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02.3449 · Interpellanza · 2002-09-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e CE e dell'Accordo AELS riveduto, i frontalieri che lavorano in Svizzera e i loro familiari senza attività lucrativa sono per principio affiliati all'assicurazione malattie in Svizzera. Alcuni Stati concedono tuttavia a queste persone il diritto d'opzione, ossia danno loro la possibilità di assicurarsi nello Stato di residenza anziché in Svizzera. I frontalieri che in Francia esercitano il diritto d'opzione sono per principio assoggettati all'assicurazione sociale malattie (CMU). Possono tuttavia affiliarsi presso un assicuratore privato per un periodo transitorio di sette anni.

1a domanda

Le casse malati svizzere, che hanno iniziato ad offrire i propri servizi negli Stati membri della CE e dell'AELS dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'Accordo AELS, fissano i loro premi per ogni Stato membro e a seconda dei costi registrati in ciascuno degli Stati. Giusta il capoverso 5 delle disposizioni transitorie delle modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie del 3 luglio 2001 e del 22 maggio 2002, gli assicuratori che le hanno sottoposto all'approvazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) possono applicare le tariffe dei premi valide per gli assicurati residenti in uno Stato della CE o dell'AELS fino alla fine del primo anno civile successivo all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o, rispettivamente, dell'Accordo AELS, anche se l'UFAS non ha ancora deciso in merito.

Nel giugno 2002, la maggior parte delle casse malati aveva già fissato le tariffe dei premi applicabili agli assicurati residenti in uno Stato della CE o dell'AELS e i frontalieri interessati potevano esserne informati. L'UFAS ha pubblicato i premi all'inizio del luglio 2002. In base alla disposizione transitoria summenzionata l'UFAS ha però rinunciato all'approvazione formale delle tariffe dei premi per il 2002 e il 2003 in quanto nel primo anno successivo all'introduzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone non sono ancora disponibili dati empirici concernenti l'effettivo degli assicurati.

In questo contesto bisogna ricordare che le casse malati devono comunicare i nuovi premi agli assicurati residenti in Svizzera con almeno due mesi d'anticipo. Questi assicurati hanno quindi soltanto trenta giorni a disposizione per cambiare assicuratore, considerando il termine di disdetta di un mese previsto dalla legge. Il Consiglio federale è pertanto del parere che i frontalieri abbiano tempo a sufficienza per scegliere la loro assicurazione malattie.

2a e 3a domanda

Il termine di tre mesi previsto per l'esercizio del diritto d'opzione nell'ambito dell'assicurazione malattie, fissato all'Allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, è vincolante per tutte le parti contraenti. Tuttavia, su richiesta della Svizzera, gli Stati interessati hanno dato il loro consenso per un'applicazione flessibile del termine.

Il Consiglio federale è consapevole che il diritto d'opzione può essere veramente esercitato soltanto se l'assicurazione malattie sociale nello Stato di residenza è accessibile anche ai frontalieri. Riguardo al controllo dell'assicurazione, l'UFAS ha raccomandato ai Cantoni di dar prova di flessibilità nell'applicazione del termine di tre mesi affinché l'esenzione dall'obbligo di affiliarsi all'assicurazione malattie svizzera sia possibile, in casi motivati, anche dopo la scadenza del termine. Ciò dovrà andare a profitto anche dei frontalieri provenienti dalla Francia. Stando alle informazioni fornite dal Canton Ginevra, dove lavora la maggior parte dei frontalieri francesi, queste richieste non vengono per il momento trattate, nella speranza che la Francia appronti al più presto le basi legali in merito.

Il Consiglio federale ritiene che l'applicazione flessibile del termine da parte dei Cantoni dovrebbe permettere ai frontalieri interessati di esercitare ancora il diritto di optare per l'assicurazione malattie sociale in Francia. Tuttavia, qualora la prevista revisione di legge da parte del Parlamento francese dovesse protrarsi molto, la Svizzera contatterà le autorità francesi per cercare insieme una soluzione.

4a domanda

I frontalieri assicurati in Svizzera e i loro familiari hanno diritto alla riduzione dei premi analogamente a chi risiede in Svizzera, a condizione che siano di modeste condizioni economiche. Questo diritto spetta a tutte le persone assicurate in Svizzera residenti in uno Stato membro della CE, vale a dire anche ai beneficiari di una rendita svizzera o di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. La riduzione dei premi dei frontalieri è di competenza dei Cantoni, mentre quella dei beneficiari di una rendita incombe alla Confederazione. I Cantoni emanano disposizioni di esecuzione proprie concernenti la procedura di riduzione dei premi. Essi sono però tenuti a rispettare il principio della parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera, sancito nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Non si considerano discriminatori, ad esempio, un semplice sistema di richiesta, riflessioni sul costo della vita nel Paese di residenza risultate da un paragone tra i poteri d'acquisto in Svizzera e nel Paese in questione o il versamento dell'importo della riduzione dei premi direttamente alla cassa malati.

La procedura federale di riduzione dei premi è disciplinata nell'ordinanza del 3 luglio 2001 sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE; RS 832.112.5). Conformemente all'ordinanza, vi è il diritto a una riduzione dei premi se i premi medi LAMal fissati per il Paese di residenza in questione eccedono il 6 per cento del reddito lordo determinante. Molti Cantoni hanno elaborato un sistema proprio di riduzione dei premi per gli assicurati residenti in uno Stato membro della CE o dell'AELS basandosi su quello federale.

I premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della CE o dell'AELS sono inclusi nel cofinanziamento della riduzione dei premi da parte della Confederazione. Ciò significa che quest'ultima concede ai Cantoni anche sussidi per il finanziamento della riduzione dei premi di assicurati residenti in uno Stato membro della CE o dell'AELS (articolo 66 LAMal).

5a domanda

L'introduzione della libera circolazione delle persone negli Stati membri della CE o dell'AELS ha migliorato in molti ambiti la situazione dei frontalieri e di altri lavoratori stranieri esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera. Poiché la libera circolazione delle persone è strettamente connessa con la sicurezza sociale, un importante presupposto per la sua realizzazione è costituito dall'adozione da parte della Svizzera della regolamentazione CE concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Sono stati presi in considerazione in particolare gli interessi dei frontalieri provenienti da uno Stato membro della CE dando loro la possibilità, come anche ai loro familiari, di scegliere tra l'affiliazione all'assicurazione malattie in Svizzera o nello Stato di residenza. Tuttavia, già prima dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali i frontalieri potevano optare per l'affiliazione all'assicurazione malattie obbligatoria svizzera, e molti si sono avvalsi di questa possibilità. In un certo senso, quindi, per queste persone il diritto d'opzione non è una novità. Il Consiglio federale ritiene quindi che, pochi mesi dopo l'introduzione della libera circolazione delle persone, la situazione dei frontalieri non sia così pesante da rendere opportune misure urgenti.

Risposta del Consiglio federale.