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02.3440 · Interpellanza · 2002-09-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Considerazioni preliminari

Come già illustrato dal Consiglio federale nel messaggio relativo all'accordo, per il raggiungimento di quest'ultimo era essenziale poter assicurare immediatamente una certa riduzione del traffico nello spazio aereo della Germania meridionale. Questa esigenza deriva dal lungo periodo transitorio per l'attuazione delle disposizioni relative ai 100'000 sorvoli, sul quale la Svizzera non ha voluto transigere. Queste misure anticipate riguardano da 10'000 a 15'000 dei ca. 140'000 voli di avvicinamento annui all'aeroporto di Zurigo. Per gli altri voli di avvicinamento, la procedura cambierà solo nel 2005.

L'applicazione anticipata di singole disposizioni dell'accordo è possibile in base alla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111). Nell'esercizio delle sue funzioni e competenze in materia di politica estera, il Consiglio federale può disporre l'applicazione temporanea di un accordo internazionale, se la salvaguardia di interessi fondamentali o una particolare urgenza lo richiedono e se è impossibile rispettare la procedura di approvazione parlamentare ordinaria. Questa competenza del Consiglio federale deriva dall'articolo 184 capoverso 1 della Costituzione federale; non occorre appellarsi ad alcuna disposizione a livello legislativo (cfr. rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 7 maggio 1999 - FF 1999 IV 4178). Un tale modo di procedere non pregiudica per nulla la competenza del Parlamento in materia di approvazione, poiché, secondo l'art. 25 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l'applicazione provvisoria di un trattato internazionale può essere sospesa in qualunque momento. Questo garantisce alla Svizzera di non doversi vincolare in modo definitivo prima che l'accordo sia approvato secondo la procedura ordinaria e prima che sia eventualmente fatto oggetto di un referendum.

Risposta 1:

Dall'art. 36a della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) si evince che il concessionario dell'aeroporto è tenuto a rispettare le direttive che emanano dall'ordinamento giuridico. La Concessione è stata rilasciata all'aeroporto di Zurigo all'esplicita condizione che l'accordo con la Germania sia rispettato e applicato.

Non è necessaria l'emanazione di ulteriori atti legislativi per recepire l'accordo nel diritto svizzero. La Svizzera non separa il diritto interno da quello internazionale. Essa adotta una concezione monistica dell'ordinamento giuridico, in cui il diritto nazionale e quello internazionale costituiscono un'unità. Ciò significa che una norma internazionale vincolante per la Svizzera assume automaticamente valore di norma interna. Non è quindi necessario un atto di trasformazione, per esempio una legge speciale, per recepirla nel diritto nazionale. Anche se in Svizzera non necessitano di atti particolari per essere recepite nel diritto nazionale, le norme internazionali non sono applicabili direttamente in tutti i casi. L'applicabilità diretta dipende dal grado di concretizzazione della norma in questione. In Svizzera sono considerate applicabili direttamente le norme del diritto internazionale che, se considerate nel contesto complessivo e alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato, sono formulate in modo sufficientemente univoco e chiaro da poter produrre un effetto diretto e da poter essere utilizzate in un caso concreto, per esempio come base legale di una decisione (cfr. FF 1984 I e DTF 124 IV 23, VPB 64.20).

La formulazione delle disposizioni dell'accordo sul traffico aereo riguardanti i fine settimana soddisfano questi criteri.

Risposta 2:

Una delle ragioni che hanno portato alla firma dell'accordo è stata la necessità di evitare l'adozione di drastiche misure unilaterali da parte della Germania e il ritiro, da parte di quest'ultima, dell'autorizzazione alla Svizzera a svolgere l'attività di controllo del traffico nello spazio aereo della Germania meridionale. Senza accordo vi è da attendersi misure unilaterali da parte della Germania che costringerebbero a indirizzare il traffico su altre piste in misura ancora maggiore di quanto previsto dalla prima e dalla seconda misura anticipata. Il tal caso sarebbero necessari investimenti almeno pari a quelli ora occorrenti per attuare la prima e la seconda misura anticipata (creazione e/o potenziamento delle possibilità di avvicinamento alle piste 34 e 28). Anche nel caso in cui le misure adottate dalla Germania venissero impugnate, occorrerebbe disporre di possibilità di avvicinamento alternative per tutta la durata del processo. Si potrebbe rinunciare a questo solo con una protezione giuridica preventiva. Anche in questo caso, però, sarebbe necessario che alla Svizzera non venisse ritirata l'autorizzazione a gestire il controllo dello spazio aereo della Germania meridionale; senza di esso occorrerebbe infatti trovare vie di avvicinamento alternative, non fosse altro che per ragioni di capacità. La valorizzazione delle piste 28 e 34 con l'installazione del sistema ILS e con vie di rullaggio rapide è in ogni caso utile allo scalo di Zurigo, perché ne incrementa l'affidabilità d'esercizio e la sicurezza in caso di maltempo. Anche le varianti d'esercizio recentemente presentate dall'aeroporto richiedono fra l'altro gli stessi investimenti che consentono di rispettare la prima e la seconda misura anticipata prevista dall'accordo con la Germania.

Di conseguenza è molto improbabile che gli investimenti effettuati per attuare le disposizioni dell'accordo si rivelino inutili.

Risposta 3:

Nel traffico aereo, la sicurezza ha la massima priorità; di ciò si è tenuto conto anche nel corso delle trattative per l'accordo. Tutti i voli di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo - sulla pista 28, 14 o 16 - soddisfano i requisiti di sicurezza internazionali.

Risposta 4:

La prima e la seconda misura anticipata potrebbero essere sospese entro breve tempo. Tuttavia si deve supporre che la Germania, in caso di non ratifica dell'accordo dal parte della Svizzera, adotterà misure unilaterali che prevedono limitazioni simili, se non maggiori, di quelle della prima e seconda misura anticipata. Queste limitazioni dovrebbero in tal caso essere rispettate fintantoché un'istanza giudiziaria non ne disponga la non applicabilità.

Risposta 5

L'approvazione della modifica del regolamento d'esercizio del 15 ottobre 2002, con la quale sono stati autorizzati i voli di avvicinamento da est durante il fine settimana, prevede che questa modifica sia applicabile solamente se e fino a quando l'ordinanza applicativa tedesca esplicherà un effetto legale.

Se la Germania, in caso di mancata ratifica dell'accordo, ritirasse come annunciato la delega alla Svizzera del controllo dello spazio aereo sulle sue regioni meridionali, diverrebbe impossibile, per quanto riguarda i voli di avvicinamento da nord, raggiungere le capacità di punta oggi necessarie, né tantomeno aumentarle. Senza accordo sarebbe quindi comunque necessario trovare nuove procedure di avvicinamento, non fosse altro che per l'impossibilità di gestire il controllo aereo. Non potrebbe trattarsi che di voli di avvicinamento da est, ovest o da sud; anche in questo caso, quindi, gli investimenti infrastrutturali effettuati per attuare l'accordo risulterebbero comunque necessari.

Risposta del Consiglio federale.

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