Lexipedia

02.3545 · Mozione · 2002-10-02

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale suppone che l'autrice della mozione si riferisca alla pianificazione delle cure ospedaliere. Sostanzialmente condivide l'obbiettivo dell'autrice della mozione, che vuole una migliore pianificazione dell'offerta di prestazioni a livello regionale o intercantonale, ed anche le sue considerazioni. Tuttavia, la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni attualmente vigente non gli consente di accettare la mozione che è però disposto ad accogliere come postulato.

Nell'art. 3 della Costituzione federale le competenze vengono ripartite tra i Cantoni e la Confederazione. Quelle attribuite alla Confederazione vengono nominate esplicitamente. Orbene, quest'ultima non ha ricevuto il mandato d'intervenire nell'ambito della garanzia dell'offerta di prestazioni sanitarie. Spetta quindi unicamente ai Cantoni provvedere a coprire il fabbisogno di prestazioni della loro popolazione. In questo quadro essi sono liberi di stabilire come e in che misura intendono adempiere ai propri obblighi. Il risultato è una realtà caratterizzata da notevoli differenze tra i Cantoni per quel che riguarda la pianificazione dell'offerta di prestazioni, in particolare di quelle ospedaliere. La maggior parte dei Cantoni garantisce l'offerta mediante infrastrutture proprie, quindi in modo "intracantonale". Altri invece non dispongono sul loro territorio di tutte le categorie di ospedali necessarie alla fornitura dell'insieme delle prestazioni previste dalla LAMal e pertanto sostengono finanziariamente cliniche private. Questo è soprattutto il caso di alcuni Cantoni periferici.

Nei limiti delle sue competenze il legislatore federale ha tuttavia stabilito nell'art. 39 cpv. 1 lett. d LAMal che gli ospedali sono autorizzati a fornire prestazioni a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria, se rientrano nella pianificazione fatta da uno o più Cantoni assieme al fine di coprire il fabbisogno di prestazioni ospedaliere. Bisogna aggiungere che secondo l'art. 48 della Costituzione federale i Cantoni possono stipulare tra di loro delle convenzioni, creare organizzazioni e istituzioni comuni e, in particolare, svolgere assieme compiti d'interesse regionale. Riguardo alle disposizioni precedenti, i Cantoni o una parte di essi possono accordarsi su una o più pianificazioni regionali dell'offerta di prestazioni ospedaliere. Spetta unicamente a loro decidere poiché la Confederazione non ha la competenza d'intervenire in materia con mezzi coercitivi. Solo una modifica costituzionale che preveda l'obbligo per i Cantoni di pianificare assieme la fornitura di prestazioni potrebbe costringerli a farlo fin dall'inizio.

Nel disegno di "Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni" (NPC) il settore "medicina di punta e cliniche speciali" fa parte di quelli dove va rafforzata la collaborazione intercantonale ed è data alla Confederazione la possibilità di obbligare i Cantoni a collaborare tra di loro (v. art. 12 cpv. 1 lett. h del disegno della legge federale concernente la perequazione finanziaria [FF 2002 2326 segg.]). Quest'obbligo di collaborare potrebbe essere raggiunto tramite il conferimento dell'obbligatorietà generale a trattati intercantonali o l'imposizione a singoli Cantoni dell'adesione ad uno di essi (v. disegno del cpv. 4 (nuovo) dell'art. 48 Cost. [FF 2002 2321 segg.]). Va però osservato che la Confederazione potrebbe decidere in questo senso solo su richiesta di Cantoni interessati. La NPF non le attribuirebbe quindi la competenza di prendere l'iniziativa.

Il Consiglio federale non può che ribadire, come ha già fatto sin dall'entrata in vigore della LAMal, il suo desiderio che vengano effettuate pianificazioni ospedaliere intercantonali allo scopo di coordinare e ottimizzare la fornitura di prestazioni e ridurre così i costi di produzione. La seconda revisione parziale della LAMal dovrà stabilire degli incentivi per rendere più attrattivo lo strumento della pianificazione ospedaliera intercantonale. Essendo infatti previsto che ogni prestazione fornita in un ospedale figurante sulla lista ospedaliera del Cantone di residenza dovrà essere presa a carico per metà dall'assicurazione malattie e per metà dal Cantone, nel disegno di modifica della LAMal non si fa più alcuna distinzione tra le cure prestate all'interno del Cantone di residenza e quelle dispensate al di fuori di esso. Inoltre tutte le prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fornite in ospedale vanno pianificate. Si deve tuttavia considerare che i vantaggi legati alla presenza di una struttura ospedaliera in un Cantone (posti di lavoro, fonti di reddito, mandati per la fornitura di servizi e infrastrutture) possono costituire un freno all'allestimento di pianificazioni intercantonali. Questi vantaggi, anche con un nuovo finanziamento delle prestazioni come proposto dal Consiglio federale (v. il disegno dell'art. 41 cpv. 3 (nuovo) e dell'art. 49 cpv. 3 (nuovo) LAMal [FF 2001 707]), rappresentano un incentivo che ostacola il contenimento dei costi.

Il Consiglio federale si è già dichiarato pronto ad accettare un postulato della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati che lo invitava a rafforzare lo strumento della pianificazione ospedaliera intercantonale ed a elaborare un rapporto sulle possibilità a disposizione della Confederazione in quest'ambito (02.3175). È tuttavia necessario coordinare questi lavori con quelli che inizieranno dopo l'entrata in vigore della seconda revisione parziale della LAMal, vale a dire il passaggio al finanziamento ospedaliero in base alle prestazioni ed il conseguente rafforzamento della pianificazione quale strumento.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.