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03.3340 · Interpellanza · 2003-06-19

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La nuova Costituzione federale, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ha conferito alla Confederazione la competenza dell'intera formazione professionale. Ma la Confederazione può avvalersi di tale competenza soltanto dopo l'entrata in vigore della pertinente normativa federale, vale a dire della legge federale sulla formazione professionale (prevista per il 1°.1.2004). Fino a tale data sono i cantoni, e più precisamente la Conferenza dei direttori cantonali della sanità, ad avere la responsabilità della formazione infermieristica. Detta Conferenza ha attribuito alla Croce Rossa Svizzera (CRS), mediante un accordo di prestazione, il compito di elaborare e sorvegliare tutte le formazioni del campo sanitario.

Alle singole domande il Consiglio federale risponde quanto segue:

1) Come già affermato prima, il Consiglio federale, e nella fattispecie il Dipartimento federale dell'economia, non hanno attualmente (cioè fino all'entrata in vigore della LFPr) nessuna base giuridica per intervenire nel settore delle formazioni sanitarie. In collaborazione con la CDIP e la CDS è stato allestito il progetto "Transizione", con l'intento di trasferire la competenza delle formazioni sanitarie, sociali e artistiche (SSA) dai cantoni alla Confederazione. L'attuazione di questo progetto è in corso, per opera di tutte le cerchie interessate.

L'incarico dato alla CRS emana dunque non dalla Confederazione bensì da una decisione della CDS, cioè dei cantoni.

2) Nell'ambito delle linee direttrici comuni concernenti il progetto "Transizione" le parti in causa hanno stabilito di attenersi ai rispettivi sistemi di formazione quando verrà il momento del trapasso dai cantoni alla Confederazione. E ciò a maggior ragione poiché tali sistemi (creazione di una formazione di base a livello secondario II, poi ulteriore formazione a livello terziario) corrispondono alla nuova legge sulla formazione professionale. Dovrebbe esser chiaro che nelle cure la formazione di infermiera/e diplomata/o a livello terziario corrisponde esattamente a quanto recita l'articolo 26 nLFPr ("qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità"). Occorre far notare che negli ultimi anni le cure sono diventate molto più articolate e impegnative, tra l'altro a causa della riduzione della durata media del soggiorno dei pazienti, degli sviluppi del settore medico-tecnico e dei cambiamenti socioculturali relativi ai pazienti e al gruppo al quale appartengono. È quindi molto importante che la formazione sia la più completa possibile. La commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSS-S) ha poi anche invitato il Consiglio federale, con il postulato 02.3211, a stendere un rapporto sulla situazione nelle cure infermieristiche. Questo rapporto dovrebbe essere presentato ancora nel prossimo autunno.

3) In quasi tutta Europa la formazione d'infermiera/e diplomata/o è a livello universitario o di scuola universitaria professionale, ma perlomeno a livello terziario (non accademico). L'unica eccezione notevole è la Germania dove vige, come precedentemente in Svizzera, una formazione a metà strada fra il livello secondario e quello terziario.

Situandola in modo chiaro a livello terziario si pone così rimedio a un'estesa lacuna in materia di eurocompatibilità. Lo statuto della formazione svizzera rimane però sempre, dal punto di vista del sistema di formazione, inferiore a quello conferito dalla maggior parte dei paesi europei e dagli USA. Questo vale meno per le formazioni in Svizzera romanda, che dal 2002 sono situate al livello di scuola universitaria professionale.

4) Occorre far notare che la riduzione della formazione di base a tre anni non è una novità. Giusta le Prescrizioni relative alla formazione di infermiera/e diplomata/o della CRS tale riduzione era già possibile se la persona interessata poteva far valere un'adeguata formazione precedente (art. 2.3 delle Norme relative alle formazioni di livello diploma in cure infermieristiche, della CRS, 1992). Siccome in futuro la formazione infermieristica farà seguito ad una formazione situata a livello secondario (ad es. di operatore socio-sanitario) tutte le persone in formazione adempiranno questi presupposti. La qualità della formazione rimarrà perciò almeno pari oppure aumenterà.

5) Uno studio dettagliato del 2002, allestito dal canton Berna ma rispecchiante la situazione in Svizzera, mostra che il 7% del personale infermieristico si occupa di management delle cure.

Si direbbe che la domanda celi l'ipotesi che il personale infermieristico diplomato non lavorerà più a diretto contatto col paziente. Ma le cose non stanno così, come lo dimostrano le nuove prescrizioni di formazione della CRS, messe in cantiere già col presupposto della terziarizzazione. In futuro questo personale infermieristico ben formato continuerà anzi ad avere la responsabilità per l'attività dei collaboratori in possesso di una formazione meno estesa. Ma non significa assolutamente che questa responsabilità venga esercitata a partire stando alla scrivania e che l'infermiera (o l'infermiere) non lavorerà più a contatto col malato. Al contrario, agli operatori socio-sanitari che hanno conseguito una formazione di livello secondario II, spetta appunto il compito di sgravare le infermiere (e gli infermieri), già bastantemente sollecitati, da molte attività a loro estranee (ad es. amministrazione, trasporto dei pazienti, lavori di tipo domestico). Le infermiere avranno così più ampio spazio da dedicare alla loro attività precipua, vale a dire la cura del paziente e la consulenza della sua famiglia.

Fino ad oggi in Svizzera non s'è fatto sentire il bisogno di personale infermieristico per attività senza contatti col paziente, ma invece è persistente la mancanza di infermieri/e a tutti i livelli. Nel 2002 la CRS ha riconosciuto il più alto numero di certificati esteri della sua storia: quasi un diploma su due (47%) è stato conseguito all'estero.

6) Separando una formazione di livello secondario II da una di livello terziario non ne consegue un prolungamento della formazione visto che, a differenza di oggi, è possibile iniziare la formazione dopo la scuola dell'obbligo. Eventualmente i costi dell'anno ponte (10° anno scolastico) e delle scuole di cultura generale si possono trasferire sul conto della formazione professionale. A differenza delle scuole di cultura generale gli allievi del corso di operatore socio-sanitario forniscono, specialmente nel terzo anno, un considerevole lavoro.

Gli allievi delle scuole universitarie professionali, diversamente da quanto avviene oggi, non saranno probabilmente rimunerati. In tal modo anche su questo punto si può registrare uno sgravio finanziario. Per gli istituti medici ci sarà una modifica delle forme organizzative. Sarebbe eccessivo concludere, da quanto esposto, che i costi aumenteranno. Il già citato studio del canton Berna indica che a fronte di un abbondante personale senza formazione o con formazione ridotta vi sta la carenza di personale formato. Rispetto alle possibili prestazioni nelle cure, il personale non formato o con formazione generica è più caro del futuro operatore socio-sanitario. Sostituire personale non ben formato con personale competente non può che giovare alla qualità delle cure. Non ci saranno ripercussioni finanziarie in seguito a questa riforma della formazione.

Risposta del Consiglio federale.

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