03.1122 · Interrogazione ordinaria · 2003-10-02
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le forniture e il consumo proprio di prodotti commestibili e bevande - eccettuate le bevande alcoliche - sono attualmente imponibili all'aliquota ridotta del 2,4 per cento. I prodotti commestibili e le bevande di ogni genere offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione sono attualmente imponibili all'aliquota normale del 7,6 per cento. È considerata prestazione della ristorazione la fornitura di prodotti commestibili e bevande quando il contribuente li prepara e li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto (art. 36 cpv. 1 lett. a n. 2 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto; LIVA; RS 641.20). Pertanto si tratta di principio sempre di forniture di prodotti commestibili e bevande (eccettuate le bevande alcoliche) imponibili all'aliquota del 2,4 per cento, nella misura in cui i prodotti commestibili e le bevande non sono offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione.
Se un'azienda della ristorazione offre prodotti commestibili e bevande da asporto pronti al consumo, ossia nell'ambito delle cosiddette vendite da asporto, tali forniture (ad eccezione delle bevande alcoliche) sono imponibili all'aliquota ridotta, sempreché il cliente porti via la merce - e quindi non consumi nell'azienda della ristorazione - e l'azienda della ristorazione abbia adottato adeguati provvedimenti organizzativi per la distinzione tra vendite da asporto e prestazioni della ristorazione (art. 36 cpv. 1 lett. a n. 2 in fine LIVA). Secondo la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, occorre rilevare separatamente, nel senso richiesto dalla legge, le vendite da asporto e le prestazioni della ristorazione, tramite una cassa programmata a tale scopo (ad es. cassa registratrice) o casse separate. Inoltre le cifre d'affari devono essere registrate separatamente nei libri contabili.
Per le aziende che non dispongono di alcun impianto o infrastruttura per il consumo sul posto (tavoli, banconi ecc.) la vendita di prodotti commestibili e bevande (eccetto le bevande alcoliche) è considerata a priori vendita da asporto (ad es. sportello drive-in; stand di vendita di prodotti pronti al consumo nei grandi magazzini) ed è imponibile all'aliquota ridotta.
2. Il Consiglio federale concorda con l'interrogante che continua ad aumentare il numero di persone che, specie per il pranzo, predilige spuntini veloci. L'evoluzione del comportamento nei consumi, ossia l'aumento delle vendite da asporto, non ha tuttavia nulla a che vedere con la differente imposizione delle diverse prestazioni.
Le prestazioni della ristorazione e le vendite da asporto non sono identiche, contrariamente a quanto presume l'autore dell'interrogazione ordinaria. Infatti, i ristoranti offrono, oltre ai prodotti commestibili e alle bevande, anche diverse altre prestazioni, più precisamente essi mettono a disposizione lo spazio, i tavoli e le sedie, il riscaldamento, le stoviglie e le posate nonché, di regola, il servizio. Le prestazioni supplementari delimitano le prestazioni di ristorazione dalle vendite da asporto, comportando un loro diverso trattamento fiscale. Se le aziende della ristorazione offrono anche vendite da asporto, queste prestazioni sono evidentemente imponibili all'aliquota ridotta del 2,4 per cento.
Per queste ragioni non è possibile parlare di disparità di trattamento ingiustificata tra prestazioni di ristorazione e vendite da asporto. Si tratta di prestazioni differenti soggette a un'imposizione differente.
3. Come già accennato in precedenza, anche le aziende della ristorazione hanno ormai la possibilità di ricorrere più frequentemente alla vendita da asporto, per adeguarsi - alla stregua del commercio al minuto - al cambiamento delle abitudini di consumo e, di conseguenza, per effettuare prestazioni imponibili all'aliquota ridotta.
Risposta del Consiglio federale.