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02.3118 · Interpellanza · 2002-03-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1. Nell'ambito dell'Accordo GATT/OMC la Svizzera si è impegnata a garantire, dopo un periodo transitorio di cinque anni, l'accesso al mercato all'aliquota di dazio del contingente per 54'000 tonnellate annue di "carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato". Il Consiglio federale ha trasposto tale impegno nel diritto interno, indicando il quantitativo summenzionato nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01). Il quantitativo indicativo della rubrica "altra carne di maiale, inclusi pâté, granulato di carne per la fabbricazione di minestre e maiali da macello (zone franche)" ammonta pertanto a 8'498 tonnellate. L'accesso al mercato viene concesso in modo differenziato a dipendenza dei prodotti; il pâté e il granulato di carne per la fabbricazione di minestre possono essere importati in quantità illimitate all'aliquota di dazio del contingente. Il volume d'importazione annuo di tali prodotti ammonta a 160 tonnellate circa. Inoltre, nel quadro del Regolamento concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953), la Svizzera assicura l'accesso al mercato ad un'aliquota di dazio di 5 franchi il capo per 1'000 suini da macello (ca. 75 tonnellate di carne) provenienti dalle zone franche del Paese di Gex e dell'Alta Savoia. In virtù dell'articolo 21 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341), a scadenza periodica, l'Ufficio federale dell'agricoltura libera l'importazione di carne di maiale in mezzene per un quantitativo che, di regola, ammonta a 8'263 tonnellate. Esso decide dopo aver sentito le cerchie interessate, rappresentate da Proviande, l'organizzazione privata incaricata, e tenendo conto della situazione del mercato. Ne consegue che anche in futuro si potrà far capo al margine di manovra garantito dall'aggregazione, vincolante sul piano del diritto internazionale, della carne di pollame e di suino nel contingente doganale "carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato".

Domanda 2. Il mancato raggiungimento del quantitativo indicativo di carne di maiale stabilito dal diritto interno può essere compensato importando carne di pollame. Questa compensazione è compatibile con gli impegni assunti sul piano internazionale, in quanto entrambi i tipi di carne sono stati aggregati nel contingente doganale n. 6. Mediante il contingente doganale n. 5 "carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo" possono venir importati prodotti di 44 voci della Tariffa generale svizzera. Tre voci di tariffa riguardano frattaglie commestibili di animali della specie suina che, per principio, sono idonee all'alimentazione umana (p. es. fegato, lingua, cuore, rene). Il modo in cui si presenta la tariffa doganale rispecchia l'esito dei negoziati fra i membri dell'OMC, fissato nella lista svizzera delle concessioni LIX. Ne consegue che la classificazione delle frattaglie commestibili di animali della specie suina nelle rispettive voci di tariffa della rubrica "importate nei limiti del contingente doganale n. 5" è corretta. In tal modo la Svizzera adempie gli impegni assunti sul piano internazionale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Domanda 3. Non vige alcuna restrizione per quanto concerne l'impiego di frattaglie indigene come derrate alimentari a condizione che durante l'ispezione delle carni siano state giudicate commestibili. Esse possono quindi venir utilizzate anche come materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali domestici e non devono essere eliminate.

Risposta del Consiglio federale.