02.3506 · Mozione · 2002-09-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) è un tribunale amministrativo speciale, che nella sua attività giudiziaria è tenuto a fondarsi esclusivamente sulla legge. Conformemente al principio fondamentale della separazione dei poteri, il Consiglio federale non può esprimersi in merito alle sentenze della commissione a cui l'autore della mozione fa riferimento.
La commissione decide a maggioranza nella formazione di tre giudici. La composizione del collegio giudicante è decisa sulla base di una chiave di ripartizione definita dalla conferenza dei presidenti, che generalmente segue il principio di casualità. Se occorre decidere una questione di principio o una questione giuridica essenziale che si discosta da una decisione precedente, è necessario ottenere il consenso della maggioranza di tutti i giudici. In una tale situazione il Consiglio federale ritiene che eventuali legami politici dei giudici non possano influire sulla giurisprudenza della commissione.
Nella scelta dei giudici della commissione il Consiglio federale dà la priorità alla competenza in materia e alle capacità di prestazione. Il Consiglio federale è a conoscenza dell'appartenenza politica dei giudici soltanto nei casi in cui quest'ultima gli è stata spontaneamente comunicata. Per ragioni legate alla protezione dei dati occorre rinunciare al generale accertamento e divulgamento di un'eventuale appartenenza partitica. L'appartenenza a un partito politico fa parte dei dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c numero 1 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), che possono di principio essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale (art. 17 LPD).
A differenza di quanto avviene al Tribunale federale, tutte le deliberazioni in seno alla CRA si svolgono in segreto: i resoconti giornalistici diretti sono quindi esclusi. Nelle loro pubblicazioni, né la CRA né il Tribunale federale menzionano i nomi dei giudici che hanno preso parte all'emanazione delle varie sentenze pubblicate. Il caso è tuttavia diverso per le decisioni che il Tribunale federale rende integralmente accessibili anche su Internet: per tali sentenze vengono menzionati i nomi dei giudici interessati. La CRA non dispone di un sistema paragonabile: vengono pubblicate su Internet unicamente le decisioni i cui estratti appaiono pure nella GICRA. Soltanto le decisioni di principio vengono pubblicate integralmente in quest'ultima raccolta, con l'indicazione dei giudici che le hanno emanate.
Secondo l'articolo 104 capoverso 1 LAsi, la competenza di nominare i membri della commissione, di stabilire il loro statuto e di fissare le modalità organizzative è delegata al Consiglio federale. Le modifiche dell'ordinanza sulla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (OARC; RS 142.317), richieste nella mozione, costituiscono ingerenze nella competenza del Consiglio federale in materia di regolamentazione: quest'ultimo nella sua prassi costante ha sempre considerato tali ingerenze come inammissibili. Il Consiglio federale respinge pertanto la mozione e, per i motivi esposti in precedenza, non è disposto a trasformarla in postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.