Lexipedia

03.1142 · Interrogazione · 2003-12-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1 e 2

All'assicurazione per l'invalidità (AI) e all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è applicabile il disciplinamento di cui all'articolo 21 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), conformemente al quale ad un assicurato che abbia provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto può essere ridotta temporaneamente o definitivamente la rendita. Le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti possono essere ridotte soltanto se essi stessi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto. La colpa dell'assicurato non comporta quindi la riduzione delle rendite dovute ai suoi congiunti o superstiti.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF) deroga al principio della LPGA in quanto le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione degli infortuni non professionali sono ridotte per due anni a partire dal momento dell'infortunio se l'assicurato ha causato il medesimo per negligenza grave. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (art. 37 cpv. 2 LAINF). In deroga alla LPGA, l'AINF può ridurre o, in casi particolarmente gravi, rifiutare le prestazioni in contanti se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Le prestazioni in contanti sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga alla LPGA, al massimo della metà (art. 37 cpv. 3 LAINF).

Nell'assicurazione malattie (AMal) la riduzione dell'indennità giornaliera è retta dalla disposizione della LPGA menzionata in apertura. Poiché l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) non prevede prestazioni pecuniarie per i congiunti, le indennità giornaliere, in applicazione dell'articolo 21 LPGA, possono essere ridotte al massimo della metà.

Nell'assicurazione militare (AM) le indennità giornaliere, le rendite d'invalidità e le rendite per superstiti possono essere ridotte al massimo di un terzo se e fintantoché coniuge o figli hanno diritto ad alimenti. All'atto di decidere della riduzione va tuttavia tenuto conto di tutti gli aspetti specifici ad ogni singolo caso, in particolare della gravità della colpa e delle condizioni economiche degli aventi diritto.

Alla domanda circa il numero di casi che hanno dato luogo ad una riduzione delle prestazioni si può rispondere come segue:

Nel 2001 (anno cui si riferiscono i dati disponibili più recenti) l'AINF ha proceduto alla riduzione dell'indennità giornaliera per al massimo due anni conformemente all'articolo 37 capoverso 2 LAINF (infortunio non professionale verificatosi per negligenza grave) in 2 403 casi. I casi di riduzione delle prestazioni in seguito a infortunio dovuto a crimine o delitto non intenzionale (art. 37 cpv. 3 LAINF) sono stati 1 217. Va osservato che le riduzioni sono di regola di modesta entità e che si tiene sempre conto della situazione familiare degli interessati. Nell'AI e nell'AVS la colpa dell'assicurato non comporta la riduzione delle prestazioni pecuniarie dovute ai suoi congiunti o superstiti. Nell'assicurazione militare la riduzione delle prestazioni è molto rara e viene applicata, come nell'AINF, tenendo conto della situazione familiare degli interessati. Secondo la prassi anche nell'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera ai sensi della LAMal la riduzione delle prestazioni è rara. In proposito non esistono tuttavia cifre circostanziate.

Ad 3

Considerata la situazione attuale il Consiglio federale non ritiene necessario modificare le disposizioni legali in questione.

Ad 4

Conformemente al rapporto del 26 marzo 1999 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (FF 1999 3937 segg.), elaborato nel contesto dei dibattiti parlamentari sulla LPGA, le normative contemplate dalla medesima ed in particolare dalla LAINF (e quindi anche dalle altre leggi relative alle assicurazioni sociali) in merito alla riduzione di prestazioni sono compatibili con le diverse convenzioni ed i diversi codici in materia di sicurezza sociale. Questo vale anche per gli articoli della Convenzione sui diritti del fanciullo citati nell'interrogazione.

Risposta del Consiglio federale.