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03.3283 · Interpellanza · 2003-06-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Fine del diritto alle prestazioni per l'esaurimento del diritto al numero massimo delle indennità

Da anni la Direzione del lavoro del seco tiene una statistica delle persone che giungono alla fine del diritto all'indennità avendo percepito il massimo delle prestazioni nel termine quadro previsto (cfr. allegato 1)

L'esaurimento del diritto alle prestazioni è determinato in base ai seguenti criteri:

- l'esaurimento del diritto sopraggiunge se l'assicurato ha percepito un'indennità giornaliera nell'ultimo periodo di controllo del suo termine quadro; se per l'assicurato può cominciare un nuovo termine quadro nello stesso mese o in quello seguente, non vi è esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione;

- l'esaurimento del diritto sopraggiunge anche quando l'assicurato avente diritto a 260 indennità giornaliere percepisce la 260 indennità nel mese in esame;

- nella statistica dell'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione non sono considerate le persone che nell'ultimo periodo di controllo del loro termine quadro hanno ricevuto assegni per un periodo d'introduzione o per una formazione oppure sussidi per le spese di pendolare o di soggiornante settimanale;

- vengono contati tutti i casi di esaurimento del diritto alle prestazioni relativi al mese in esame.

Le valutazioni conclusive vengono compiute a distanza di due mesi proprio per tenere conto del termine di tre mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per la richiesta di prestazioni.

2. Casi supplementari di esaurimento del diritto alle prestazioni in seguito all'entrata in vigore della revisione LADI il 1° luglio 2003.

Nella votazione del 24 novembre 2002 il popolo svizzero si è espresso a favore della revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2003. Per i disoccupati di età inferiore ai 55 anni, che non sono invalidi e non percepiscono un'indennità sulla base di un importo forfetario, ciò significa una riduzione del numero massimo di indennità giornaliere da 520 a 400 durante il termine quadro in corso. Dai dati raccolti dalla Direzione del lavoro del seco alla vigilia della votazione si è sempre ipotizzato l'esaurimento del diritto alle prestazioni per 2'500 persone in più. Durante il dibattito del 19 marzo 2003 al Consiglio nazionale il consigliere federale Deiss aveva parlato di 2'150 persone partendo dall'ipotesi che la nuova LADI sarebbe entrata in vigore il 13 febbraio 2003.

Le nuove disposizioni della LADI concernenti il sistema di pagamento delle casse di disoccupazione sono entrate in vigore nelle prime due settimane del mese di luglio 2003. Il 18 agosto 2003, dalla banca dati risultavano 2'716 casi supplementari di esaurimento del diritto al 1° luglio 2003 (cfr. allegato 2).

Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.

Risposta del Consiglio federale.