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03.3270 · Interpellanza · 2003-06-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

È oggi rilevabile un'incongruenza tra la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e la legge federale sul foro in materia civile (LForo) per quanto riguarda le procedure in caso di controversie derivanti dal rapporto di lavoro. Chiedo perciò se il Consiglio federale, anche in considerazione del numero di vertenze che si riscontrano in questo ambito, non intenda ovviarvi mettendo la LEF in parallelo alla LForo.

Begründung

Ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge federale sul foro in materia civile (LForo) (ex art. 343 cpv. 1 Codice delle Obbligazioni), "per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro".

Nell'ambito della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è invece applicabile un'altra procedura. L'articolo 46 capoverso 2 LEF prevede che "le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede".

Questo è il criterio che pure determina il luogo dell'esecuzione per le succursali.

Capita di sovente che le aziende sono inscritte nel registro di commercio di altri cantoni anche se non vi esplicano alcuna attività. Il motivo di tale "scelta" è facilmente intuibile.

In caso di procedure per il ricupero di crediti salariali si è dunque costretti a fare capo all'autorità esecutiva e giudiziaria di altri cantoni con difficoltà facilmente comprensibili.

Si pone perciò l'interrogativo a sapere se, per quanto riguarda i crediti derivanti dal rapporto di lavoro, l'azione non debba piuttosto potere essere mossa presso l'autorità del luogo di lavoro, in consonanza con quanto previsto dalla LForo. Si assicurerebbe una migliore tutela della posizione dei lavoratori.

A titolo abbondanziale si rileva che, appena decretato il fallimento, l'amministrazione dei fallimenti dove è inscritta la società si trova nella necessità di dovere incaricare l'ufficio della giurisdizione dove è esplicata l'attività commerciale a volere procedere, in via rogatoriale, alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e in seguito alla realizzazione.

Stellungnahme des Bundesrates

La funzione del procedimento civile è quella di giudicare le pretese derivanti dal diritto privato e di creare il titolo che ne permetta l'esecuzione. In caso di azione, conformemente alla legge sul foro (LForo) e all'articolo 30 capoverso 2 della costituzione, è in linea di principio competente il tribunale del domicilio o della sede del convenuto (foro generale). La LForo prevede inoltre fori particolari per determinate azioni e ambiti giuridici. Ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 LForo le azioni in materia di diritto del lavoro possono essere intentate anche nel luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività. Con tale normativa il legislatore si prefigge di semplificare l'esecuzione giudiziaria di pretese derivanti dal diritto del lavoro. Da un lato occorre che si occupi del caso il tribunale più vicino alla vertenza, dall'altro vanno eliminati gli ostacoli giuridici, risparmiando all'attore l'obbligo di agire contro il convenuto al domicilio di quest'ultimo (cfr. DTF 123 III 89 cons. 3b).

Il foro d'esecuzione è invece determinato da altri criteri. Attraverso il principio dell'unità del foro d'esecuzione, la LEF garantisce nella misura del possibile la parità di trattamento tra creditori. A prescindere dal rapporto giuridico alla base di una pretesa, ogni creditore deve sapere in che luogo un debitore può essere escusso. Ai sensi dell'articolo 46 capoversi 1 e 2 LEF il foro ordinario d'esecuzione è il domicilio o la sede del debitore. La procedura d'esecuzione va dunque condotta laddove si presume si trovi la massa fallimentare. Al contrario del processo civile, l'esecuzione prosegue di principio d'ufficio dopo la presentazione di una domanda, per cui non vi è alcun obbligo di collaborazione per il procedente. Per tali motivi un'esecuzione intercantonale non costituisce nemmeno una complicazione particolare per i creditori istanti. Spesso sono inoltre ottenibili moduli di esecuzione in diverse lingue.

Per quel che riguarda le pretese salariali, in molti casi il luogo di lavoro corrisponde comunque al domicilio o alla sede del datore di lavoro. Per le cosiddette società-bucalettere si applica l'assistenza intercantonale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 LEF.

Secondo il Consiglio federale non vi è alcuna esigenza di prevedere un foro d'esecuzione particolare per controversie derivanti dal diritto del lavoro. Non ritiene quindi che sussista urgenza d'azione sul piano legislativo, così come rilevato nell'interpellanza.

Risposta del Consiglio federale.