04.1095 · Interrogazione · 2004-09-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il progetto della nuova direttiva, che si applica a tutte le professioni summenzionate, non cambia fondamentalmente il sistema europeo di riconoscimento dei diplomi, ma è finalizzato per lo più a una sua semplificazione. Resta invariata la distinzione tra i riconoscimenti automatici (sistema settoriale) e il riconoscimento del settore generale. Inoltre saranno soppresse le differenze ingiustificate tra i due sistemi.
Il testo della suddetta direttiva, essendo ancora nella fase delle delibere interistituzionali dell'UE, non è definitivo. Il Consiglio dell'Unione europea lo ha adottato nel maggio 2004 e lo ha trasmesso al Parlamento per la seconda lettura. La direttiva entrerà in vigore non prima della seconda metà del 2005. Per questa ragione il Consiglio federale non può ancora pronunciarsi in maniera definitiva su questa nuova direttiva concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali. Le dichiarazioni che seguono si riferiscono all'ultima versione del progetto della direttiva (adottata dal Consiglio UE).
Allo stato attuale, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) tra la Svizzera e l'UE prevede che i prestatori di servizi svizzeri o comunitari possano offrire le proprie prestazioni sul territorio dell'altra Parte contraente per 90 giorni all'anno. Se ciò avviene in un ambito regolamentato dallo Stato di accoglienza, quest'ultimo può richiedere il riconoscimento del diploma del prestatore di servizi. Secondo la definizione dell'UE, una professione è regolamentata quando lo Stato richiede per il suo esercizio il possesso di un diploma.
In vista di una liberalizzazione delle prestazioni di servizi, il progetto della direttiva prevede che ogni cittadino comunitario legalmente stabilito in uno Stato membro possa, in linea di massima, offrire servizi temporaneamente e occasionalmente in un altro Stato membro sulla base del titolo professionale del Paese d'origine. Tuttavia, in caso di trasferimento finalizzato alla prestazione di servizi da parte di un cittadino al di fuori del proprio Stato d'origine, gli possono essere richiesti due anni di esperienza lavorativa se la professione in questione è regolamentata nel Paese di accoglienza. In cambio di questa maggiore libertà, lo Stato ospitante può esigere per esempio, alla prima prestazione di servizio, una prova delle qualifiche professionali, nonché del suo soggiorno legale nello Stato d'origine per l'esercizio dell'attività e informazioni sulla copertura assicurativa.
Inoltre il progetto si prefigge una maggiore automaticità nella procedura di riconoscimento. A tal fine il progetto di direttiva prevede tra l'altro la possibilità per le associazioni professionali di elaborare piattaforme comuni, definendo i criteri che dimostrano un livello di competenza adeguato per l'esercizio di una determinata professione. Se le qualifiche professionali del cittadino soddisfano questi criteri, lo Stato di accoglienza deve rinunciare ad applicare le misure di compensazione.
2. La direttiva non sarà valida automaticamente per la Svizzera. Le direttive sul riconoscimento dei diplomi applicabili in Svizzera sono indicate nell'allegato III ALCP e si riferiscono all'attuale sistema di riconoscimento. Nell'ipotesi in cui questa direttiva venga definitivamente adottata dalle istanze europee, il Consiglio federale esaminerà le implicazioni con l'ALCP e l'opportunità di recepirla nel suo ordinamento. Questo adeguamento dovrebbe quindi essere negoziato in seno al Comitato misto dell'ALCP. Sarà preventivamente necessaria la decisione del Consiglio federale o, eventualmente, del Parlamento.
3. Il progetto della nuova direttiva rappresenta una riforma del regime di riconoscimento delle qualifiche professionali, in modo da contribuire alla flessibilità dei mercati del lavoro, alla liberalizzazione della prestazione di servizi transfrontalieri, al raggiungimento di una maggiore automaticità nel riconoscimento delle qualifiche e alla semplificazione delle procedure amministrative. Spetterà al Consiglio federale decidere se l'avvio dei negoziati è nell'interesse della Svizzera; ad ogni modo, a questa tappa si arriverà soltanto nel caso in cui la direttiva venga adottata dalle istanze dell'Unione europea.
Risposta del Consiglio federale.