03.1064 · Interrogazione ordinaria · 2003-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar, RS 151.1) vieta, nei rapporti di lavoro, ogni discriminazione diretta o indiretta tra uomo e donna basata sul sesso. Vi è discriminazione indiretta laddove una regolamentazione, di per sé formalmente applicabile ad entrambi i sessi, ha l'effetto di sfavorire in modo considerevole persone appartenenti ad un sesso oppure un numero nettamente superiore di persone di un sesso rispetto a quelle dell'altro sesso, senza che ciò sia giustificato dal punto di vista oggettivo (DFE 125 I 71 consid. 2). In una situazione in cui, per un lavoro di pari valore, i lavoratori a tempo parziale ricevono una retribuzione inferiore a quella dei lavoratori a tempo pieno, può esservi una discriminazione indiretta se, da un lato, è appurato che tra i dipendenti a tempo parziale vi sono considerevolmente più donne che uomini e, dall'altro, la differenza salariale non trova una giustificazione oggettiva. Nell'ottica della legge sulla parità dei sessi, va osservato, in materia di salario minimo, quanto segue: se fosse vero che per la funzione di assistente di volo - esercitata in prevalenza da donne - Swiss paga un salario inferiore a quello versato per una funzione equivalente espletata prevalentemente da uomini o in eguale misura da uomini e donne, allora si sarebbe effettivamente in presenza di una discriminazione basata sul sesso. Non è comunque compito del Consiglio federale decidere se in un caso concreto - come quello di Swiss - vi sia o meno una discriminazione salariale. Questo compito spetta infatti ai tribunali.
Il Consiglio federale ritiene che la compagnia Swiss International Air Lines SA debba osservare le disposizioni imperative previste dalla legge. Se necessario, esso interverrà in tal senso nel quadro delle possibilità di cui dispone il rappresentante della Confederazione in seno al Consiglio di amministrazione della Swiss. Non è tuttavia compito del Consiglio federale vegliare affinché le prescrizioni in materia di diritto del lavoro siano osservate e procedere alla loro attuazione. Il nostro ordinamento giuridico prevede a tal fine istanze adeguate (tribunali del lavoro per controversie di diritto privato; autorità esecutive nell'ambito del diritto pubblico in materia di lavoro).
Inoltre, il Consiglio federale non intende impartire direttive alla Swiss in materia di salari minimi, tanto più che per legge non sarebbe comunque abilitato a farlo. La determinazione dell'importo dei salari rientra piuttosto nelle competenze delle parti sociali. Già nel caso dell'Hotel Bellevue Palace di Berna, in cui la Confederazione ha una partecipazione maggioritaria del 99%, il Consiglio federale ha affermato che la determinazione dello stipendio in seno all'impresa spetta alle parti sociali (risposta del Consiglio federale all'interrogazione ordinaria Leutenegger Oberholzer Susanne, Condizioni di lavoro all'Hotel Bellevue di Berna, 00.1145).
Risposta del Consiglio federale.