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03.1065 · Interrogazione ordinaria · 2003-06-16

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. La pianificazione delle spese a medio termine presentata nel luglio 2001 non è più valida oggi. I programmi di risparmio introdotti da allora dal Parlamento e dal Consiglio federale hanno sostanzialmente mutato i parametri in materia di politica finanziaria per gli acquisti d'armamento e hanno comportato una verifica della pianificazione dell'armamento, verifica attualmente non ancora conclusa.

Sono stati ad esempio effettuati adeguamenti sulla base di una pianificazione delle rinunce proposta al capo del DDPS e approvata da quest'ultimo il 18 settembre 2002 dopo una valutazione militare globale della situazione in materia di fabbisogno. Per quanto concerne il settore delle munizioni, l'Aggruppamento dell'armamento, in quanto organo addetto agli acquisti di materiale d'armamento, è stato incaricato di rilevare le possibilità per una riduzione del volume dell'acquisto di submunizione del calibro 15,5 cm, acquisto deciso dal Parlamento con il programma d'armamento 1999. Il risultato definitivo di tali accertamenti non è ancora disponibile.

2./3. La decisione del Consiglio federale del 6 novembre 2002 di appoggiare maggiormente in via sussidiaria le autorità civili, in caso di necessità, mediante l'esercito ha comportato che la pianificazione 2004-2011 dello sviluppo delle forze armate a livello di materiale è stata principalmente orientata all'aumento della capacità operativa nel settore delle operazioni in materia di salvaguardia delle condizioni d'esistenza e di sicurezza del territorio e che per il combattimento difensivo si mira ora soltanto al mantenimento delle competenze fondamentali. Sulla base di tale orientamento delle priorità in materia d'armamento, attualmente non è previsto alcun progetto d'acquisto d'armamento nel settore della munizione a frammentazione o delle mine.

4. Conformemente all'articolo 36 del primo protocollo supplementare delle Convenzioni di Ginevra del 1949, nell'ambito dei collaudi, dello sviluppo, degli acquisti o dell'introduzione di nuove armi o di nuovi mezzi o metodi bellici, gli Stati firmatari sono tenuti a verificare se l'impiego di tali armi, mezzi o metodi non è vietato, sempre o solo in determinate circostanze, dal diritto umanitario internazionale. Per mezzo di apposite procedure interne adottate sia nella fase di valutazione del fabbisogno di nuovi armamenti sia nell'ambito del processo decisionale concernente l'acquisto, il DDPS assicura che il diritto umanitario internazionale sia in ogni caso rispettato dalla Svizzera.

L'impiego di munizione a frammentazione non è vietato dal diritto umanitario internazionale. Una limitazione dell'impiego di munizione a frammentazione, valevole per tutti i tipi di armamento, è tuttavia dettata dall'articolo 51 (Protezione della popolazione civile) e dall'articolo 57 (Precauzione negli attacchi) del primo protocollo supplementare del 1977 delle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Risposta del Consiglio federale.

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