03.3274 · Interpellanza · 2003-06-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Dopo un'iniziale tendenza al miglioramento nel primo semestre del 2002, la crescita nei Paesi industriali e nei Paesi emergenti è nuovamente rallentata nel semestre invernale 2002/2003. Soprattutto nell'area dell'euro l'andamento congiunturale è stato estremamente contenuto; di recente è stata registrata una tendenza alla stagnazione.
L'economia svizzera non ha potuto sottrarsi al rallentamento della congiuntura internazionale. Dopo un boom nel 2000, caratterizzato da un aumento del PIL reale nella misura del 3,2%, nel 2001 la crescita è calata allo 0,9%, seguita da una stagnazione nel 2002 (+0,1%). Mentre nel corso di questi due anni le esportazioni di merci sono ancora aumentate leggermente, le esportazioni di servizi, gli investimenti nell'edilizia e, in misura del tutto particolare, gli investimenti in beni di equipaggiamento sono diminuiti. Per contro le spese, tolte le variazioni dei prezzi, delle economie domestiche private per i beni di consumo e il consumo reale dello Stato hanno continuato a espandersi, anche se a un ritmo più lento. L'indebolimento della congiuntura ha lasciato tracce evidenti sul mercato del lavoro. Nel 2002 l'occupazione è diminuita (-0,6% degli equivalenti di un posto a tempo pieno), mentre il numero dei disoccupati è aumentato, passando da 65'100 unità nel mese di luglio 2000 a 141'700 unità nel mese di luglio del 2003.
Per quanto concerne le singole domande, la posizione del Consiglio federale è la seguente:
1. Finora, nell'andamento del 2003, non si registrano tendenze al miglioramento. La situazione nell'industria, nel settore edilizio e in vari importanti ambiti del settore terziario rimane difficile.
Per il 2003, complessivamente, il gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali prevede nuovamente una stagnazione. Esso si attende una tendenza al miglioramento al più presto nel corso degli ultimi mesi dell'anno e nel 2004. Questo unicamente a patto che la congiuntura nell'area europea si riprenda durante il secondo semestre del 2003 e che il corso del franco non subisca un rafforzamento.
Il Consiglio federale continua a ritenere che la politica congiunturale praticata finora sia adeguata alla situazione economica. Le politiche monetaria, finanziaria e tributaria sono orientate verso l'espansione. Tutto ciò non sarà però sufficiente. La Svizzera, quale piccola economia aperta caratterizzata da un'elevata tendenza alle importazioni, non può realizzare la ripresa unicamente con le proprie forze. Infatti essa dipende in particolare da un rafforzamento della congiuntura nella zona dell'euro.
Naturalmente, il Consiglio federale ha preso in considerazione varie opzioni di intervento nel caso in cui, contro ogni attesa, la ripresa non dovesse aver luogo nel 2004 o i Paesi industrializzati fossero interessati da forti choc negativi. Il Consiglio federale ritiene che il margine di manovra per casi simili esiste.
2. Il gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali ritiene che l'economia svizzera nel 2004 registrerà di nuovo un'ulteriore crescita. Esso giunge a questa valutazione in base alle seguenti ipotesi e considerazioni:
"Con la fine del conflitto in Iraq, l'incertezza geopolitica e i suoi effetti negativi sull'economia mondiale si sono attenuati. In particolare si è avuta una sensibile diminuzione del prezzo del petrolio. Tuttavia permangono vari fattori che ostacolano una rapida ripresa. È il caso, ad esempio, degli strascichi negativi del precedente periodo di boom economico o della forte esigenza di consolidamento sorta sia nel settore pubblico che in quello privato. In questa situazione è logico supporre che il panorama monetario, tuttora favorevole, e la politica di bilancio degli USA che, a differenza di quella neutrale dell'area dell'euro, presenta un corso espansivo, avranno conseguenze positive e favoriranno la crescita che, a partire dagli USA, interesserà i Paesi industriali e quelli emergenti negli ultimi mesi del 2003 e nel 2004. Di ciò approfitterà anche l'economia svizzera."
In particolare questa valutazione si basa anche sul fatto che non si delineano contraccolpi negativi per l'economia, come è sempre stato il caso negli anni scorsi, vale a dire nel 2001, nel 2002 e nel 2003. A titolo di esempi rammentiamo gli attentati dell'11 settembre 2001, il crollo del corso delle azioni, varie truffe in materia di bilanci, l'aumento del prezzo del petrolio, la crisi in Iraq e SARS. Questi contraccolpi negativi, che non sono prevedibili, spiegano in ampia misura il motivo per cui gli esperti di previsioni congiunturali erano sempre costretti a rinviare la prevista ripresa.
Come mostra il rapporto sulla crescita del DFE, già negli scorsi anni la Svizzera non faceva parte dei Paesi caratterizzati da una forte crescita. Il Consiglio federale intende inoltre creare le condizioni quadro per una maggiore crescita. Esso ha espresso chiaramente questa intenzione. Provvedimenti concreti verranno stabiliti nel programma di legislatura 2004-2007. Le questioni concernenti il rafforzamento della concorrenza, la stabilizzazione della quota statale e un sistema fiscale che stimoli la crescita avranno in tal senso un ruolo importante.
3. Nella votazione del 24 novembre 2002, il popolo svizzero si è espresso in favore della revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Le modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2003. Per i disoccupati di età inferiore ai 55 anni ciò significa una riduzione della durata massima del diritto all'indennità da 520 a 400 indennità giornaliere durante il termine quadro in corso. Secondo i dati rilevati dal Seco alla vigilia della votazione erano state previsti circa da 2'000 a 2'500 ulteriori casi di esaurimento del diritto alle prestazioni. In occasione del dibattito in Consiglio nazionale del 19 marzo 2003, il capo del DFE ha reso noto il numero di tali casi, che ammontava a 2'150.
Durante le prime due settimane del mese di luglio 2003 sono state attuate le nuove disposizioni relative alla LADI. Il 18 agosto 2003, una consultazione della banca dati ha fornito i risultati illustrati nella tabella seguente (gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle), che hanno comunque un carattere provvisorio, in quanto i beneficiari hanno tre mesi di tempo per far valere il loro diritto all'indennità.
Per quanto riguarda i provvedimenti cantonali in favore delle persone che hanno esaurito il diritto alle prestazioni, occorre menzionare quanto segue:nell'ambito dei dibattiti relativi alla revisione della LADI, il Consiglio federale ha ripetutamente fatto riferimento al fatto che lo scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione deve consistere nel reinserire rapidamente e in modo durevole i disoccupati nel mondo del lavoro. A tale scopo vi sono a disposizione diversi strumenti, che sono stati introdotti nel 1995 con la 2 revisione della LADI e che da allora sono stati migliorati puntualmente.
Gli uffici regionali di collocamento (URC) sono responsabili dell'assistenza, della consulenza e del reinserimento professionale dei disoccupati. Per adempiere questo mandato, gli URC hanno a disposizione provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Mediante un'occupazione mirata, le varie attività di formazione come pure gli assegni per la formazione e per il periodo di introduzione e promuovendo l'attività lucrativa indipendente, l'idoneità al collocamento dei disoccupati dovrebbe migliorare e il loro reinserimento nel mondo del lavoro dovrebbe essere reso possibile. La strategia che mira al reinserimento professionale prevede due fasi. Durante un periodo di oltre 18 mesi, la Confederazione utilizza gli strumenti forniti dall'assicurazione contro la disoccupazione. Se tali strumenti non ottenessero il successo auspicato, è opportuno che le persone in questione possano rivolgersi all'assistenza sociale del rispettivo Cantone.Rammentiamo a tale proposito che il Seco promuove il coordinamento tra le parti interessate.
Infine il Consiglio federale può altresí aumentare, giusta l'art. 27 cpv. 5 LADI, di 120 giorni la durata massima di riscossione delle indennità giornaliere per i Cantoni e le regioni particolarmente colpiti dalla disoccupazione. La condizione prevista è che il tasso di disoccupazione durante i 6 mesi precedenti abbia raggiunto mediamente almeno il 5% e che i rispettivi Cantoni partecipino nella misura del 20% ai costi dovuti al prolungamento della durata di riscossione. Finora i Cantoni di Ginevra e di Vaud hanno utilizzato questa possibilità.
Come è stato menzionato in precedenza, il gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali calcola per il 2003 una crescita zero (-0,3%) e un calo dell'occupazione dell'1,5% (quota occupazionale a tempo pieno). Per il 2004 dovrebbe risultare un aumento del PIL reale dell'1,5% e una flessione dell'occupazione dello 0,2%. In un primo tempo, il numero di disoccupati potrebbe ancora aumentare e il tasso di disoccupazione potrebbe raggiungere il 4%. I miglioramenti sono attesi soltanto per la fine del 2004.
Per quanto concerne la situazione dell'occupazione, occorre precisare che essa è una conseguenza dell'evoluzione congiunturale piuttosto che costituirne la causa. Per questo motivo la politica del mercato del lavoro è orientata a lungo termine e non mira a conferire impulsi all'occupazione a breve termine. Un'eccezione a questa regola è rappresentata al massimo dall'istituzione del lavoro ridotto, che contribuisce ad attutire le oscillazioni della domanda a breve termine. Diversi elementi della politica svizzera del mercato del lavoro sono d'altra parte orientati al mantenimento della flessibilità, relativamente elevata, del mercato del lavoro in Svizzera. Lo scopo di tale flessibilità consiste nel provvedere affinché le persone che hanno perso il posto di lavoro durante una fase di debolezza della congiuntura o che cercano un impiego per la prima volta trovino al più presto, ma al più tardi nel prossimo periodo di ripresa, una nuova occupazione rispettivamente il loro primo posto di lavoro.
4. Le spese delle economie domestiche private per beni di consumo erano ancora recentemente in fase di espansione. In particolare hanno contribuito al perdurare della crescita anche i seguenti fattori: l'ulteriore aumento dei salari nominali, tassi ipotecari più bassi, il non aumento o la diminuzione dei trasferimenti netti delle economie domestiche allo Stato e un basso rincaro che non intacca il potere d'acquisto delle economie domestiche.
Il finanziamento dell'assicurazione contro le malattie avviene secondo il sistema di ripartizione: ciò significa che gli importi dei premi riscossi devono coprire le spese annuali prevedibili assunte dagli assicuratori delle malattie per le spese sanitarie. Un blocco dei premi deciso dal Consiglio federale, come viene richiesto implicitamente nell'interpellanza, non è pertanto compatibile con il sistema dell'assicurazione contro le malattie attualmente in vigore. Per il 2004 il Consiglio federale ha tuttavia esaurito il suo margine di manovra per limitare il più possibile l'aumento dei premi. In tal modo, con la modifica dell'ordinanza relativa alla legge sull'assicurazione malattie del 6 giugno 2003, le riduzioni massime delle franchigie a scelta sono state previste in modo più solidale e la partecipazione alle spese degli assicurati è stata parzialmente adeguata all'evoluzione dei costi nel settore della sanità. Queste due misure dovrebbero avere un effetto di sgravio, nella misura di circa 3,2 punti percentuali, sui premi. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il sostegno delle economie domestiche private nell'ambito dei premi dell'assicurazione contro le malattie avrà un ruolo importante anche in futuro.Di conseguenza esso ha proposto, nell'ambito della 2 revisione della LAMal, un modello migliore per la riduzione dei premi che consentirà di sgravare in modo mirato le famiglie con figli che si trovano nella fascia inferiore di reddito.
Per quanto riguarda i contributi alle casse pensioni occorre rammentare che la legge sulla previdenza professionale (LPP) del 25 giugno 1982, entrata in vigore il 1° gennaio 1985, è una legge quadro. In tal senso essa contiene essenzialmente disposizioni di principio, in opposizione a prescrizioni dettagliate che comporterebbero un complesso di norme precise. È segnatamente il caso per quanto concerne il finanziamento del 2° pilastro, che si basa essenzialmente sul principio della responsabilità tipico di ogni istituto di previdenza e, più precisamente, del suo organo paritario supremo di gestione. Le disposizioni legali si fondano principalmente sui principi seguenti: gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo la garanzia di potere adempiere gli impegni assunti (art. 65 cpv. 1), essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell'ambito della legge possano essere effettuate quando sono esigibili (art. 65 cpv. 2) e stabiliscono nelle disposizioni regolamentari gli importi dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori, precisando che il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei lavoratori (art. 66 cpv. 1). La mancanza di disposizioni più precise, e in particolare di aliquote di contribuzione, illustra la libertà lasciata scientemente agli istituti di previdenza di organizzare a proprio piacimento il loro finanziamento in funzione delle esigenze legali e dei piani previdenziali definiti pariteticamente dai datori di lavoro e dai lavoratori. Di conseguenza è la realizzazione dell'obiettivo previdenziale che determina l'importo dei contributi, in particolare quando questo obiettivo supera i minimi del sistema obbligatorio. Un tale quadro generale non permette un intervento diretto allo scopo di impedire o di limitare un aumento dei contributi, in quanto manca la base legale a tal scopo.
Certo, il peso economico dei contributi è considerevole (nel 2000, il volume totale dei contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresi i contributi provenienti dalle riserve dei contributi dei datori di lavoro, ha superato i 63 miliardi di franchi). Tuttavia non bisogna dimenticare che il 2° pilastro reinveste ogni anno nell'economia somme notevoli sotto forma di prestazioni (per il 2000, il totale delle prestazioni versate ha raggiunto un volume globale di 40,7 miliardi di franchi, comprese le prestazioni di libero passaggio). Inoltre, il volume degli investimenti effettuati in Svizzera dagli istituti di previdenza ha superato i 260 miliardi di franchi secondo il bilancio globale dell'esercizio 2000. In tal modo risulta che se il 2° pilastro ha un influsso importante sul reddito a disposizione delle economie domestiche e delle aziende a causa dei contributi prelevati, esso riveste nel contempo un'importanza notevole anche in termini di prestazioni versate e di investimenti effettuati nell'economia svizzera. Occorre infine rilevare che, in seguito al degrado della situazione finanziaria degli istituti di previdenza, il Consiglio federale ha elaborato e posto in consultazione un progetto di modifica di alcune leggi. Questo progetto prevede per gli istituti di previdenza la facoltà di prelevare quote e contributi supplementari presso i lavoratori, i datori di lavoro e i beneficiari di rendite quando tali istituti registrano un disavanzo. Anche se queste misure tenderanno a far aumentare il volume dei contributi al 2° pilastro, esse resteranno provvisorie nella misura in cui possono essere applicate soltanto fino al momento nel quale il disavanzo è riassorbito. Siccome le previsioni per il 2004 in materia di aumenti dei prezzi e dei salari sono inoltre inferiori o uguali all'1%, il governo non si attende che altri fattori facciano aumentare i contributi. Soltanto il finanziamento della copertura di certi rischi specifici (in particolare l'invalidità) potrebbe provocare eventuali aumenti dei premi, ma questi ultimi rientrano nella legislazione sulle assicurazioni e i premi in questione sono soggetti all'approvazione preventiva dell'UFAP.
5. Durante gli anni scorsi il tasso di risparmio delle economie domestiche private è oscillato in una fascia relativamente limitata. A tale proposito si è pot
Risposta del Consiglio federale.