04.3215 · Interpellanza · 2004-05-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Con la legge del 30 aprile 1997 sull'azienda delle telecomunicazioni (LATC), il legislatore ha trasformato la "Telecom PTT" in una società autonoma di diritto speciale, Swisscom SA, che ha fatto il suo ingresso sul mercato delle telecomunicazioni il 1° gennaio 1998. Affinché Swisscom abbia le stesse possibilità economiche ed organizzative necessarie per reggere alla concorrenza, la legge ha creato le basi per l'autonomia gestionale dell'azienda, la separazione netta tra le decisioni politiche e quelle imprenditoriali, la capacità di stringere alleanze e la libertà di configurare l'offerta di servizi e di determinare i prezzi. Per gli stessi motivi, nell'art. 4 LATC, il Parlamento ha dichiarato applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) sulla società anonima per quanto la legge non disponga altrimenti. Nelle spiegazioni del messaggio in relazione all'art. 3 cpv. 2 LATC (scopo), a Swisscom viene conferito espressamente il diritto di organizzarsi in una struttura di gruppo a seconda delle esigenze del mercato, di creare società affiliate, di partecipare ad altre società, alleanze e cooperazioni.
La posizione della Confederazione in qualità di azionista di maggioranza di Swisscom SA viene disciplinata in particolare nell'art. 6 LATC, secondo il quale la Confederazione deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti nell'azienda. Inoltre, il Consiglio federale definisce "in che modo e in che misura intende tutelare, in virtù della sua condizione di azionista di maggioranza, gli interessi della Confederazione nei confronti dell'azienda delle telecomunicazioni". A tale scopo esso dispone "delle possibilità che il diritto della società anonima assegna all'azionista di maggioranza, vale a dire la possibilità di influire sulla composizione del consiglio di amministrazione e il controllo della maggioranza dei voti all'assemblea generale". Al fine di creare trasparenza per gli altri investitori, il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi che intende raggiungere in qualità di azionista principale dell'azienda. In questo contesto "gli obiettivi...fissati per la rispettiva quota di capitale devono essere distinti dalla strategia aziendale dell'azienda delle telecomunicazioni. L'azionista principale deve limitarsi ai punti per lui fondamentali e affidare agli organi competenti la definizione dell'orientamento strategico di base e in particolare la gestione operativa dell'azienda". Gli obiettivi strategici fissati per quattro anni dalla Confederazione in qualità di azionista rientrano pertanto nella strategia aziendale di Swisscom SA.
Secondo l'art. 8 LATC, i poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del CO sulla società anonima. In virtù dell'art. 9 LATC, il Consiglio di amministrazione ha i compiti inalienabili e irrevocabili che l'art. 716a cpv. del CO impone ad un Consiglio di amministrazione di una società anonima di diritto privato. L'unica eccezione alla regolamentazione prevista dal CO è costituita dal fatto che al personale dell'azienda deve essere assicurata una rappresentanza adeguata nel Consiglio di amministrazione (art. 9 cpv. 3 LATC). La LATC non prevede una rappresentanza della Confederazione in seno al Consiglio di amministrazione di Swisscom SA; il Consiglio federale ha ripreso questo diritto nei primi statuti dell'azienda, che doveva approvare al momento dell'entrata in vigore della legge. I delegati della Confederazione nel Consiglio di amministrazione hanno gli stessi diritti e obblighi di quelli che partecipano all'assemblea generale.
Il Consiglio di amministrazione di Swisscom SA è quindi responsabile della direzione generale e dell'organizzazione dell'azienda. Esso ha per principio la sola responsabilità per tutte le questioni fondamentali che riguardano l'esistenza della società e la sua attività economica. Di questi compiti fanno parte anche le decisioni relative alle partecipazioni in altre società o la loro vendita, se questa non implica una modifica di fatto dello scopo o una liquidazione parziale dell'azienda dal punto di vista giuridico. Nel caso in questione non è realizzata né l'una né l'altra condizione.
Il rappresentante della Confederazione in seno al Consiglio di amministrazione di Swisscom SA informa il DATEC e il DFF su affari importanti in relazione agli obiettivi strategici della Confederazione. Se i progetti previsti sono in contraddizione con gli obiettivi concordati o potrebbero danneggiare seriamente la situazione economica del gruppo, e se essi hanno una portata politica significativa, il Consiglio federale comunica al suo rappresentante come votare nel Consiglio di amministrazione. In questi casi, in virtù del diritto azionario, esso si assume anche la responsabilità del voto del rappresentante.
La decisione presa nell'estate del 1999 di acquisire una partecipazione nella società Debitel era basata su considerazioni di tipo strategico e rientrava nella competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione di Swisscom SA. Tuttavia, poiché questa decisione riguardava anche gli obiettivi strategici della Confederazione, il rappresentante di quest'ultima ha informato la proprietaria circa l'intenzione di Swisscom di candidarsi per una licenza UMTS in Germania tramite la Debitel. Sulla base delle informazioni disponibili, in particolare anche quelle accessibili al pubblico, i rappresentanti della Confederazione si sono potuti fare un'idea della vendita all'asta della licenza prevista in Germania e, vista la situazione del mercato in quel momento, non avevano nessun motivo di richiedere un intervento del rappresentante della Confederazione nel Consiglio di amministrazione di Swisscom.
Dopo che Swisscom ha dovuto rinunciare in Germania all'acquisto all'asta della licenza UMTS a causa del prezzo elevato, i modelli di gestione troppo diversi di Swisscom Mobile SA e di Debitel non hanno permesso di sfruttare le sinergie come sperato. Nel compenso Swisscom ha colto l'occasione di una collaborazione con Vodafone, gruppo leader a livello mondiale nell'ambito della comunicazione mobile, vendendogli il 25% delle azioni di Swisscom Mobile SA. Anche in questo caso, trattandosi di una transazione che riguarda gli obiettivi strategici, il rappresentante della Confederazione in seno al Consiglio di amministrazione di Swisscom ha informato il Consiglio federale in merito all'operazione. Anche in questo caso, il Governo non aveva alcun motivo di dare istruzioni al suo rappresentante, in quanto l'operazione era conforme alle aspettative poste dagli obiettivi strategici.
Visto che non si erano potute realizzare le sinergie sperate, la partecipazione di Swisscom alla Debitel, che nel frattempo continuava a chiudere i suoi conti in attivo, era solo più una partecipazione di tipo finanziario. Che Swisscom avesse pagato troppo per l'acquisto della sua partecipazione era ufficialmente noto: una volta compreso a posteriori che il prezzo di acquisto era stato eccessivo, l'azienda ha effettuato, già per gli anni di esercizio 2001, 2002 e 2003, degli ammortamenti straordinari relativi al goodwill pari a oltre 2,1 miliardi di franchi (in aggiunta a quelli ordinari di oltre 1,2 miliardi). I relativi dati sono stati resi noti nell'ambito del risultato d'esercizio e del rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici. Alla fine del 2003, la partecipazione finanziaria nella Debitel riportata nei registri contabili di Swisscom ammontava ancora a 848 milioni di franchi. Date le mutate condizioni quadro, Swisscom si è impegnata a vendere la sua partecipazione, ma la prevista operazione è stata resa difficile dalla sfavorevole situazione economica generale. Come per l'acquisto, anche la vendita della partecipazione rientrava nella competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione di Swisscom SA.
Il motivo principale del fallimento del progetto iniziale con la Debitel è da ricondurre, oltre al mancato acquisto della licenza UMTS dovuto all'eccessivo prezzo di vendita, all'andamento dei mercati di telefonia mobile in Europa, che non si sono sviluppati come previsto dalle direzioni delle aziende. La perdita di 3,3 miliardi di franchi va giudicata in relazione alla situazione finanziaria ed economica mondiale al momento dell'acquisto (euforia della New Economy). In questo periodo anche altre aziende serie, che non hanno la reputazione di fare operazioni azzardate, hanno versato somme notevoli per l'acquisto di licenze di telefonia mobile. In questo contesto si può affermare che Swisscom ha fatto meno errori di molte altre sue concorrenti ed è per questo che l'azienda ha una solidità finanziaria nettamente migliore di imprese che, a distanza di quattro anni dal boom delle telecomunicazioni, sono ancora intente ad estinguere i propri debiti. Tuttavia Swisscom ha potuto anche trarre vantaggio dalla situazione di quel periodo, riuscendo con le sue vendite (partecipazioni in Cablecom, 25% di quote di Swisscom Mobile SA) a incassare miliardi, che oggi non le sarebbe più possibile ottenere.
Il Consiglio federale valuta i risultati ottenuti da Swisscom in base al raggiungimento degli obiettivi strategici. Negli ultimi anni l'azienda ha conseguito un buon risultato complessivo, raggiungendo praticamente tutti gli obiettivi che le ha posto il Consiglio federale in qualità di suo principale azionista. Grazie alla sua efficienza, Swisscom è una delle migliori aziende di telecomunicazione in Europa e la sua struttura finanziaria è ottima, se confrontata con quella di altre imprese del settore. Le quotazioni dei titoli Swisscom, malgrado le rettifiche di valore, non hanno mai subìto un andamento negativo, che avrebbe comportato delle perdite per la Confederazione nell'ottica della sua partecipazione azionaria nell'azienda.
Il Consiglio federale ritiene che nel complesso l'ordinamento giuridico menzionato abbia dato buoni risultati e non ha intenzione di modificare la ripartizione dei ruoli vigente.
Risposta del Consiglio federale.