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Atti sessuali con fanciulli. Inasprimento della pena prevista dall'articolo 187 CP

03.424 · Iniziativa parlamentare · 2003-06-17

Parlamento

Liquidato

Ausgangslage

Sulla scorta dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione, nonché dell'articolo 21bis della legge sui rapporti tra i Consigli, inoltro la presente iniziativa parlamentare, chiedendo la modifica dell'articolo 187 numero 1 del Codice penale, ossia la condanna alla reclusione sino a 10 anni per chiunque compia un atto sessuale con una persona minore di 16 anni, inducendola ad un atto sessuale, oppure coinvolgendola in un atto sessuale.

Wortlaut

Sulla scorta dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione, nonché dell'articolo 21bis della legge sui rapporti tra i Consigli, inoltro la presente iniziativa parlamentare, chiedendo la modifica dell'articolo 187 numero 1 del Codice penale, ossia la condanna alla reclusione sino a 10 anni per chiunque compia un atto sessuale con una persona minore di 16 anni, inducendola ad un atto sessuale, oppure coinvolgendola in un atto sessuale.

Begründung

1. Ai sensi dell'articolo 187 no 1 del Codice penale, chi commette un atto sessuale con una persona minore di 16 anni è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione. Questa norma è entrata in vigore il 1° ottobre 1992. Il previgente articolo 191 del Codice penale puniva con la reclusione (fino a vent'anni) o con la detenzione fino a sei mesi chiunque compiva su una persona minore di 16 anni la congiunzione carnale o altro atto simile, mentre per gli altri atti di libidine la pena prevista era la reclusione fino a cinque anni o la detenzione. Infatti, nel messaggio del 26 giugno 1985 il Consiglio federale, esprimendosi sulla questione della decriminalizzazione degli atti sessuali gravi su fanciulli, riteneva la reclusione fino a 20 anni una sanzione troppo severa. All'epoca la discussione verteva sul tema della decriminalizzazione degli amori giovanili e del limite d'età per la protezione penale dei fanciulli (14 o 16 anni).

2. Oggi la situazione è mutata e le riflessioni vertono sul tentativo di sanzionare in modo adeguato il comportamento dei pedofili, in particolare quelli di pedofilia seriale.

3. In effetti da un lato parecchi abusi sessuali su minori sono finalmente emersi grazie ad una migliore informazione, ad un'efficace prevenzione e ad una presa di coscienza collettiva del problema. Dall'altro, vi è stata un'innegabile proliferazione dei casi, grazie anche allo sviluppo di particolari mezzi di comunicazione informatica.

L'ampiezza del fenomeno è stata descritta dal primo rapporto svizzero (rapporto del 1992 sull'"Infanzia maltrattata in Svizzera", e parere del Consiglio federale del 1995, pubblicati nel FF anno 147 vol. IV 1995) che stimava in 40-45 000 i bambini che subirebbero abusi sessuali annualmente in Svizzera. Ciò corrisponde a una bambina su tre ed uno bambino su cinque. L'80 per cento degli abusi avviene all'interno della famiglia.

4. Ricercatori e specialisti hanno studiato le varie forme di maltrattamento su minori. L'abuso sessuale, che ne rappresenta la forma più grave, è definito come "un atto sessuale compiuto dall'adulto nei confronti di un bambino (ma anche di un adolescente) che, a causa del grado di sviluppo fisico e mentale che gli è proprio, non è ancora in condizione di acconsentire con cognizione di causa e liberamente all'atto stesso". L'adulto approfitta della grossa differenza nei rapporti di forza esistenti tra lui e il bambino per persuadere o costringere il bambino alla partecipazione. Per gli specialisti, il punto centrale sta nella costrizione alla segretezza che condanna il bambino al silenzio, mettendolo così nell'impossibilità di difendersi e di chiedere aiuto. In sintesi si può dire che l'abuso sessuale su minori si configura nelle seguenti azioni: a) il coinvolgimento di un bambino in relazioni sessuali da parte di un genitore (incesto), b) lo sfruttamento a scopo di gratificazione sessuale da parte di individui legati al bambino da parentela o conoscenza (ad es. membri della famiglia estesa), c) la violenza sessuale da parte di individui estranei, d) la prostituzione, e infine e) lo sfruttamento di minori nella produzione di materiale pornografico.

5. Il Consiglio nazionale lo scorso 13 marzo 2003 ha respinto con 128 voti favorevoli e 35 contrari, l'iniziativa per l'internamento a vita dei delinquenti sessuali o ritenuti particolarmente pericolosi e non ricuperabili. La reazione di una larga fascia dell'opinione pubblica è stata negativa, a dimostrazione che comunque la norma in vigore necessita di un adattamento. Le pene sono considerate troppo miti. Non possiamo più accettare che le comminatorie di pena (cinque anni al massimo di reclusione che possono diventare sette anni e mezzo in caso di reiterazione), siano identiche a quelle previste per il reato di furto semplice. La protezione dell'integrità sessuale dei fanciulli è infatti più importante che quella del patrimonio. Nella pratica poi la pena si rivela spesso essere ancora più mite, poiché vengono considerate numerose attenuanti. Si può a questo proposito citare l'esempio del recente processo all'abusatore di ben 21 bambini in Ticino, al quale la pena è stata ridotta della metà perché secondo la perizia psichiatrica aveva agito con una media scemata responsabilità, e un'ulteriore riduzione di sei mesi è dovuta al fatto che l'imputato ha collaborato spontaneamente con la giustizia.

6. Recentemente il Parlamento ha già adottato una maggiore protezione delle giovani vittime: in particolare riportando il termine di prescrizione a 10 anni ed estendendolo al compimento da parte della vittima del 25esimo anno di età. Da notare a tal proposito come nel relativo messaggio (10 maggio 2000) il Consiglio federale avesse rilevato dopo la revisione del diritto penale sessuale del 1992 un cambiamento d'opinione in materia di prescrizione dei reati sessuali su fanciulli, probabilmente anche alla luce dei casi che hanno fatto scalpore in Svizzera e in Belgio.

7. I tribunali tentano di ovviare a tale lacuna, ammettendo a determinate condizioni il concorso ideale tra l'articolo 187 e l'articolo 191 del Codice penale (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), oppure tra lo stesso articolo 187 e gli articoli 189 (coazione sessuale) e 190 del Codice penale (violenza carnale). Ciò significa che si applica la pena prevista per il reato più grave, aumentandola adeguatamente. Tuttavia sussistono difficoltà dal profilo probatorio, poiché non è semplice dimostrare l'avvenuta violenza, minaccia o abuso di un incapace di discernimento.

8. Dunque, si giustifica appieno la modifica dell'articolo 187 numero 1 del Codice penale, ossia l'inasprimento della pena dagli attuali 5 a 10 anni di reclusione.

Verhandlungen

Comunicato stampa della commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 04.07.2023

Con 11 voti contro 9, la Commissione propone alla propria Camera di stralciare dal ruolo l’iniziativa parlamentare 03.424 (Atti sessuali con fanciulli. Inasprimento della pena prevista dall’articolo 187 CP), ritenendo che la richiesta in essa contenuta sia già stata esaudita nel quadro del progetto di revisione del diritto penale in materia sessuale (18.043, disegno 3). Una minoranza si è opposta allo stralcio dal ruolo.

Informazioni

Simone Peter, segretaria della commissione,

058 322 97 47,

rk.caj@parl.admin.ch

Commissione degli affari giuridici (CAG)