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02.3514 · Interpellanza · 2002-09-30

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale guarda con scetticismo alla creazione di un'autorità di alta vigilanza nel ramo fiduciario comunemente inteso. Un'alta vigilanza presupporrebbe già l'esistenza di una vigilanza statale sui fiduciari, la quale potrebbe essere a sua volta sottoposta a un'autorità di alta vigilanza, cosa che, al momento, non corrisponde alla realtà. È tuttavia legittimo chiedersi se un'autorità di alta vigilanza possa costituire un modello appropriato per la sorveglianza del ramo fiduciario. D'altra parte sono già all'esame parecchie soluzioni:

Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, alcuni settori del ramo fiduciario sono già ora sorvegliati dall'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale ha inoltre avviato i passi necessari per esaminare l'opportunità di una vigilanza più estesa. Il 30 novembre 2001, sotto la direzione del professor Ulrich Zimmerli, esso ha infatti istituito una commissione di esperti incaricata anche di elaborare una proposta di estensione della vigilanza prudenziale (introducing broker, commercianti di divise, gestori di patrimoni indipendenti). La commissione deve in particolare anche esaminare la fattibilità dell'assoggettamento dei gestori di patrimoni indipendenti. Non è quindi da escludere che le relative proposte riguarderanno anche il ramo fiduciario o perlomeno alcuni suoi settori.

Con riferimento alla vigilanza sugli organi di revisione, la Commissione federale delle banche (CFB) sta preparando una proposta di riforma della vigilanza sugli organi di revisione delle banche. Nel marzo del 2001 la CFB ha istituito un gruppo di lavoro per il controllo e la vigilanza delle banche. La consegna del rapporto finale all'attenzione della CFB dovrebbe avvenire alla fine del 2003. Indipendentemente da ciò, nel mese di novembre del 2001 la CFB ha deciso di integrare nel proprio segretariato una divisione di specialisti che si occupa esclusivamente della vigilanza sugli organi di revisione delle banche e sui negoziatori di titoli.

L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sorveglia il lavoro degli organi di revisione da essa accreditati per le revisioni LRD, nel senso che essa stessa effettua periodicamente le revisioni LRD. Inoltre, ai fini della supervisione sulle attività di controllo svolte, l'Autorità di controllo può richiedere all'organo di revisione LRD le schede di lavoro concernenti la revisione LRD. Il piano di controllo, le schede di lavoro e il contenuto minimo del rapporto sono stabiliti dall'Autorità di controllo.

Anche la Camera fiduciaria ha affrontato la questione riguardante la vigilanza sugli organi di revisione, elaborando direttive per il controllo esterno della qualità da parte di società svizzere di revisione. Il progetto prevede la creazione di un'autorità di vigilanza che sorvegli la procedura per il controllo esterno della qualità, basato su una peer review. L'attuazione di un controllo esterno della qualità presuppone che il revisore esterno competente possa prendere visione dei documenti specifici dei clienti dell'organo di revisione oggetto del controllo. L'esame di questi documenti da parte di terzi e, quindi, l'applicazione delle direttive, sono però in contrasto con l'obbligo di discrezione del revisore (art. 730 CO) stabilito dal diritto vigente. La disposizione dovrà perciò essere riesaminata.

Il 29 gennaio 2003 il Consiglio federale ha deciso di rielaborare a fondo l'avamprogetto di legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (LRR). Già durante la primavera 2004 dovrebbe essere presentato un messaggio al Consiglio federale. Secondo le direttive del Consiglio federale, nella rielaborazione dell'avamprogetto LRR occorre tener conto degli sviluppi internazionali. In materia di revisione ciò concerne in particolare la raccomandazione della Commissione dell'UE relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE e il Sarbanes - Oxley Act of 2002 (SOA), emanato negli USA quale reazione ai diversi scandali in cui sono state coinvolte società quotate in borsa.

Un gruppo di lavoro di rappresentanti dell'economia privata sta attualmente esaminando come dovrebbe essere concepita una vigilanza svizzera sui revisori, affinché possa essere riconosciuta dagli USA come equivalente nel quadro del Sarbanes -- Oxley Act. In occasione dei colloqui con la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), vari Stati tra cui anche la Svizzera chiedono che venga riconosciuta l'equivalenza dei propri sistemi di Corporate Governance. La SEC intende stabilire criteri generali validi per le società e i revisori esteri che rientrano nel campo d'applicazione del SOA. Non appena i criteri saranno stati fissati, il sistema svizzero di controllo della qualità dovrà essere armonizzato a questa soluzione. Nel caso in cui fosse necessario e sensato intervenire con una procedura d'urgenza, il Consiglio federale sottoporrà anticipatamente al Parlamento le relative disposizioni o, se del caso, nell'ambito del messaggio concernente la LRR le elaborerà in un progetto separato. Un'ulteriore possibilità è di integrare tali disposizioni in una procedura legislativa che si trova già in consultazione parlamentare (ad es. nella revisione del diritto della società a garanzia limitata).

Risposta del Consiglio federale.

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