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02.3496 · Interpellanza · 2002-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Statuto giuridico dei mezzi simili a veicoli

I mezzi simili a veicoli sono mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente, come pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o velocipedi per bambini (art. 1 cpv. 10 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale, ONC; RS 741.11). In linea di massima, per gli utenti di questa categoria di mezzi sono applicabili le norme stabilite per i pedoni (art. 50a cpv. 1 ONC).

La legge sulla circolazione stradale (art. 1 cpv. 1 LCStr; RS 741.01) disciplina la responsabilità civile e l'assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore o dai velocipedi. Per i danni causati da pedoni o da altri utenti di mezzi equiparati, non sono valide le prescrizioni speciali della LCStr, ma le disposizioni comuni del diritto civile (art. 41 segg. CO, art. 333 CC).

Responsabilità

Di conseguenza, gli utenti dei mezzi simili a veicoli sono responsabili delle conseguenze di un incidente nella misura della propria colpevolezza. Inoltre, nel caso di minorenni la responsabilità passa al capofamiglia. Egli è tuttavia ritenuto responsabile soltanto se ha trascurato il suo dovere di diligenza richiesto dalla situazione. Tuttavia, se la persona che ha causato il danno non può essere ritenuta colpevole, per esempio perché non è capace di discernimento, e il capofamiglia non può essere accusato di aver violato il suo dovere di diligenza, viene a crearsi una lacuna giuridica in materia di responsabilità civile, con la conseguenza che in teoria la vittima dell'incidente dovrebbe assumere essa stessa i danni del sinistro.

Assicurazione

Mentre per i detentori di veicoli a motore e di biciclette sussiste l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile (artt. 63 cpv. 1 e 70 cpv. 2 LCStr), per i pedoni e, di conseguenza, per gli utenti di mezzi equiparati mancano disposizioni corrispondenti. Spetta dunque a quest'ultima categoria di utenti, ossia ai capofamiglia, valutare i rischi e tutelarsi su base volontaria nel quadro di un'assicurazione di responsabilità civile privata. Va però sottolineato che, di regola, le assicurazioni di responsabilità civile private coprono soltanto i danni per cui la persona assicurata è ritenuta responsabile e colpevole.

Entità del problema

Se è stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile privata, in linea di massima essa copre i danni causati.

Le vittime di incidenti possono inoltre farsi risarcire i danni per lesioni corporali dalle esistenti assicurazioni sociali obbligatorie (LAINF; LAMal, AI) o da simili istituti assicurativi privati. Questa fitta rete di assicurazioni private e pubbliche dimostra che nella prassi i rischi di coloro che causano un incidente e i danni provocati alle vittime sono coperti da un istituto assicurativo.

Risposta alle singole domande:

1. Per i motivi summenzionati il Consiglio federale non reputa necessario istituire un obbligo assicurativo in questo settore. Si tratterebbe di un doppione, da cui non potrebbe esser tratto un congruo beneficio. Il Collegio non è pertanto disposto ad elaborare le basi legali per un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli utenti di mezzi simili ai veicoli.

2. L'estensione dell'assicurazione obbligatoria per le biciclette e l'introduzione di una nuova assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per gli utenti di attrezzi simili ai veicoli risolvono solo un aspetto del problema. Se alla base del danno c'è una colpa, le vittime per principio devono essere indennizzate attraverso l'assicurazione di responsabilità civile. In assenza di quest'ultima, il danno è risarcito dal Fondo nazionale di garanzia (art. 76 LCStr). Se la persona che ha causato il danno non è capace di discernimento e il capofamiglia non può essere accusato di violazione del dovere di diligenza, il danno non deve essere coperto né dall'assicurazione di responsabilità civile né dal Fondo nazionale di garanzia. Questa lacuna giuridica nella copertura sussiste in quanto solo l'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore è concepita come responsabilità causale; essa non presuppone dunque una colpa da parte del conducente.

Per questi motivi, nel quadro della prossima revisione della legge sulla circolazione stradale il Consiglio federale proporrà che, per tutelare meglio le vittime di incidenti, a prescindere dalla colpa, i danni non coperti dalla persona responsabile o da un'assicurazione sociale siano risarciti dal Fondo nazionale di garanzia (art. 76 LCStr). Già oggi, il Fondo copre i danni causati da biciclette e veicoli a motore non identificati o non assicurati ed è alimentato con i contributi degli utenti dei veicoli a motore.

Considerato l'esiguo numero di casi non risolvibili altrimenti, questa soluzione non provocherebbe un aumento dei contributi degli utenti di veicoli a motore e non sarebbe nemmeno in contraddizione con gli interessi di questa categoria di utenti. Il provvedimento tiene inoltre conto delle legittime richieste dell'autore della presente interpellanza, senza peraltro costringere gli utenti di mezzi simili ai veicoli e le autorità, incaricate del controllo, a sopportare gli svantaggi e gli oneri di un nuovo obbligo assicurativo.

Risposta del Consiglio federale.