03.3114 · Mozione · 2003-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella sua risposta alla mozione 93.3593 "Sostegno ai centri per le donne in difficoltà" del 9 dicembre 1993, il Consiglio federale sottolineava la straordinaria importanza dei compiti svolti dai centri per le donne in difficoltà. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV, RS 312.5) era allora appena entrata in vigore e il Consiglio federale contava segnatamente sull'aiuto finanziario iniziale versato ai Cantoni durante i primi sei mesi susseguenti all'entrata in vigore della legge per assicurare, almeno in parte, il finanziamento di tali istituti.
Vista l'attuale ripartizione delle competenze fra la Confederazione e i Cantoni, spetta a questi ultimi fare in modo che, in caso di bisogno, le vittime di reati possano beneficiare di alloggi adeguati. Di fatto, l'aiuto prestato dai consultori giusta l'articolo 3 LAV può includere segnatamente l'assegnazione di alloggi provvisori (messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 1990, FF 1990 II 709). Secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV (CSUC-LAV), il cui presidente è anche segretario della Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali (CDAS), per aiuto finanziario immediato s'intende anche la fruizione da parte della vittima di un alloggio d'urgenza per una durata di almeno 14 giorni. L'aiuto immediato accordato alla vittima è gratuito, indipendentemente dalla sua situazione personale. Se la vittima necessita di un aiuto a più lungo termine per superare le conseguenze del reato, spetta ai Cantoni assumersi le spese che ne derivano, nella misura in cui lo richieda la situazione personale della vittima (segnatamente la sua situazione finanziaria) (art. 3 cpv. 3 e 4 2° periodo LAV). Inoltre, le raccomandazioni della CSUC-LAV propongono un sistema di ripartizione delle spese di alloggio tra i Cantoni qualora la vittima debba trovare una protezione in un centro fuori del suo Cantone di residenza: secondo tali raccomandazioni spetterebbe al Cantone di residenza e/o a quello in cui è stato commesso il reato assumersi le spese.
Nonostante il fatto che le prestazioni offerte dai centri d'accoglienza per le vittime di reati siano in parte coperte dalla LAV, il loro finanziamento resta precario. La questione del finanziamento dei centri per donne è quindi puntualmente iscritta all'ordine del giorno delle sedute della CSUC-LAV. Finora sono falliti i tentativi tesi a stilare una convenzione intercantonale per disciplinare il finanziamento di tali istituti nel quadro della CDAS. Ciononostante, la CSUC e le conferenze regionali LAV non desistono dal cercare soluzioni.
Il Consiglio federale si rende conto che la situazione attuale non è soddisfacente. Per questo motivo ha incaricato il DFGP di esaminare le raccomandazioni del rapporto "Tratta degli esseri umani in Svizzera", le quali affrontano la questione della scarsità di posti nei centri d'accoglienza per donne segnatamente sotto il profilo della tratta delle donne. Su tale base, il DFGP ha completato il questionario allegato ai documenti posti in procedura di consultazione con l'avamprogetto di revisione LAV, domandando agli organi consultati se "occorra integrare la LAV con una disposizione che obblighi i Cantoni a mettere a disposizione un numero sufficiente di posti nei centri per le donne in difficoltà (per conto loro o in collaborazione con i Cantoni limitrofi).
Il Consiglio federale è disposto a riesaminare il problema sollevato dall'autrice della mozione alla luce dei lavori relativi all'iniziativa parlamentare Vermont Mangold summenzionata. Tuttavia, desidera avere un margine di manovra sufficiente che gli consenta, in particolare, di tenere conto del sistema di finanziamento scelto nell'ambito del progetto di revisione della LAV. Il Consiglio federale dovrà segnatamente vegliare a che un sovvenzionamento da parte della Confederazione non contraddica le condizioni generali di politica finanziaria derivanti dal freno all'indebitamento nonché le misure previste per la riforma della perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Di fatto, i Cantoni si assumono un compito che spetta loro visto che sono competenti in materia di aiuto sociale. Ricordando che uno degli obiettivi della NPC è sviluppare la collaborazione intercantonale, si potrebbe, per esempio, ventilare la possibilità di applicare la soluzione di cui all'articolo 12 del disegno di legge sulla perequazione finanziaria. Alla Confederazione potrebbe così essere attribuita la competenza di obbligare i Cantoni a collaborare in materia di compensazione degli oneri, sia obbligandoli ad aderire a convenzioni intercantonali, sia conferendo carattere obbligatorio generale a siffatte convenzioni. Il Consiglio federale dovrebbe poter conoscere i risultati della procedura di consultazione relativa al progetto di revisione della LAV dopo le vacanze estive.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.