03.1080 · Interrogazione ordinaria · 2003-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene la garanzia della sicurezza interna uno dei compiti principali dello Stato, svolto in comune dalla Confederazione e dai Cantoni. Ne sono tuttavia responsabili in primo luogo i Cantoni e compete a loro decidere come svolgere i propri compiti in materia di polizia di sicurezza.
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:
1. Nel passaggio citato, tratto dalla Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) dell'11 luglio 2003, si espone quanto segue: "...Le devastazioni si sono verificate soprattutto prima e dopo la manifestazione, ha affermato la consigliera federale Ruth Metzler in occasione di un incontro con la stampa tenutosi martedì a Berna. Gli autori dei danni sarebbero persone che si sono recate a Ginevra unicamente con intenzioni violente. Esse sono in parte note alle autorità preposte alla sicurezza e anche a Ginevra erano disponibili informazioni al riguardo. Non esiste tuttavia nessuna base giuridica che permetta alla polizia di intervenire preventivamente (ad esempio mediante il carcere preventivo). Spetterebbe perciò al legislatore ampliare gli appositi strumenti. ..."
Le affermazioni della consigliera federale Ruth Metzler-Arnold si basano sulla legislazione federale vigente, cui si riferiscono.
2. A livello federale la protezione preventiva dello Stato è disciplinata in primo luogo dalla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). Le misure da essa previste concernono unicamente la raccolta e il trattamento di informazioni, i controlli di sicurezza relativi alle persone e la tutela delle autorità e degli edifici della Confederazione nonché delle persone e degli edifici che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico. Non sono invece previste misure che costituirebbero una restrizione importante dei diritti della personalità (come p. es. il carcere preventivo). In mancanza di basi legali per ordinare le misure necessarie a garantire la sicurezza, bisognerebbe perciò ricorrere alle competenze costituzionali del Consiglio federale.
Nel presente contesto, le norme inerenti alla clausola generale di polizia si trovano agli articoli 36 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). In entrambi i casi uno dei presupposti per l'intervento è la presenza di un "pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile" o di "gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna." Il pericolo o i gravi turbamenti devono perciò essere imminenti, condizione evidentemente non soddisfatta qualora siano semplicemente noti i nominativi delle persone disposte a usare violenza. Perciò le disposizioni menzionate non sono applicabili.
Le persone disposte a usare violenza residenti all'estero non erano parte in causa, perché ad esse era già stata impedita l'entrata in Svizzera (con divieto di entrata in Svizzera o rinvio all'arrivo al confine; cfr. la risposta del Consiglio federale all'interrogazione ordinaria urgente Eberhard: 03.1038 Creazione di aree interdette ai manifestanti violenti iscritti nel casellario giudiziale).
Questo è quanto si può affermare in merito alle possibilità d'intervento messe a disposizione dall'attuale legislazione federale. Per quelle di competenza dei Cantoni, sono determinanti le rispettive leggi cantonali (o comunali) in materia di polizia.
Per l'impiego di mezzi di polizia sono necessari una base giuridica, un interesse pubblico e il rispetto del principio della proporzionalità. Per valutare se una misura sia permessa, bisogna tenere conto di tutte le circostanze concrete. Questa valutazione globale e la scelta, in base alle legislazioni cantonali in materia di polizia, dei mezzi a disposizione appropriati e proporzionali, è di competenza degli organi di polizia cantonali o comunali.
La legge dell'8 giugno 1997 in materia di polizia (PolG) del Cantone di Berna ad esempio, contiene una cosiddetta clausola generale di polizia all'articolo 22 ("La polizia dispone misure improrogabili anche senza basi legali specifiche, per evitare o rimuovere gravi turbamenti esistenti o pericoli imminenti per la sicurezza e l'ordine pubblico"). Per evitare un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico la polizia può fermare una persona e accertarne l'identità (cfr. art. 27 cpv. 1 PolG) oppure allontanarla o tenerla lontana da un luogo, se sussiste il sospetto fondato che essa, o altre persone che fanno parte dello stesso assembramento, minaccino o disturbino la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. art. 29 lett. b PolG). La polizia può inoltre prendere in custodia e fermare persone, se ciò è necessario per impedire l'imminente esecuzione o la prosecuzione di un reato grave. (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. b PolG).
3. Considerata la sovranità cantonale in materia di polizia, in primo luogo andrebbero, se necessario, adattate le leggi cantonali in materia di polizia. In linea di massima non esiste una competenza globale della Confederazione per misure in materia di polizia di sicurezza.
Nella misura in cui l'interrogazione ordinaria intende sollecitare la creazione di una legge federale sulle manifestazioni, si rinvia alla dichiarazione del Consiglio federale relativa alla mozione Eberhard (03.3108 Legge sulle manifestazioni), con cui tale proposta era stata respinta.
Di regola, se la Costituzione federale prevede un disciplinamento a livello federale, l'atto normativo in cui viene regolata una singola norma dipende dal contenuto e dallo scopo di quest'ultima. Eventuali nuove misure relative alla protezione preventiva dello Stato andrebbero perciò incluse in primo luogo nella legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). Nel caso in cui si creasse invece una nuova fattispecie penale, essa andrebbe disciplinata nel Codice penale svizzero (CP; RS 311).
Risposta del Consiglio federale.