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03.3350 · Interpellanza · 2003-06-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Introduzione

Dopo il rifiuto dell'accordo aereo da parte delle Camere federali (18 marzo 2003), la Germania ha immediatamente emanato una serie di severe norme unilaterali: il divieto di volo notturno è stato esteso alla fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 07.00, le quote di volo minime sopra il territorio della Germania del sud durante le ore di volo notturne e i fine settimana sono state innalzate e la clausola d'eccezione è stata inasprita con effetto a partire dal 10 luglio 2003. Mentre l'estensione del divieto di volo notturno e nei fine settimana e le nuove quote di volo minime, benché problematiche per l'esercizio dello scalo, possono essere compensate, l'inasprimento della clausola d'eccezione avrebbe messo in forse l'esistenza stessa dell'aeroporto di Zurigo e della compagnia Swiss. Quale conseguenza, a partire dal 10 luglio 2003, un gran numero di voli avrebbe dovuto essere annullato.

A giudizio del Consiglio federale, le misure disposte dalla Germania avrebbero compromesso in modo massiccio il traffico aereo da e verso lo scalo di Zurigo, violando nel contempo l'accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Ue. Per questo motivo, il 10 giugno 2003 il Collegio ha presentato ricorso alla Commissione europea contro l'ordinanza tedesca che disciplina gli atterraggi e i decolli sopra lo spazio aereo tedesco. Per evitare gli svantaggi gravi e irreversibili derivanti dall'ordinanza tedesca, la Svizzera ha inoltre chiesto alla Commissione europea di disporre una serie di misure provvisorie.

Il 26 giugno 2003, il Ministro dei trasporti tedesco Manfred Stolpe e il Consigliere federale Moritz Leuenberger hanno firmato una dichiarazione dalla quale risultava che la Germania avrebbe rinviato l'inasprimento della clausola d'eccezione, che la Svizzera avrebbe autorizzato gli atterraggi da sud sull'aeroporto di Zurigo a partire dal 30 ottobre 2003, adoperandosi inoltre per mettere gradualmente a punto nuove procedure di avvicinamento (per es. tramite il sistema di atterraggio strumentale ILS).

Detta dichiarazione è stata rilasciata su esplicita riserva dell'esito dei ricorsi pendenti a Bruxelles e Mannheim. In tal modo è garantito che, a prescindere dal contenuto della dichiarazione, l'ordinanza tedesca e le sue ricadute sullo scalo Unique, sulla compagnia Swiss e sulla popolazione saranno sottoposte a un approfondito esame da parte delle istituzioni citate.

ad domanda 1

Già nella sua decisione del 25 marzo 2003, il Consiglio federale non aveva ritenuto per nulla opportuna l'impugnazione delle misure unilaterali tedesche presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), considerato che l'OACI è un organo politico che di regola non prende decisioni in tempi brevi. L'OACI avrebbe probabilmente trasmesso il dossier alla Svizzera e alla Germania in vista di una soluzione negoziale tra i due Paesi.

Circa la situazione legale, sussistono grossi interrogativi.

Nella sua decisione del 26 gennaio 2003, il Tribunale amministrativo di Mannheim ha ritenuto che i diritti di transito sanciti nella Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0) e nell'Accordo del 7 dicembre 1944 concernente il transito dei servizi aerei internazionali (RS 0.748.111.2) non fossero in causa. I pareri espressi finora riguardo alla questione divergono. Alcuni esperti internazionalmente riconosciuti dubitano che il diritto aereo internazionale possa fornire una risposta.

Del resto, finché sono pendenti altre procedure legali, non sarebbe opportuno adire l'OACI anche solo per il fatto che le altre istanze potrebbero sospendere tali procedure in vista di una decisione dell'OACI. Inoltre, la procedura di composizione delle controversie dell'OACI non prevede l'emanazione di misure provvisorie per la durata della procedura.

In questo momento non è possibile esprimersi sull'opportunità di un eventuale ricorso alla procedura di composizione delle controversie dell'OACI, nel caso le procedure attualmente pendenti avessero un esito sfavorevole per il nostro Paese.

ad domanda 2

Nel suo ricorso del 10 giugno 2003, il Consiglio federale ha contestato tutti i regolamenti tedeschi che vietano o limitano le procedure di avvicinamento o di decollo verso o dall'aeroporto di Zurigo sorvolando il territorio tedesco. Nel fare ciò si è basato sull'ordinanza CE 2408/92, facendo presente che i diritti che sono accordati alla Svizzera in virtù dell'accordo sul traffico aereo risulterebbero limitati. Attualmente non si sa quando la Commissione deciderà in merito.

ad domanda 3

Intervenendo presso la Commissione Ue, non è necessario un ulteriore ricorso contro la restrizione di accesso al mercato allo scopo di sollecitare la stessa Commissione ad avviare una procedura incentrata sulla violazione dell'accordo con l'Ue. Non vi è motivo di credere che la Commissione europea avvii una tale procedura, visto che l'ordinanza 2408/92 concernente l'accesso alle rotte comunitarie prevede una procedura distinta.

ad domanda 4

Il Consiglio federale ha esaminato la possibilità di avviare una procedura dinanzi al Comitato misto. Quest'ultimo è composto da rappresentanti delle parti contraenti e si esprime all'unanimità. In seno a quest'organo, l'Ue è rappresentata dalla Commissione, sostenuta da rappresentanti degli Stati membri. Il parere dell'Ue viene fissato dal Consiglio Ue, su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata. È poco probabile che la Germania sia messa in una posizione di minoranza in seno al Consiglio. Il Consiglio federale ha dunque ritenuto che un ricorso dinanzi alla Commissione europea fosse lo strumento più adeguato. Il ricorso è stato presentato il 10 giugno 2003. Parallelamente, la Svizzera metterà questo punto all'ordine del giorno in vista dei dibattiti della prossima riunione del Comitato misto, il 3 dicembre 2003.

ad domanda 5

La Convenzione europea del 29 aprile 1957 per il regolamento pacifico delle controversie (RS 0.193.231) non può essere preso in considerazione in quanto, in virtù dell'articolo 28 capoverso 1, le sue disposizioni non si applicano alle controversie che, in base a un accordo tra le parti contraenti, sono sottoposte ad un'altra procedura di conciliazione. Nel caso in oggetto, sono determinanti le disposizioni dell'accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Ue e quelle della procedura di composizione delle controversie dell'OACI.

ad domanda 6

Per quanto possibile e sensato, la Confederazione sostiene anche le procedure avviate da Swiss e Unique presso tribunali tedeschi. Il Consiglio federale è comunque dell'avviso che un intervento distinto della Confederazione non sia opportuno per due motivi: da una parte non è certo che le autorità federali in questo caso siano legittimate ad agire, dall'altra la Commissione europea potrebbe rifiutarsi di entrare nel merito del ricorso se la Confederazione difende già i propri interessi dinanzi a un tribunale tedesco. Inoltre, un ricorso svizzero presso tribunali tedeschi limiterebbe maggiormente le possibilità di negoziare che un ricorso presentato a Bruxelles. La ripartizione dei compiti concordata dalle parti, ossia un ricorso da parte della Confederazione a Bruxelles e un'azione promossa da Swiss e Unique a Mannheim, strettamente coordinati tra loro, è sembrata la soluzione più opportuna.

Risposta del Consiglio federale.