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03.3297 · Postulato · 2003-06-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In base all'articolo 26 della legge sugli impianti elettrici (LIE), i fornitori di energia elettrica (qui di seguito: gestori di rete) hanno l'obbligo di provare all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte che gli impianti domestici da loro forniti sono sottoposti a un controllo tecnico di sicurezza, che a sua volta può essere fatto oggetto di un'ispezione. Secondo il diritto previgente, questi controlli dell'installazione erano effettuati dagli stessi gestori di rete e di regola non veniva eseguita nessuna verifica dei controlli.

Nel frattempo, anche per rispondere alle richieste dei gestori di rete, le modalità dei controlli sono state cambiate in modo tale che questi controlli non siano più sostenuti dai gestori di rete ma da organi di controllo indipendenti che devono stilare alla fine dei lavori un rapporto di sicurezza. Tutte le persone che soddisfano i requisiti previsti dalla legge possono lavorare in seno a un organo di controllo indipendente. Trattandosi di un mandato di diritto privato, i proprietari delle istallazioni decidono liberamente a chi affidare l'esecuzione dei controlli.

In virtù dell'articolo 26 LIE, i gestori di rete sono inoltre responsabili nei confronti dell'Ispettorato degli impianti a corrente forte. Essi devono verificare se sono stati effettuati i controlli ed ordinano le misure necessarie atte ad eseguirli e a garantire la sicurezza delle istallazioni. Gli organi di controllo indipendenti non hanno nessuna facoltà di decidere nei confronti dei proprietari degli impianti; al massimo, possono rifiutarsi di stilare il rapporto di sicurezza in caso di impianti difettosi.

Con questa nuova strategia, si è creato un mercato per l'esecuzione dei controlli degli impianti che fondamentalmente è sottoposto alle regole della concorrenza. Se i gestori di rete vogliono a loro volta eseguire i controlli delle istallazioni, non devono quindi godere di nessun vantaggio rispetto alla concorrenza. Nel contempo, mediante la distinzione tra la sorveglianza dei controlli e la loro esecuzione, si vogliono evitare conflitti d'interesse nell'ambito della sorveglianza dei controlli. In altre parole, i gestori di rete non possono sorvegliare il lavoro dei propri organi di controllo interni. Questa necessaria distinzione delle attività, che risponde ai principi della "separazione dei poteri" e della "prevenzione dei conflitti d'interesse", viene garantita in due modi: l'unità organizzativa costituita in seno all'impresa dei gestori di rete in qualità di organo di controllo indipendente ha una propria autonomia sul piano giuridico; i gestori possono effettuare controlli tecnici come organo di controllo indipendente solo su impianti che non sono alimentati dalle loro reti di distribuzione (art. 26 cpv. 3 OIBT).

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che, dopo il rigetto della legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE), la situazione del settore dell'energia elettrica debba essere ripensata . La nuova regolamentazione dei controlli delle istallazioni non è però collegata con l'apertura del mercato dell'elettricità, ma è piuttosto una logica conseguenza delle richieste, sollevate ripetutamente dalle organizzazioni più importanti del settore durante la fase di preparazione dell'ordinanza, volte a sgravare i gestori di rete dall'effettuare i controlli delle istallazioni. La maggior parte dei gestori di rete applica già quanto prescritto dall'articolo 26 capoverso 3 OIBT oppure è sul punto di adottare le necessarie misure organizzative. Alcuni gestori di rete hanno addirittura ritirato la domanda inoltrata per il prolungamento del termine del periodo transitorio in relazione all'applicazione dell'articolo in questione. Dall'entrata in vigore dell'ordinanza, in molti luoghi sono inoltre già stati istituiti servizi privati di controllo, con investimenti in alcuni casi importanti. Per finire, anche i proprietari degli impianti e gli installatori elettricisti si sono già adattati, in larga misura, alla nuova legislazione.

L'articolo 26 capoverso 3 OIBT rappresenta un tassello essenziale della strategia per i controlli delle istallazioni. Le misure necessarie volte a distinguere l'attività come organo di controllo indipendente e la sorveglianza su quest'attività di controllo sono oggettivamente giustificate ed hanno negli articoli 3 e 26 LIE una base legale sufficiente.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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