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04.1174 · Interrogazione · 2004-12-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF), nel 1991, la pratica sportiva dello snowboard e delle racchette da neve non esisteva ancora. Nelle bandite federali, tuttavia, questi sport producono esattamente gli stessi effetti dell'attività sciatoria praticata al di fuori delle piste e degli itinerari segnalati. Il Consiglio federale ritiene pertanto che, in linea di principio, il concetto di "attività sciatoria" contemplato dall'articolo 5 capoverso 1 lettera g dell'OBAF sia da interpretare già oggi come riferito a tutti gli sport invernali dello stesso genere. Nel quadro della prossima revisione parziale dell'OBAF è comunque previsto l'ampliamento di detto articolo con la menzione dei nuovi sport invernali.

2. Secondo l'articolo 6 capoverso 1 OBAF, nell'ambito della delimitazione degli itinerari e delle piste per lo sci alpino e di fondo i cantoni devono provvedere affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi. A tale proposito, il CAS, Swiss Ski e l'UFAFP hanno elaborato delle istruzioni contenenti diverse proposte per la segnalazione delle bandite federali e delle altre zone protette nelle mappe dei percorsi di sci-alpinismo, facendo riferimento anche alla pratica sportiva dello snowboard e delle racchette da neve.

Risposta del Consiglio federale.