Lexipedia

03.3391 · Mozione · 2003-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Introduzione

A seguito del rifiuto, da parte del Parlamento svizzero, di ratificare l'accordo con la Germania il 18 marzo 2003, la Repubblica federale tedesca ha deciso di adottare immediatamente severe misure unilaterali, estendendo il divieto dei voli notturni dalle 21 alle 7. La Germania ha inoltre aumentato le quote minime di volo sul territorio tedesco per i voli notturni e il fine settimana e inasprito ulteriormente le eccezioni per i voli a partire dal 10 luglio 2003. Mentre l'estensione del divieto dei voli notturni e durante il fine settimana, nonché le nuove quote minime hanno potuto essere gestite anche se con non poche difficoltà, l'inasprimento delle eccezioni per i voli minaccia l'esistenza vera e propria dell'aeroporto e di Swiss; in altre parole, il 10 luglio 2003 avrebbe dovuto essere cancellato un gran numero di voli se queste misure fossero entrate in vigore.

Il Consiglio federale era del parere che queste misure pregiudichino in modo sproporzionato il traffico aereo da e verso Zurigo e pertanto violino l'accordo in materia tra la Svizzera e l'UE. Il 10 giugno 2003 esso ha quindi presentato un ricorso davanti alla Commissione europea contro l'ordinanza tedesca che regola i voli di avvicinamento e di decollo nello spazio aereo tedesco. Allo scopo di evitare danni gravi e irreparabili, la Svizzera ha inoltre chiesto alla Commissione di prendere delle misure provvisorie.

Il 26 giugno 2003 il Ministro dei trasporti tedesco Manfred Stolpe e il Consigliere federale Moritz Leuenberger hanno firmato una dichiarazione congiunta, nella quale la Germania sospende l'inasprimento delle eccezioni, mentre la Svizzera introduce una procedura di avvicinamento da sud a partire dal 30 ottobre 2003 e prende a tappe altre misure tecniche volte a migliorare le possibilità di avvicinamento all'aeroporto, ad esempio con l'installazione di un sistema di atterraggio strumentale (ILS).

La dichiarazione si riserva l'esito delle procedure davanti ai tribunali di Bruxelles e di Mannheim al fine di garantire che l'ordinanza di esecuzione tedesca e le sue ripercussioni su Unique, Swiss e la popolazione possano essere oggetto di un approfondito esame giuridico da parte di detti tribunali, a prescindere dal contenuto della dichiarazione ministeriale.

Ad 1

Il 25 marzo 2003 il Consiglio federale aveva già deciso di non impugnare le misure unilaterali tedesche davanti al Consiglio dell'OACI poiché inopportuno, giacché detto Consiglio è un organo politico dal quale non ci si può attendere rapide decisioni. Il Collegio ritiene infatti che l'OACI tenderebbe piuttosto a prediligere una soluzione negoziale tra la Svizzera e la Repubblica federale tedesca.

Permangono tuttavia grossi interrogativi in merito alla situazione giuridica.

Nella sua decisione del 26 gennaio 2003 il tribunale amministrativo di Mannheim ha stabilito che i diritti di transito derivanti dalla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0) nonché dall'accordo del 7 dicembre 1944 concernente il transito dei servizi aerei internazionali (RS 0.748.111.2) rimangono acquisiti. Le opinioni in materia tuttavia divergono. Gli esperti internazionali del settore dubitano infatti che il diritto internazionale possa fornire una soluzione all'attuale situazione.

Finché sono pendenti altre procedure legali, sarebbe inopportuno rivolgersi all'OACI poiché gli organi giudiziari aditi potrebbero sospendere le procedure avviate fino alla decisione dell'organizzazione. Inoltre le disposizioni dell'OACI in materia di composizione delle controversie non prevedono misure preventive per la durata della procedura.

Attualmente è prematuro stabilire se dette disposizioni possano essere utili in caso di esito negativo per la Svizzera delle procedure in corso.

Ad 2

Nel suo ricorso del 10 giugno 2003 il Consiglio federale ha impugnato tutte le misure disposte dalla Germania che vietano o ostacolano i voli di avvicinamento e di decollo da e verso l'aeroporto di Zurigo. Nel fare ricorso la Svizzera fa riferimento al regolamento CEE n. 2408/92 e contesta le limitazioni imposte ai diritti derivanti dall'accordo bilaterale sul trasporto aereo con l'Unione europea.

Attualmente non si conosce la data della decisione da parte della Commissione.

Ad 3

Il ricorso rende superflua un'ulteriore "denuncia" della limitazione dell'accesso al mercato presso la Commissione europea con l'obiettivo di sollecitare quest'ultima ad avviare una procedura per violazione dell'accordo. Inoltre non si può partire dal presupposto che la Commissione scelga detta procedura, poiché il regolamento CEE n. 2408/92 concernente l'accesso alle rotte intracomunitarie prevede un procedimento speciale in materia.

Ad 4

Il Consiglio federale ha anche esaminato la possibilità di adire il Comitato misto. Quest'organo è composto da rappresentanti delle parti contraenti e decide all'unanimità. La CE è rappresentata dalla Commissione, che a sua volta viene coadiuvata da rappresentanti degli Stati membri. Il Consiglio dell'UE decide la posizione comunitaria a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. È improbabile che la Germania sia messa in minoranza nell'ambito del voto in Consiglio. Il Consiglio federale ha quindi preferito inoltrare ricorso davanti alla Commissione europea il 10 giugno 2003. La questione sarà messa all'ordine del giorno dalla Svizzera in occasione della prossima riunione del Comitato misto il 3 dicembre 2003.

Ad 5

L'art. 28 cpv. 1 della Convenzione europea del 29 aprile 1957 per il regolamento pacifico delle controversie (RS 0.193.231) stabilisce, in base ad un accordo concluso tra le parti, che essa non si applichi ai casi sottoposti ad un'altra procedura di composizione pacifica delle controversie. Nella fattispecie prevalgono le disposizioni in materia dell'accordo sul trasporto aereo Svizzera - UE e quelle dell'OACI.

Ad 6

Per quanto possibile e sensato, la Confederazione sostiene le posizioni di Swiss e Unique davanti ai tribunali tedeschi. Tuttavia, non ritiene vantaggioso avviare un'azione legale della Confederazione a questo livello per due motivi: da una parte il dubbio circa la legittimazione attiva della Confederazione e dall'altra il rischio che la Commissione non entri nel merito del ricorso del 10 giugno 2003 se la Confederazione difende già i suoi interessi davanti ai tribunali tedeschi. A tutto ciò si aggiunge il fatto che un ricorso svizzero presso i tribunali tedeschi limiterebbe ulteriormente il margine di trattativa disponibile rispetto ad un procedimento a Bruxelles. La soluzione ritenuta più opportuna dalle parti coinvolte è quindi quella di due procedure parallele strettamente coordinate tra loro, ovvero quella di un ricorso della Confederazione a Bruxelles e quella delle azioni intentate dalle imprese interessate davanti ai tribunali tedeschi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.