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02.3763 · Interpellanza · 2002-12-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi anni il Consiglio federale e il Parlamento hanno adottato diverse misure volte a prevenire e debellare la corruzione in maniera più efficace, primi di tutti il nuovo diritto penale in materia di corruzione, in vigore dal 1° maggio 2000, e la legge federale sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, entrata in vigore all'inizio del 2001. Da ricordare inoltre l'inchiesta condotta nel 1998 per individuare il rischio di corruzione e le misure di sicurezza nell'Amministrazione federale nonché il codice di comportamento dell'Amministrazione generale della Confederazione. Sul piano della procedura penale infine, rammentiamo che nell'ambito del "disegno efficienza" sono state potenziate le competenze della Confederazione nel settore della criminalità organizzata e della criminalità economica; infatti la nuova giurisdizione federale di cui all'articolo 340 CP comprende anche la fattispecie delle corruzioni.

Attualmente sono in preparazione o sotto esame altri interventi a livello federale tesi a prevenire e reprimere la corruzione, come ad esempio l'avamprogetto per un secondo pacchetto di misure penali contro la corruzione e l'adesione alla Convenzione penale sulla corruzione elaborata dal Consiglio d'Europa (vedi infra 4). Inoltre un gruppo di lavoro interdipartimentale, guidato dall'Ufficio federale del personale, sta vagliando le misure da adottare per adempiere alle richieste del postulato 99.3388 (Prevenzione della corruzione).

1. Il succitato gruppo di lavoro interdipartimentale ha tra l'altro l'incarico di appurare la necessità e l'opportunità di istituire un centro di competenza in materia di prevenzione della corruzione, tenendo presente l'assetto federalista del nostro Paese che restringe a priori il raggio d'azione di un centro del genere. Il Consiglio federale si chinerà sui risultati della valutazione del gruppo di lavoro prima o subito dopo le vacanze estive 2003, e presenterà il suo rapporto sul postulato relativo alla prevenzione della corruzione.

2. La citata revisione del diritto penale in materia di corruzione ha completamente trasformato le disposizioni penali riguardanti la corruzione di pubblici ufficiali. Una novità sostanziale è costituita dalle fattispecie completive della concessione e dell'accettazione di vantaggi (art. 322 e art. 322 CP), che contemplano anche le liberalità effettuate in considerazione dell'espletamento dell'attività ufficiale. Si tratta in particolare di comportamenti noti come "alimentazione progressiva" o "preparazione del terreno". Sono senz'altro punibili anche i collaboratori di ospedali pubblici qualora accettassero personalmente vantaggi offerti da fornitori, quali ad es. venditori di farmaci. Per la distinzione tra profitti indebiti e liberalità consentite quali sconti, finanziamenti per la ricerca o sponsorizzazioni, è determinante appurare se le elargizioni, debitamente contabilizzate, sono destinate all'istituzione oppure se finiscono direttamente in tasca al collaboratore (cfr. il messaggio concernente la revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione, FF 1999, pag. 4574 seg.). In tal caso il vantaggio non è indebito purché l'accettazione sia ammessa dalle norme in materia di personale oppure si tratti di liberalità di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali (art. 322 numero 2 CP). Qualora l'entità dei doni non risulti trascurabile, è determinante il rispetto del diritto in materia di rapporti di servizio e in particolare l'ottemperanza alle disposizioni amministrative vigenti che disciplinano il dovere di annunciare, l'autorizzazione ad accettare e l'obbligo di consegnare tali liberalità. L'elaborazione di direttive o disposizioni interne pertinenti garantisce la trasparenza prescritta dal diritto penale in materia di corruzione.

L'estensione della punibilità dell'accettazione di doni e la relativa importanza per gli ospedali pubblici e il loro personale è nota agli interessati (cfr. Bollettino dei medici svizzeri 2001, n° 14). I reati di corruzione, compresi la concessione e l'accettazione di vantaggi, sono del resto perseguibili d'ufficio. Nel settore in discussione, la competenza spetta innanzi tutto alle autorità preposte al perseguimento penale dei singoli Cantoni. Il Consiglio federale non ha motivo di reputare insufficiente l'ottemperanza alla legislazione penale e pertanto ritiene superfluo attuare misure completive quali ad es. il varo di norme tese a precisare o a introdurre il diritto penale in materia di corruzione.

3. Il gruppo di lavoro interdipartimentale in materia di prevenzione della corruzione sta altresì vagliando l'opportunità di attuare misure particolari a tutela degli informatori ("whistleblowers"), auspicata dall'autore dell'interpellanza. Il Consiglio federale si rende conto dell'importanza che le informazioni fornite da terzi all'interno dell'amministrazione rivestono ai fini della lotta alla corruzione. Appare pertanto indispensabile la creazione di un ambiente favorevole alla comunicazione, senza per questo incoraggiare una vera e propria proliferazione delatoria. A tale proposito conviene ricordare che il diritto pubblico in materia di rapporti di servizio non prevede per i pubblici ufficiali un obbligo generico di sporgere denuncia.

4. Con la sottoscrizione della Convenzione penale del Consiglio d'Europa il 26 febbraio 2001, la Svizzera ha raggiunto una seconda ulteriore tappa nella lotta internazionale alla corruzione. Tale Convenzione prevede misure tese alla repressione penale della corruzione di pubblici ufficiali e della corruzione privata a livello nazionale e internazionale, istituendo altresì un meccanismo di sorveglianza nonché la valutazione reciproca dei Paesi. Sebbene il diritto svizzero sia ampiamente conforme alle disposizioni contenute nella Convenzione, la ratifica comporta ulteriori modifiche del diritto penale in materia di corruzione.

Il Consiglio federale intende avviare la procedura di consultazione concernente l'avamprogetto e il messaggio nella seconda metà del 2003 e prevede di licenziare il messaggio all'attenzione delle Camere federali nella prima metà del 2004.

5. In base alla legislazione vigente, la corruzione privata (attiva) è punibile in virtù dell'articolo 4 lettera b in unione con l'articolo 23 della legge federale sulla concorrenza sleale (LCSI, RS 241). Già nel 1998 presentando l'avamprogetto per la revisione del diritto penale in materia di corruzione, il Consiglio federale aveva proposto nuove norme penali contro la corruzione privata. Considerati i risultati emersi dalla procedura di consultazione e data l'urgenza del progetto, rinunciò tuttavia a proporre la revisione della corruzione privata nel relativo messaggio, sottolineando peraltro l'opportunità e la necessità di precisare e segnatamente di punire la fattispecie della corruzione privata al momento di mettere in atto la Convenzione penale del Consiglio d'Europa (cfr. FF 1999, pag. 5521 seg.). Dacché tale apprezzamento ha conservato la sua validità, il Consiglio federale proporrà nuovi disegni di repressione penale della corruzione privata nell'ambito del progetto per la ratifica della Convenzione (supra 4).

6. In ottemperanza al mandato costituzionale di cui all'articolo 64 della Costituzione federale, la Confederazione promuove la ricerca scientifica, segnatamente stanziando finanziamenti per il tramite del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. Il Consiglio federale ritiene che, parimenti a molte altre materie, anche il problema della corruzione sia un oggetto di studio degno di promozione. Tra il 1995 e il 2002 il fenomeno della corruzione è stato analizzato nel quadro di svariati progetti nell'ambito del programma nazionale di ricerca "PNR 40; violenza nel quotidiano e criminalità organizzata" (credito quadro di 8 milioni di franchi). I risultati di questo PNR conclusosi alla fine del 2002 devono ora essere valutati e utilizzati per la prassi dai servizi competenti. In base a ciò, nel quadro di una ricerca complementare sarà possibile chiarire ulteriori questioni specifiche, a seconda delle necessità. Inoltre, questioni fondamentali attinenti a questa problematica potranno di nuovo essere affrontate nell'ambito di progetti promossi dal Fondo nazionale svizzero (FNS). In questo contesto non vi è urgenza per un nuovo PNR.

Risposta del Consiglio federale.