04.1184 · Interrogazione · 2004-12-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 2005 in Svizzera le compagnie di assicurazione quotate in borsa devono tenere i loro libri contabili secondo le norme internazionali riconosciute per la presentazione dei conti. Tale obbligo vale in particolare anche per il conto di gruppo dei gruppi finanziari e di assicurazione svizzeri che gestiscono l'attività di previdenza professionale tramite una società d'assicurazioni sulla vita interna al gruppo. Al riguardo sono applicati l'International Financial Reporting Standards (IFRS) oppure l'United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). Lo scopo primario dell'esposizione dei conti secondo questi standard internazionali è di conseguire, tramite una valutazione del bilancio il più possibile vicina al mercato senza e riserve occulte (principio Fair-Value), un aumento della trasparenza e quindi un migliore confronto a livello transfrontaliero delle chiusure delle imprese. Gli svantaggi di una valutazione che si avvicina al principio del "fair value", abbandonando il principio di prudenza, sono dovuti al fatto che proprio in un'attività a lungo termine come quella dell'assicurazione sulla vita bisogna contare su una grande volatilità dei risultati e quindi anche delle prestazioni assicurative periodiche. In tal modo il principio, in cui prevale il punto di vista dell'investitore, si scosta dall'ottica delle autorità di sorveglianza di una iscrizione a bilancio prudente, intesa a impedire che utili non ancora realizzati vengano distribuiti ad assicurati e azionisti.
L'obbligo delle compagnie quotate in borsa di allestire il conto di gruppo secondo standard internazionali, non cambia però nulla al fatto che ogni unità d'assicurazione giuridica - ovvero anche ogni compagnia di assicurazione sulla vita - attiva nella previdenza professionale, deve allestire un conto statutario secondo il diritto delle obbligazioni svizzero. A livello di compagnia di assicurazione sulla vita, con capitali della previdenza professionale iscritti nei libri contabili, per tutte le questioni giuridiche relative a responsabilità, fiscalità ed esecuzione è determinante il conto statutario. Ciò vale anche per il conto d'esercizio separato per la previdenza professionale (art. 6a della legge federale sull'assicurazione diretta sulla vita; RS 961.61; risp. art. 37 della riveduta legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori). Le pretese degli assicurati e degli azionisti devono essere fatte valere sulla base del conto statutario. In altre parole, le disposizioni a protezione degli assicurati secondo LPP e LSA sono prevalenti.
Risposta del Consiglio federale.