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02.3732 · Interpellanza · 2002-12-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Osservazione preliminare

Il Consiglio federale segue con preoccupazione lo sviluppo del traffico di droga. Per il perseguimento penale sono tuttavia competenti i Cantoni: spetta quindi in primo luogo alle autorità cantonali adottare le misure adeguate. La nazionalità delle persone coinvolte non ha alcuna influenza sul perseguimento penale e su un'eventuale condanna. Il Codice penale e la legge federale sugli stupefacenti si applicano ai cittadini stranieri come a quelli svizzeri. La commissione di reati rappresenta tuttavia un abuso dell'accoglienza offerta dalla Svizzera: per i cittadini stranieri che commettono infrazioni occorre quindi chiarire anche la questione relativa all'allontanamento dal nostro Paese. Da un lato il tribunale può pronunciare l'espulsione quale pena accessoria. D'altro canto la questione dell'allontanamento si pone anche in caso di un'eventuale domanda d'asilo ancora pendente o, se all'interessato è stata riconosciuta la qualità di rifugiato, nell'ambito di una procedura di revoca dell'asilo. In ogni caso si parla di esecuzione di un allontanamento o di espulsione unicamente dopo che l'interessato ha scontato la pena. In caso di allontanamento di un cittadino straniero occorre sempre dimostrare che la misura è ammissibile, ragionevole e possibile. Nel presente caso si tratta di analizzare la questione dell'ammissibilità: occorre esaminare se impegni sul piano del diritto internazionale assunti dalla Svizzera si oppongono a un allontanamento.

Divieto di respingimento nel diritto d'asilo

Il principio di diritto internazionale del "non respingimento" (o divieto di respingimento) è stato sancito dall'articolo 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (in seguito: Convenzione; RS 0.142.30) e, considerato il suo significato fondamentale nel diritto in materia di rifugiati, il diritto svizzero l'ha ripreso e precisato nell'articolo 25 capoverso 2 della Costituzione federale e nell'articolo 5 della legge sull'asilo (LAsi). Secondo il principio di non respingimento, nessuno può essere allontanato, estradato o respinto in un Paese in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, o in cui correrebbe il rischio di essere espatriato in un Paese caratterizzato da simili minacce.

Ogni persona a cui è riconosciuta la qualità di rifugiato secondo i criteri della Convenzione e della legge sull'asilo è considerata rifugiato e, conformemente all'articolo 33 capoverso 1 della Convenzione e all'articolo 5 capoverso 1 LAsi (in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 LAsi), beneficia in linea di principio della protezione conferita dal divieto di respingimento. Tale divieto protegge pertanto in primo luogo i rifugiati riconosciuti. Secondo la dottrina dominante sono tuttavia protetti anche i richiedenti l'asilo, a meno che non risulti che non si tratta di rifugiati ai sensi della Convenzione o della legge sull'asilo. Possono appellarsi al principio di non respingimento anche le persone a cui è riconosciuta la qualità di rifugiato ma alle quali, in base a un motivo di esclusione (art. 52, 53 e 54 LAsi), non è accordato l'asilo in Svizzera.

Conformemente agli articoli 33 capoverso 2 della Convenzione e all'articolo 5 capoverso 2 LAsi, il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico. Anche quando le condizioni degli articoli 5 capoverso 2 LAsi e 33 capoverso 2 della Convenzione sono soddisfatte, un rimpatrio forzato non è automaticamente ammissibile. Anche in tali casi occorre procedere dapprima a una ponderazione degli interessi. Occorre esaminare se l'interesse della Svizzera all'allontanamento prevale su quello del rifugiato a essere protetto contro le persecuzioni. Tenendo conto della gravi conseguenze a cui andrebbe incontro un rifugiato rinviato in uno Stato in cui vi è persecuzione, si dovrebbe ricorrere a tale misura soltanto qualora un'effettiva minaccia al Paese e ai suoi interessi non può essere sventata altrimenti. Lo Stato di accoglienza deve quindi prima sempre dimostrare che l'obiettivo del mantenimento della sicurezza interna non può essere raggiunto con altre misure meno drastiche.

Principio di non respingimento in quanto diritto umano

Altri tre accordi internazionali (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU; RS 0.101], Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti [RS 0.105], Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici [RS 0.103.2]) sanciscono inoltre un divieto di respingimento. Tale divieto è generalmente applicato nei casi in cui la persona da allontanare è esposta nello Stato di destinazione al rischio di tortura o di altri trattamenti o pene inumane o degradanti. È di carattere assoluto, non ammette eccezioni e, al contrario del principio di non respingimento sancito dalla Convenzione sui rifugiati, si applica a ogni persona, a prescindere dal suo statuto sul piano del diritto in materia di stranieri. Dalla giurisprudenza relativa a questi tre accordi internazionali si deduce che le pertinenti disposizioni codificano il diritto internazionale non scritto, che ha per giunta carattere imperativo.

La persona interessata deve tuttavia essere in grado di dimostrare concretamente che nello Stato di destinazione si troverebbe esposta al rischio di tortura, o di trattamento o pena inumani o degradanti. Un timore fondato in termini generali non è sufficiente.

Ad domanda 1

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice dell'interpellanza, secondo la quale occorre agire in modo severo contro persone che hanno commesso gravi crimini. Se si tratta di rifugiati, si applica l'articolo 5 capoverso 2 LAsi, in base al quale sono possibili eccezioni al principio di non respingimento. Negli ultimi anni ciò è avvenuto in alcune occasioni, tra l'altro in casi di violazioni gravi della legge federale sugli stupefacenti.

Ad domanda 2

L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) è in grado di valutare statisticamente l'applicazione dell'articolo 5 capoverso 2 della legge sull'asilo soltanto in maniera limitata. Nei rari casi in cui l'articolo 5 capoverso 2 LAsi viene applicato, l'UFR ne riceve spesso comunicazione soltanto a posteriori: tali casi sono infatti trattati principalmente dai Cantoni sulla base della loro competenza in materia di perseguimento penale e di espulsione. Il divieto di respingimento, oltre che in occasione di gravi violazioni della legge federale sugli stupefacenti, è stato revocato in seguito a delitti quali assassinio, lesioni corporali, rapimento, violenza carnale e riciclaggio di denaro.

Risposta del Consiglio federale.