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02.3527 · Interpellanza · 2002-10-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Considerazioni generali

Gli autori del presente intervento chiedono che venga innanzitutto chiarito se nel dicembre 2000, considerata l'efficienza economica dell'impresa, l'UFAC avrebbe dovuto rifiutare di rinnovare l'autorizzazione d'esercizio della Swissair.

Dal rapporto finale della CdG-S emerge tuttavia che nel dicembre 2000, nell'ambito della verifica tecnico-operativa, erano soddisfatti tutti i requisiti per il rinnovo di detta autorizzazione e che, di conseguenza, l'UFAC ha agito correttamente. Anche considerando l'aspetto dell'efficienza economica, alla fine del 2000 la situazione giuridica e le circostanze non avrebbero giustificato il rifiuto del rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio. Tuttavia, l'Ufficio avrebbe potuto optare per un rinnovo condizionale, finché non avrebbe ottenuto da SAirGroup informazioni dettagliate e definitive sulla situazione finanziaria del 2000 e sulle prospettive per il 2001. Ciononostante, anche se fossero state richieste informazioni complementari, non può essere messa in dubbio l'ammissibilità del rinnovo dell'autorizzazione alla fine del 2000. La CdG-CSt sottolinea inoltre che anche dopo il dicembre 2000 non vi erano né motivi politici, né motivi giuridici per revocare l'autorizzazione d'esercizio sulla base della situazione finanziaria della compagnia.

Domanda 1

Nel quadro della revisione della legge e dell'ordinanza sulla navigazione aerea negli anni 1997/1998, sono state modificate anche le disposizioni sull'aviazione commerciale (FF 1997 III 982). Le vecchie prescrizioni di carattere finanziario sono state in parte sostituite dai regolamenti CEE.

In questo contesto, si è optato per una ripresa parziale delle prescrizioni finanziarie comunitarie relative alla costituzione delle compagnie aeree.

Sono state integrate nel diritto elvetico soltanto le disposizioni considerate urgenti. L'ordinanza sulla navigazione aerea

comprende dunque le disposizioni finanziarie secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. a e b del regolamento CEE n. 2407/92 (art. 103 cpv. 1 lett. i ONA) e le prescrizioni relative all'obbligo d'informazione e di notifica delle imprese aeree secondo l'art. 5 cpv. 3 del regolamento CEE n. 2407/92 (art. 107 ONA).

La nuova regolamentazione ha così in parte ripreso in modo mirato alcune prescrizioni comunitarie, mantenendo tuttavia quelle norme elvetiche compatibili anche in futuro con il diritto europeo. Il legislatore è partito infatti dal presupposto che gli accordi bilaterali, firmati nel giugno 1999 e approvati dal popolo svizzero in occasione della votazione del 21 maggio 2000, entrassero in vigore subito, cosicché i restanti regolamenti CEE e in particolare le prescrizioni finanziarie e l'allegato secondo il regolamento n. 2407/92 venissero applicati tempestivamente. Sotto il profilo tecnico-legislativo, il periodo tra l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di aviazione, dal 15 novembre 1998 fino all'entrata in vigore degli accordi bilaterali il 1° giugno 2002, è considerato periodo di transizione.

Con l'entrata in vigore degli accordi bilaterali sui trasporti aerei il 1° giugno 2002, tutte le prescrizioni comunitarie sull'efficienza economica delle compagnie aeree sono diventate diritto applicabile diretto in Svizzera.

Domanda 2

Non è esatto sostenere che l'UFAC non abbia messo in relazione l'efficienza economica e la sicurezza dell'esercizio di una compagnia aerea.

La compagnia che richiede un'autorizzazione d'esercizio non solo deve dimostrare le proprie capacità tecnico-operative, ma provare anche la propria efficienza economica. Secondo l'art. 103 cpv. 1 lett. i ONA, l'impresa deve provare in modo credibile che è in grado di far fronte in ogni tempo ai suoi obblighi nei 24 mesi che seguono l'inizio della sua attività e, senza tener conto degli introiti d'esercizio, di coprire le sue spese fisse e variabili nei tre mesi che seguono l'inizio dell'attività, conformemente al piano di gestione. L'UFAC ha richiesto e verificato i dati in questione.

L'Ufficio ha inoltre esaminato i dati delle imprese che hanno chiesto il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio. In questo contesto, le compagnie aeree sono tenute a presentare i conti annuali verificati e un piano di gestione per i prossimi due esercizi.

Nel periodo in cui era valida l'autorizzazione d'esercizio, l'UFAC è intervenuto in qualità di autorità di sorveglianza soltanto quando vi era motivo di credere che l'efficienza economica fosse compromessa in un settore rilevante per la sicurezza. Per esempio reclami per lavori di manutenzione non retribuiti e contratti di manutenzione sciolti o non rinnovati a causa di problemi finanziari avrebbero potuto indurre l'autorità di sorveglianza ad adottare delle misure. Per quanto concerne le imprese quotate in borsa (ad es. Swissair e Crossair), l'UFAC controllava anche i rapporti di gestione e di revisione annuali. Da questi documenti, risultavano senza dubbio anche informazioni sull'efficienza economica dell'impresa.

Dall'entrata in vigore degli accordi bilaterali sui trasporti aerei il 1° giugno 2002, l'UFAC non solo esamina i rapporti di gestione e di revisione annuali delle imprese aperte al pubblico, ma anche i rapporti dei titolari di un'autorizzazione d'esercizio. Inoltre, l'UFAC ha il diritto di richiedere ulteriori informazioni sull'efficienza economica di un'impresa, in particolare i dati secondo l'allegato del regolamento CEE n. 2407/92.

Domanda 3

Allora il DATEC ha esonerato la Swissair da quest'obbligo, perché considerava sufficiente la riserva sancita dal codice delle obbligazioni (art. 671 CO: il 5 per cento dell'utile dell'esercizio è assegnato alla riserva generale sino a che questa abbia raggiunto il 20 per cento del capitale azionario versato).

Domanda 4

L'UFAC non aveva il compito di sorvegliare l'efficienza economica del complesso SAirGroup, ma soltanto quella della Swissair (art. 103 ONA). Per svolgere in modo regolare il compito di sorveglianza e per esaminare l'opportunità di rinnovare l'autorizzazione d'esercizio alla fine del 2000, le conoscenze economiche-aziendali dei collaboratori dell'Ufficio erano assolutamente sufficienti.

Domande 5 e 6

Il Consiglio federale non è dell'avviso che vi fossero dei legami problematici tra i collaboratori dell'UFAC e le compagnie aeree da controllare, che avrebbero in un qualche modo potuto compromettere le attività di sorveglianza sull'efficienza economica delle imprese. Anche la CdG-CSt, nell'ambito della sua verifica, ha fatto analizzare da esperti esterni la problematica relativa ad eventuali conflitti di interessi e legami personali tra i collaboratori dell'Ufficio e le compagnie da controllare. Anche da questa verifica non è risultato che vi fossero problemi in questo settore.

I collaboratori dell'UFAC, formati presso compagnie aeree svizzere, non erano infatti incaricati di valutare le premesse giuridiche ed economiche per il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione d'esercizio per il trasporto commerciale di persone e merci.

Domanda 7

Non è vero che all'UFAC non siano stati attribuiti posti supplementari.

Quasi tutti gli Uffici del DATEC svolgono compiti di sorveglianza che, in seguito agli sviluppi tecnologici ed economici (liberalizzazioni), si rivelano sempre più impegnativi e onerosi. In questo contesto, l'UFAC non rappresenta un'eccezione, al contrario, l'aumento sproporzionato del traffico aereo ha sollecitato in particolar modo i collaboratori dell'Ufficio. Per questo motivo, i compiti svolti dall'UFAC nell'ambito della sicurezza sono stati considerati prioritari nella ripartizione di posti supplementari e nella ridistribuzione di esistenti risorse.

Tra il 1999 e il 2001 sono stati accordati all'UFAC 7 posti supplementari attingendo alla riserva del Consiglio federale. Con la prima aggiunta/2002, il Parlamento ha autorizzato un aumento pari a 1,9 milioni di franchi del credito destinato a coprire prestazioni fornite da terzi per attuare misure speciali urgenti. Infine, nel quadro di una ridistribuzione interna, il DATEC ha ceduto all'UFAC crediti destinati al personale pari a 1 milione di franchi per il 2002 e pari a 1, 4 milioni di franchi per il 2003.

Secondo i margini di manovra possibili, il DATEC e il Consiglio federale hanno progressivamente aumentato l'effettivo dell'UFAC addetto ai compiti di sicurezza. Come illustrato nella perizia giuridica sulla crisi Swissair, commissionata dalla CdG-S,

l'effettivo dell'UFAC è paragonabile a quello delle autorità aeronautiche di altri Paesi.

In seguito alla decisione del Parlamento di limitare i crediti destinati al personale, soltanto in casi eccezionali è possibile autorizzare posti supplementari. Il fabbisogno di personale annunciato ogni anno dai diversi Dipartimenti supera di gran lunga le riserve del Consiglio federale.

Domanda 8

Per soddisfare i compiti sanciti dalla legge, l'UFAC e l'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) devono assumere tra l'altro collaboratori in grado di eseguire voli di servizio e/o con esperienze pratiche recenti, raccolte in compagnie aeree o scuole di volo. Tuttavia, se i voli svolti per conto dell'UFAC o dell'UIIA non sono sufficienti ai collaboratori per mantenere la licenza di pilota e, di conseguenza, per aggiornarsi costantemente, detti Uffici devono consentire loro di seguire un'occupazione accessoria in una compagnia aerea o in una scuola di volo per acquisire il know how necessario.

Per impedire il crearsi di conflitti d'interesse, il 18 dicembre 1998 il Capo del DATEC ha emanato delle istruzioni che regolano l'attività dei collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA nelle imprese di trasporto aereo e nelle scuole di volo come segue:

* Funzione:

L'attività in un'impresa di trasporto aereo o in una scuola di volo è considerata parte dello svolgimento della funzione ufficiale. Per quest'attività i collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA non possono accettare compenso che vada oltre il risarcimento di eventuali spese.

I collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA, attivi in un'impresa di trasporto aereo o in una scuola di volo, non devono svolgere operazioni ufficiali (obbligo di ricusazione). Le modalità relative alla funzione svolta in una compagnia aerea o in una scuola di volo devono essere regolate prima di intraprendere l'attività in un contratto tra l'UFAC/l'UIIA, il collaboratore e l'impresa in questione.

* Occupazioni accessorie:

È vietato ai collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA svolgere occupazioni accessorie in imprese di trasporto aereo, in scuole di volo o in imprese di manutenzione o di produzione, che compromettono l'adempimento della funzione ufficiale o che sono in contraddizione con i compiti assunti presso l'Ufficio. Per svolgere occupazioni accessorie che perseguono scopi di lucro, i collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA devono chiedere l'autorizzazione della direzione. L'obbligo di ricusazione per operazioni ufficiali nei confronti delle imprese in questione o delle scuole di volo è valido anche nel caso di occupazioni accessorie.

Le istruzioni summenzionate si basano (attualmente) sulle disposizioni sull'occupazione accessoria sancite all'articolo 23 della legge federale del 24 marzo 2000 sul personale federale e all'articolo 91 della relativa ordinanza del 3 luglio 2001. La richiesta formulata nella presente interpellanza è pertanto già soddisfatta.

Domanda 9

In virtù dell'articolo 762 capoverso 1 CO (RS 220), fino alla metà del 1999 la Confederazione ha delegato un rappresentante nel consiglio d'amministrazione di SAirGroup. In virtù dell'articolo 762 capoverso 4 CO, la Confederazione è responsabile

di eventuali negligenze commesse da parte dei suoi rappresentanti. Secondo l'articolo 7 della legge sulla responsabilità (RS 170.32), essa ha tuttavia regresso contro il funzionario che con intenzione o per grave negligenza ha cagionato il danno. Anche dopo la pubblicazione del rapporto dettagliato della ditta Ernst&Young, non vi è tuttavia motivo di supporre una grave negligenza da parte di un funzionario. In questo contesto, va sottolineato che i rappresentanti federali Dieter Syz e Hans Werder già all'inizio di luglio 1997 avevano depositato presso l'allora presidente del consiglio d'amministrazione di SAirGroup una nota scritta in cui contestavano la composizione e la strutturazione del consiglio d'amministrazione nonché le decisioni prese (cfr. rapporto 02.063 della CdG-CSt del 19 settembre 2002 sul ruolo svolto dal Consiglio federale e dalla Confederazione nella gestione della crisi Swissair, alla fine della pagina 47).

Domanda 10

Il rapporto della Visura del 27 settembre 2001, commissionato dall'Amministrazione delle finanze, è stato presentato in relazione alle verifiche sul grounding della Swissair effettuate dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati; di conseguenza, esso è sempre stato a disposizione dei membri del Parlamento che si sono occupati della questione.

Domande 11 e 12:

Visto che le domande poste dagli autori dell'interpellanza vertono sulla responsabilità di gestione politica del Consiglio federale, il Collegio non reputa necessario farle esaminare da un organo indipendente.

Se il Consiglio nazionale dovesse giungere alla conclusione che il Consiglio federale non ha risposto in modo esauriente agli autori dell'interpellanza, la relativa Commissione della gestione dispone delle competenze necessarie per approfondire la questione. Nel caso di un approfondimento, il Consiglio federale fornirà il suo completo appoggio, esattamente come ha già fatto nel sostenere la CdG-CSt nell'ambito della verifica sul ruolo svolto dal Consiglio federale e dalla Confederazione nella gestione della crisi Swissair. Il Consiglio federale non reputa opportuno e nemmeno necessario sotto il profilo politico istituire una CPI per chiarire i punti sollevati nel presente intervento.

Risposta del Consiglio federale.

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