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03.3020 · Interpellanza · 2003-03-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'ambito della sicurezza interna, la Confederazione dispone di competenze proprie solo in un settore molto limitato. In virtù dell'ordinamento costituzionale, i Cantoni sono i primi responsabili della sicurezza interna sul loro territorio (sovranità in materia di polizia). Per la salvaguardia di manifestazioni quali il WEF di Davos, la Confederazione stabilisce le misure necessarie a garantire la protezione - prevista dal diritto internazionale - delle rappresentanze e dei membri di governo stranieri. Nei limiti del possibile, essa sostiene inoltre i Cantoni, se questi ultimi non possono garantire le misure necessarie né con mezzi propri né con l'appoggio degli altri Cantoni.

Dal punto di vista della competenza della Confederazione, il Consiglio federale ritiene che le misure adottate per il WEF dagli organi di sicurezza federali siano state efficaci. Tra i quasi 2'200 partecipanti provenienti da 99 Paesi, vi erano circa 250 persone che beneficiavano di una protezione in virtù del diritto internazionale. Per queste persone, il Servizio federale di sicurezza ha effettuato un esame del pericolo e ordinato le misure di protezione necessarie in base alla valutazione dei rischi. La polizia cantonale grigionese e i corpi di polizia cantonali di sostegno le hanno messe in atto in modo professionale e non vi sono stati incidenti.

Il contributo della collaborazione intercantonale di polizia è stato fondamentale per lo svolgimento senza incidenti della manifestazione autorizzata di Davos. Tuttavia, con il loro blocco al posto di controllo di Fideris, alcuni dimostranti militanti, contrari all'imposizione di condizioni per la manifestazione, hanno impedito che a Davos si svolgesse la grande manifestazione antiglobalizzazione autorizzata. La situazione è inoltre degenerata a Landquart e Berna, dove gli attivisti violenti hanno cercato lo scontro con la polizia. Il Consiglio federale deplora questi episodi e in futuro continuerà a sostenere la strategia delle autorità grigionesi, intesa al dialogo e alla distensione.

Il Consiglio federale ritiene inoltre che nel corso del WEF anche l'acquisizione e la gestione delle informazioni siano state efficaci. Lo stesso dicasi per la valutazione della situazione, effettuata prima dell'inizio dell'evento e risultata complessivamente esatta. In particolare il potenziale di violenza era stato valutato correttamente.

La concessione dell'autorizzazione a dimostrare in occasione del WEF compete al comune di Davos. Le relative decisioni possono essere esaminate, nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso, dal Tribunale amministrativo cantonale e, in ultima istanza, dal Tribunale federale.

2. Per quanto concerne il vertice del G8, nel settore della sicurezza la Confederazione non ha maggiori competenze rispetto a quelle descritte per il WEF. Nell'ambito delle sue competenze, anche per il vertice del G8 a Evian essa sostiene l'impiego della polizia intercantonale (IKAPOL). Il Parlamento ha inoltre autorizzato l'impiego dell'esercito per un servizio di sostegno, deciso dal Consiglio federale, a favore delle misure civili di sicurezza.

La gestione della sicurezza incombe ai Cantoni. Tuttavia, per il vertice del G8 il Consiglio federale collabora a vari livelli sia con i Cantoni sia con la Francia. A tal fine, la Confederazione e i Cantoni hanno costituito una struttura specifica per la collaborazione, che si occupa di tutti gli aspetti della manifestazione e in particolare delle questioni di sicurezza.

Come già indicato al punto 1, la garanzia della sicurezza sul territorio svizzero in occasione del G8 è in linea di massima di competenza dei Cantoni. Essi stabiliscono le disposizioni di sicurezza e la tattica della polizia, definendo i mezzi da impiegare. Anche l'esercito, nell'ambito del suo servizio di sostegno, sottostà alla direzione dell'intervento a livello civile dei Cantoni.

Considerate l'ampiezza dell'evento e la portata della cooperazione transfrontaliera con la Francia, i corpi di polizia cantonale di Ginevra, Vaud e Vallese, responsabili della sicurezza, dovranno affrontare una grande sfida. Sono attese decine di migliaia di dimostranti e si prevede un potenziale di violenza non indifferente. Ecco perché a metà aprile 2003 i tre Cantoni si sono rivolti al Consiglio federale chiedendo un aiuto supplementare al sostegno di polizia intercantonale già approvato. Il 3 maggio 2003 la consigliera federale Ruth Metzler ha incontrato a Ginevra i rappresentanti dei Cantoni interessati per discutere delle possibili misure di sostegno. Il 5 maggio 2003 la signora Metzler ha invitato a Berna i rappresentanti politici dei quattro concordati di polizia, dei Cantoni Zurigo e Ticino, della Città di Zuri- go e dei tre Cantoni lemanici. L'incontro era teso a definire il quadro politico per un incremento del sostegno di polizia. I Cantoni hanno infine deciso di mettere a disposizione ulteriori agenti di polizia per la giornata della dimostrazione, il 1° giugno 2003.

3. In linea di massima le imprese di trasporto concessionarie quali le FFS sono tenute a trasportare i viaggiatori. Tale obbligo di trasporto è sancito al capoverso 3 dell'articolo 4 della Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada (Legge sul trasporto viaggiatori, LTV; RS 744.10) nonché al capoverso 1 dell'articolo 3 della Legge federale sul trasporto pubblico (LTP; RS 742.40). Tale obbligo può essere limitato unicamente per motivi di sicurezza e di igiene (art. 3 cpv. 3 LTP).

In occasione di questi grandi avvenimenti, la collaborazione fra le autorità competenti e le imprese di trasporto coinvolte funziona perfettamente, grazie in particolare alle relative disposizioni di sicurezza. In occasione degli ultimi grandi avvenimenti - le manifestazioni contro la guerra in Iraq -la cooperazione è stata ottima.

Non è tuttavia possibile impedire del tutto che alcuni facinorosi ricorrano alla violenza. Infatti la possibilità per lo Stato di limitare la libertà di movimento e il libero impiego dei mezzi di trasporto pubblici, è legata all'esigenza dell'immediatezza dell'intervento statale inteso a proteggere da un pericolo. Bisogna tenere in debito conto i limiti imposti dai diritti fondamentali, anche quando si cerca di ottimizzare la collaborazione e di coordinare gli interventi. Date queste premesse, è quindi necessario concedere una certa libertà di movimento ai potenziali elementi violenti, immediatamente dopo aver evitato un pericolo. Il trasporto ferroviario in occasione del WEF 03 (tratta Grigioni - Berna) non esigeva un intervento di polizia immediato, per il semplice motivo che si è svolto in maniera pressoché non violenta. Soltanto una volta arrivati a Berna, alcuni dimostranti hanno compiuto atti di violenza determinando pertanto l'immediatezza che giustificava l'intervento attivo della polizia nei confronti dei facinorosi.

4. Gli organizzatori delle dimostrazioni che richiedono disposizioni di polizia eccezionali, possono essere chiamati ad assumersi in parte i costi solo a determinate condizioni. Da una parte è necessaria una base legale esplicita, dall'altra, in ogni singolo caso bisogna tenere conto dei diritti fondamentali quali la libertà di opinione e di riunione. Da questo punto di vista, i costi per la protezione da parte della polizia in occasione di dimostrazioni, possono essere addebitati agli organizzatori solo nella misura in cui con ciò non si impedisca di fatto lo svolgimento della dimostrazione e non si dissuadano indirettamente i potenziali organizzatori dall'organizzarla.

Sono le autorità giudiziarie a decidere, eventualmente, se e in che misura gli organizzatori di una dimostrazione possono essere resi responsabili dei danni causati dal ricorso alla violenza. Tale responsabilità va in ogni caso presa in considerazione, qualora gli organizzatori abbiano istigato alla violenza. Va invece esaminata caso per caso la questione della responsabilità degli organizzatori che si sono limitati a un comportamento passivo. Uno dei presupposti di una siffatta responsabilità, è che gli organizzatori siano obbligati, in virtù del cosiddetto principio della creazione di uno stato di pericolo, ad adottare misure di protezione necessarie a evitare il ricorso alla violenza. Nei singoli casi dovrebbe esserci inoltre la probabilità preponderante che queste misure di protezione, se messe in atto, avrebbero potuto evitare i danni. La responsabilità degli organizzatori in caso di comportamento passivo sarebbe ammessa unicamente in casi eccezionali, poiché per l'adozione di misure di precauzione essi dispongono solo di mezzi limitati e non possono comunque utilizzare metodi coercitivi.

Risposta del Consiglio federale.