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03.3319 · Interpellanza · 2003-06-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Prima di rispondere in modo dettagliato alle singole domande formulate nell'interpellanza, il Consiglio federale desidera ribadire che, fino all'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC), l'indice dell'onere fiscale rappresenta un elemento importante ai fini del calcolo dell'indice della capacità finanziaria che a sua volta costituisce la base per la perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni. Pertanto, l'indice dell'onere fiscale deve prima di tutto garantire che sia trovato il giusto criterio per l'utilizzazione da parte dei Cantoni e dei Comuni del sostrato fiscale effettivo. Gli oneri fiscali che gravano le singole fasce di reddito sono pertanto presi in considerazione ai fini dell'indice; ciò significa che nell'indice confluiscono - giustamente - i livelli di oneri che sono effettivamente presenti nel rispettivo Cantone. Nel suo assetto attuale, l'indice dell'onere fiscale adempie indubbiamente lo scopo principale di stabilire l'utilizzazione effettiva del sostrato fiscale ai fini della perequazione finanziaria. Per contro, esso può non rispondere pienamente alla domanda riguardante l'onere fiscale effettivo dei Cantoni e dei Comuni, dato che per rispondervi occorre in effetti fare astrazione dal sostrato fiscale realmente esistente e considerare tutte le deduzioni fiscali, anche quelle che necessitano di una prova.

A tale riguardo, il Consiglio federale concorda con l'autore dell'interpellanza e deve mettere in guardia dal fatto che l'indice dell'onere fiscale possa essere inavvertitamente interpretato come criterio per indicare un onere fiscale superiore o inferiore alla media. Infatti esso sarebbe il criterio giusto soltanto se il sostrato fiscale fosse ripartito in modo esattamente uguale in tutti i Cantoni, fatto che però non corrisponde per niente alla realtà.

È quanto mostra chiaramente l'esempio di Obvaldo, dove, in effetti, l'onere fiscale gravante i redditi che prevalgono nel Cantone è superiore alla media. Vi sono tuttavia fasce di reddito per le quali il Cantone è attrattivo (ad es. per redditi più elevati conseguiti con attività lucrativa o in forma di rendita). Questi settori non hanno peso per l'indice dell'onere fiscale, poiché attualmente questo sostrato fiscale è troppo poco presente nel Cantone. Pertanto, nel Canton Obvaldo, l'espressione "inferno fiscale" e simili qualifiche non corrispondono alla realtà se riferite a queste fasce di reddito.

Riguardo alle domande concrete formulate dall'autore dell'interpellanza, il Consiglio federale prende posizione come segue:

1a Un esame sulla base dello studio condotto dal CS menzionato nell'interpellanza è superfluo. Già in occasione dell'ultima revisione dell'indice, il metodo di calcolo proposto in tale studio è stato approfonditamente analizzato, ma per finire è stato giudicato inadeguato, poiché può portare a risultati contradditori. Esempi aritmetici dimostrano ad esempio che, con questo metodo di calcolo alternativo, persino nel caso di un onere superiore alla media gravante ciascun elemento del reddito, l'indice globale può risultare inferiore a 100. Ciò dipende dal fatto che con questo metodo alternativo, nella determinazione dell'indice globale gravante il reddito non si tiene conto della diversa ripartizione del sostrato fiscale delle persone fisiche nei singoli Cantoni.

1b Sulla base di quanto esposto alla risposta 1a, il Consiglio federale considera superfluo definire nuovamente l'indice dell'onere fiscale.

2. Il Consiglio federale ritiene che, elaborando e pubblicando un indice globale differenziato, che ai sensi dell'autore dell'interpellanza tenga conto dei differenti oneri a carico di un'economia domestica, quali la pigione, i premi delle casse malati e le imposte, non si raggiunge l'obiettivo auspicato. Il Consiglio federale non contesta il fatto che per un'economia domestica media le pigioni e i premi delle casse malati possano costituire oneri superiori alle imposte dirette. Condivide inoltre l'avviso dell'autore dell'interpellanza secondo cui in un Cantone prevalentemente di campagna come Obvaldo, le pigioni e i premi delle casse malati più bassi possono compensare lo svantaggio provocato da un onere fiscale tendenzialmente più elevato. Il metodo in base al quale si fanno confluire oneri tanto diversi quali le pigioni, i premi delle casse malati e le imposte in un unico indice può tuttavia essere tacciato di arbitrarietà a causa della mancanza di basi statistiche adeguate ai fini della ponderazione. Nel caso dell'indice dell'onere fiscale invece, grazie alla statistica dell'imposta federale diretta, vi sono fattori di ponderazione di grande qualità che garantiscono che le situazioni effettive di ciascun Cantone siano considerate in modo corretto anche quando esse confluiscono nell'indice globale.

L'interesse dell'opinione pubblica per le differenze degli oneri fiscali nei Cantoni e Comuni giustifica una pubblicazione anche in futuro dei risultati dei censimenti annuali che stanno alla base del calcolo dell'indice dell'onere fiscale.

Secondo il Consiglio federale, la richiesta dell'autore dell'interpellanza secondo cui occorre presentare in modo trasparente l'onere globale gravante le economie domestiche, potrebbe essere corrisposta piuttosto nell'ambito di un sistema in cui ci si avvale di diversi indicatori. Sotto la direzione della Cancelleria federale, l'Amministrazione federale sta attualmente elaborando un sistema del genere (Rapporto intermedio "Indikatoren als strategische Führungsgrössen für die Politik" [indicatori quali misure di gestione strategica per la politica]).

3. Come indicato nell'introduzione della presente risposta, il Consiglio federale non può rinunciare alla pubblicazione dell'indice dell'onere fiscale globale a causa dell'importanza che esso riveste ai fini della perequazione finanziaria. Gli indici parziali menzionati dall'autore della mozione sono peraltro pubblicati da anni nell'esaustiva pubblicazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Per contro, il Consiglio federale potrebbe benissimo immaginarsi di pubblicare questi tre indici parziali non soltanto nell'esaustiva pubblicazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, bensì anche nel rispettivo comunicato stampa. Partendo dal presupposto che l'opinione pubblica in generale non è molto interessata all'indice dell'onere fiscale visto come strumento ai fini della perequazione finanziaria, bensì alle differenze in materia di onere fiscale nei differenti Cantoni e Comuni, il comunicato stampa dovrebbe di regola incentrarsi ancora maggiormente proprio su tali differenze. Un comunicato stampa più completo in questo senso sarebbe senza dubbio adeguato per evitare che a livello di mass media e di opinione pubblica possano sorgere malintesi a causa del fatto che essi non consultano la succitata pubblicazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Nel caso concreto del Canton Obvaldo, con un comunicato stampa strutturato in questo modo, sarebbe stato possibile ad esempio evidenziare chiaramente che l'onere fiscale per i redditi più elevati in questo Cantone non risulta superiore bensì nettamente inferiore alla media svizzera.

4. Nel calcolo dell'onere fiscale si tiene costantemente conto della mutata situazione giuridica. Recentemente, ad esempio, dopo un censimento nei Cantoni è stato adeguato il calcolo della deduzione per le assicurazioni a seguito dei cambiamenti registrati nel settore della riduzione dei premi delle casse malati. Tutti i calcoli vengono inoltre sottoposti per esame ai Cantoni.

Per quanto riguarda l'accertamento della base d'imposizione determinante, si può tenere conto soltanto delle deduzioni a cui hanno diritto tutti i contribuenti senza dover comprovare in modo particolare le spese sostenute (deduzioni forfettarie, deduzioni sociali). Per contro, le deduzioni che necessitano di una prova e che, a causa delle grandi differenze fra i singoli contribuenti, sono soggette a sensibili variazioni, non possono essere prese in considerazione. Infatti, per queste deduzioni mancano le premesse statistiche che permetterebbero di includerle in modo uniforme e senza distorsioni nei calcoli effettuati su scala nazionale.

Risposta del Consiglio federale.

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