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03.3409 · Mozione · 2003-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 75bis del Codice penale (CP), sono imprescrittibili i crimini volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione (genocidio e crimini contro l'umanità), i crimini che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale in conflitti armati (crimini di guerra), o i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità corporale di persone (atti terroristici qualificati).

Come rilevato nel 1977 dal Consiglio federale nel messaggio concernente l'introduzione dell'articolo 75bis CP (FF 1977 II 1125 segg.), questa disposizione legale persegue due obiettivi: da un lato consente di estradare dalla Svizzera persone accusate di aver commesso crimini ai sensi del diritto penale internazionale o atti terroristici, senza che queste possano opporsi all'estradizione invocando la prescrizione dell'atto. Dall'altro permette di perseguire e di punire tali crimini anche in Svizzera, a prescindere dal momento in cui sono stati commessi. La prescrizione di questi crimini avrebbe conseguenze insopportabili: sottrarrebbe gli accusati alla giustizia, nonostante vi siano da giudicare reati d'estrema gravità. Lo Stato che prevedesse la prescrizione di simili atti, apparirebbe agli occhi dell'opinione pubblica mondiale come un rifugio per gli autori di tali infamie. Secondo il messaggio citato è quindi giustificata un'abolizione della prescrizione di simili reati, che si scostano nettamente dalla criminalità ordinaria in ragione delle loro proporzioni, degli scopi che perseguono e dei mezzi impiegati.

Consiglio federale e Parlamento erano concordi nel ritenere che soltanto le gravi forme di terrorismo esulassero dal campo della criminalità comune, e meritassero quindi l'imprescrittibilità come i crimini contro l'umanità: dette forme sono caratterizzate dal fatto che gli autori si servono senza scrupolo di mezzi di distruzione di massa o minacciano di utilizzarli, scatenano una catastrofe o minacciano di scatenarla e non escludono la possibilità di annientare una parte qualsiasi della popolazione casualmente colpita. Per quel che riguarda altri tipi di delitti, invece, la popolazione accetta la loro prescrittibilità, senza patire un profondo senso d'ingiustizia. Il Consiglio federale ritenne tuttavia che atti terroristici particolarmente gravi avrebbero potuto essere commessi per mezzo di reati che il diritto penale svizzero non includeva nella categoria dei crimini passibili di reclusione, bensì in quella dei delitti passibili di detenzione. Incluse pertanto nel campo d'applicazione dell'articolo 75bis CP anche i delitti che mettono in pericolo la vita e l'integrità corporale delle persone. Nei dibattiti parlamentari si è tuttavia affermata un'opinione contraria alla validità senza limiti temporali dell'azione penale per quel che riguarda i delitti, e il legislatore ha ristretto quindi ai crimini il campo d'applicazione della disposizione sull'imprescrittibilità.

Nel parere alla mozione Schmied (01.3611), che chiedeva di punire gli attentati terroristici con una pena minima di 20 anni di reclusione e di abolire la prescrizione per simili atti, il Consiglio federale ha dichiarato che, in seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 e ai relativi sviluppi, occorreva verificare se era necessario adeguare il diritto penale, introducendo ad esempio una norma penale generale contro il terrorismo. Nel messaggio del 26 giugno 2002 concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, nonché la modifica del Codice penale e l'adeguamento di altre leggi federali (FF 2002 4815), il Consiglio federale ha proposto di definire come atti terroristici in generale la perpetrazione di crimini violenti, finalizzati a intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi. Il Parlamento ha tuttavia rinunciato a introdurre nel Codice penale una disposizione generale sul terrorismo, ritenendo che il diritto svizzero sanzionasse già in modo sufficientemente severo la perpetrazione di crimini violenti (in particolare anche di quelli a sfondo terroristico).

Il Consiglio federale ritiene che, opponendosi recentemente all'introduzione nel Codice penale di una norma generale sul terrorismo, il Parlamento abbia implicitamente rinunciato anche a istituire un'imprescrittibilità generale degli atti terroristici. Va quindi rifiutata l'estensione delle norme sull'imprescrittibilità indipendentemente dalla gravità dell'atto e senza che la vita e l'integrità corporale di persone siano messe in pericolo o minacciate di esserlo.

Il Consiglio federale rileva infine che la revisione del Codice penale e del Codice penale militare (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli; RU 2002 2993) sotto certi aspetti ha già preso in considerazione le richieste dell'autore della mozione. Secondo il nuovo articolo 70 capoverso 1 CP, per i reati a cui è comminata la reclusione perpetua (ad es. assassinio, presa d'ostaggio aggravata, gravi attentati contro l'indipendenza della Confederazione), la prescrizione dell'azione penale passa da 20 a 30 anni. Per i reati puniti con la detenzione superiore a tre anni o con la reclusione (ad es. danneggiamento grave, esplosione con danni alle persone o all'altrui proprietà) la prescrizione dell'azione penale passa da 10 a 15 anni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.