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04.3214 · Interpellanza · 2004-05-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Con la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) vengono trasposti a livello federale i trattati internazionali nel settore degli appalti pubblici (accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici, RS 0.632.231.422; Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, RS 0.172.052.68). La legge federale e la relativa ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub, RS 172.056.11) non lasciano spazio al perseguimento di interessi di politica regionale e strutturale, in particolar modo nei casi al di sopra dei valori soglia, perché nella procedura libera e selettiva le commesse sono pubblicate in testi ufficiali e tutti gli offerenti hanno la possibilità di presentare un'offerta o una domanda di partecipazione alla procedura. L'aggiudicazione è concessa all'offerta economicamente più conveniente in base ai criteri d'aggiudicazione e d'idoneità fissati nel bando di concorso. I criteri non devono essere discriminanti, in particolar modo non può essere imposto nessun luogo di produzione né favorito un offerente perché proveniente da una determinata regione. Occorre realizzare in condizioni di concorrenza anche le commesse minori la cui entità non raggiunge il valore soglia. In questo caso è di primaria importanza la procedura mediante invito, secondo la quale il committente statale invita diversi fornitori per la presentazione di un'offerta. Le commesse possono essere aggiudicate mediante trattativa privata solamente se è adempiuta una delle condizioni di cui all'articolo 13 OAPub o se la commessa non raggiunge il valore di 100 000.- franchi per le commesse edili o di 50 000.- franchi per le commesse di fornitura o di prestazione di servizio. Al fine di aumentare il più possibile la concorrenza, la procedura mediante invito viene di norma eseguita anche qualora tali valori non siano raggiunti. Invece, nel caso dell'aggiudicazione mediante trattativa privata, se è adempiuta una delle condizioni poste dall'artico 13, sarà preso in considerazione un solo offerente.

La legislazione in materia d'aggiudicazione è applicata da tutte le autorità dell'Amministrazione federale che operano sul mercato degli acquisti pubblici. La parte del rapporto di gestione del Controllo federale delle finanze (CDF) citata nell'interpellanza non dà adito a conclusioni diverse. Le cinque aggiudicazioni criticate dal CDF riguardano principalmente acquisti di beni definiti standard. Conformemente alle raccomandazioni del CDF, tali aggiudicazioni sono regolate a norma di legge.

Il Consiglio federale desidera realizzare la massima trasparenza nell'accesso delle imprese provenienti da tutte le regioni linguistiche della Svizzera al mercato della domanda degli acquisti pubblici. In questo modo si promuove la concorrenza e si assicura la pari opportunità alle imprese. Nell'effettuazione della sorveglianza del mercato, la Confederazione cerca di invitare a presentare un'offerta dei fornitori efficienti provenienti da tutte le regioni della Svizzera. Così, ad esempio, nell'aggiudicazione di forniture per stampanti anche imprese della Svizzera romanda e del Ticino sono regolarmente invitate a presentare un'offerta. Le imprese hanno anche la possibilità di assumere un ruolo più attivo richiamando l'attenzione dei servizi d'acquisto della Confederazione sui servizi da loro offerti.

Già nella risposta all'interpellazione Darbellay, il Consiglio federale ha evidenziato che la statistica degli acquisti di beni della Confederazione rappresenta una mera statistica dei pagamenti. Decisivo non è tanto il domicilio del fornitore quanto piuttosto il luogo di pagamento. Dato che nelle statistiche non sono incluse le forniture di prestazioni subappalte, non è possibile dedurne la reale entità della quota degli acquisti pubblici ricevuti da ciascun Cantone. Sono tuttavia state introdotte misure volte al miglioramento dei dati.

Risposta del Consiglio federale.