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04.3074 · Postulato · 2004-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore del postulato teme che le restrizioni budgetarie attuali e future possano compromettere la certezza del diritto in diversi ambiti della lotta alla criminalità.

Val la pena di rilevare che la Confederazione ha competenze limitate in materia di perseguimento penale. In linea di principio, il perseguimento e il giudizio dei reati contemplati dal Codice penale (CP) incombono infatti alle autorità cantonali (art. 343 CP o art. 338 secondo la revisione del 13 dicembre 2002). La modifica del CP del 22 dicembre 1999, in vigore dal 1° gennaio 2002, assoggetta alla giurisdizione federale i reati di partecipazione a organizzazione criminale (art. 260 CP) e il riciclaggio di denaro (art. 305 CP), e la revisione della Parte generale del CP, del 13 dicembre 2002 (art. 337), non modificherà questo stato di cose. La giurisdizione federale è data tuttavia soltanto se i reati sono stati commessi prevalentemente all'estero o se sono stati commessi in più Cantoni e non hanno riferimento prevalente in uno di essi (art. 340 cpv. 1 CP). Se queste condizioni non sono soddisfatte, sono competenti le autorità cantonali, alle quali è del resto attribuita anche la competenza in materia di tratta di esseri umani (art. 196 CP) e di pornografia (art. 197 CP), reati questi il cui perseguimento e giudizio non è dunque di spettanza delle autorità federali, a meno che non si tratti di un caso di criminalità organizzata. Occorre inoltre aggiungere che il Procuratore generale della Confederazione ha la facoltà di delegare ai Cantoni l'istruzione o il giudizio di cause penali sottoposte alla giurisdizione del Tribunale penale federale (art. 18 cpv. 1 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale e art. 26 lett. a della legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale).

Ciò detto, va rilevato che il Consiglio federale è tuttora preoccupato per i problemi di sicurezza, con particolare riguardo ai settori menzionati dall'autore del postulato. L'ha dimostrato approvando, in questi ultimi anni e per quelli futuri, importanti spese volte a potenziare le risorse di personale, ciò che è dimostrato dalle cifre seguenti:

a) criminalità organizzata: nel 2003 il Consiglio federale ha assegnato circa 89 milioni di franchi all'istituzione di nuove autorità di perseguimento penale a livello federale (progetto Efficienza), mettendo a disposizione un credito supplementare di 19 milioni di franchi per il 2004, elevando l'investimento globale a un totale di 108 milioni di franchi. Nel 2005 e nel 2006 le spese aumenteranno di ulteriori 6 milioni di franchi, e l'importo globale resterà congelato a 114 milioni di franchi (di cui 94 milioni per le risorse umane), conformemente al programma di alleggerimento 2003. Ciò equivale a tagli dell'ordine di 13 milioni di franchi rispetto al piano finanziario previsto per il 2005, e di 28 milioni per il 2006. L'attuazione del progetto Efficienza, entrata in vigore il 1° gennaio 2002, è in linea con i punti principali pure citati dall'autore del postulato. Su 93 procedimenti complessi trattati finora, 57 concernevano la criminalità economica o il riciclaggio di denaro. A questi si aggiungono più di 550 procedure che non presentavano particolari complessità, ma che hanno comunque provocato ingenti costi legati all'istruzione e all'accusa. Nonostante le misure di risparmio, il Consiglio federale cerca tuttora di fare il possibile per garantire la sicurezza del diritto e l'uguaglianza. Con questa pausa di riflessione dettata dal programma di alleggerimento 2003, il Consiglio federale intende accordare ai responsabili il tempo necessario per analizzare l'attuazione in corso e le strutture create, nonché per portare a compimento le misure volte ad aumentare l'efficienza la cui realizzazione è stata iniziata o prevista.

b) Riciclaggio di denaro: il potenziamento dell'Autorità di controllo in materia di riciclaggio di denaro è costato 2 milioni di franchi, ossia 15 posti di lavoro (il doppio dell'effettivo iniziale). Per garantire il proprio sviluppo, la Commissione federale delle banche (CFB) ha da parte sua beneficiato di un budget di 10 milioni di franchi.

c) Tratta di esseri umani: in quest'ambito, gli investimenti in termini di personale hanno rappresentato circa 1,5 milioni di franchi.

In altri termini, il Consiglio federale non ha certo lesinato sulle spese: al massimo ne ha leggermente frenato la crescita.

Per di più, il 25 febbraio 2004, il Consiglio federale ha sottoposto all'Assemblea federale il Rapporto sul programma di legislatura 2003-2007, proponendole di adottare un decreto federale sugli obiettivi del programma di legislatura, il cui obiettivo 9 è appunto quello di garantire la sicurezza (FF 2004 1077). Nel suo rapporto (ibid. 1004, n. 6.3), il Consiglio federale ribadisce che "sotto il profilo del livello dei costi dell'anno 2004 si devono raccogliere le prime esperienze, si deve ottimizzare la collaborazione con i Cantoni e infine valutare su tali basi un eventuale futuro sviluppo". Nel frattempo dovrebbero pure essere disponibili le prime decisioni del Tribunale penale federale, ciò che faciliterà la valutazione del nuovo Progetto efficienza. I compiti menzionati dall'autore del postulato restano dunque prioritari e gli organi federali che sono incaricati di assolverli devono mantenere la loro capacità operativa anche se le risorse finanziarie sono limitate.

È vero che l'obiettivo 3 del programma di legislatura consiste nel garantire a lungo termine l'equilibrio budgetario della Confederazione (ibid. 988, n. 4.3). Tale obiettivo andrà raggiunto nel rispetto del principio della legalità, ma anche di quello della proporzionalità, in modo tale da non compromettere l'adempimento di un compito prioritario. Se, a seguito di un esame dell'opportunità, il Consiglio federale deciderà di non stanziare le risorse necessarie all'adempimento di taluni compiti, dovrà provvedere a modificare di conseguenza la legislazione. In caso contrario, il Parlamento avrà la possibilità di intervenire esercitando i suoi poteri di alta vigilanza.

L'autore del postulato si aspetta in primo luogo che il Consiglio federale rispetti il principio di legalità. Poiché tale esigenza discende già dall'articolo 5 della Costituzione federale nonché dall'articolo 101 capoverso 1 della legge federale sulla procedura penale, il Consiglio federale ritiene sia inutile prendere provvedimenti o presentare un rapporto in merito.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.