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04.3463 · Mozione · 2004-09-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi per l'istituzione di un registro in cui vengono rilevati, in tutta la Svizzera, i casi di infrazione per eccesso di velocità superiore a 30 km/h, con l'indicazione del nome, del domicilio e della nazionalità dei conducenti, nonché dello svolgimento, del luogo e delle circostanze del fatto (p. es. guida sotto l'influsso dell'alcool o di droghe). Il registro, accessibile al pubblico, dovrà essere regolarmente aggiornato. Il Consiglio federale si adopererà affinché questo provvedimento possa essere attuato al più presto.

Begründung

Nella sua risposta all'interpellanza 04.3327, il Consiglio federale afferma che nel 2003, oltre a innumerevoli multe disciplinari per eccesso di velocità, sono stati inflitti circa 35'000 ammonimenti e revocate circa 28'000 licenze di condurre. In particolare i reati gravi (mortali) compiuti dai pirati della strada dimostrano che, evidentemente, le misure attuali non sono ancora abbastanza severe e non hanno perciò l'effetto sperato su questo pericolosissimo, seppur ristretto gruppo di conducenti.

In generale, si ha l'impressione che la società non abbia ancora sufficientemente preso coscienza della gravità del problema. Un registro accessibile al pubblico, in cui i pirati della strada sono elencati con tanto di nome, nazionalità e circostanze del fatto, non soltanto contribuirebbe a sensibilizzare la popolazione (com'è urgentemente necessario), ma potrebbe altresì diventare, per i pirati della strada, un fattore di pressione in seno al loro stesso gruppo e quindi, indirettamente, una sorta di strumento di controllo sociale. A tal fine, però, occorrerebbe da subito una definizione chiara e univoca del concetto di "pirata della strada" che sia facilmente comprensibile dall'opinione pubblica e non dia adito a interpretazioni errate. Tale definizione potrebbe essere la seguente: è un pirata della strada qualsiasi conducente che, indipendentemente dalla categoria di strada, superi di 30 km/h la velocità massima consentita.

Un simile registro avrebbe inoltre il vantaggio di segnalare alla polizia e all'opinione pubblica i conducenti ritenuti pericolosi. La Svizzera prevede già una misura analoga per quanto riguarda i fallimenti, con la pubblicazione delle aziende in bancarotta. In tal caso, l'obiettivo è quello di evitare ulteriori danni e proteggere le potenziali vittime. Non è molto chiaro perché un provvedimento di questo tipo sia possibile a protezione della proprietà, ma non della vita e dell'integrità della persona.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale e i Cantoni responsabili dell'esecuzione del diritto in materia di circolazione stradale seguono con particolare attenzione gli sviluppi in atto in questo settore. Con un ampio ventaglio di miglioramenti, riguardanti fra l'altro la formazione dei conducenti (formazione in due fasi) e le sanzioni (sistema a cascata, abbassamento del valore limite di alcolemia, definizione di pene più severe ecc.), ma anche mediante la nuova politica di sicurezza in materia di circolazione stradale si cerca di migliorare in misura significativa la sicurezza sulle strade.

La problematica dei pirati della strada, di cui la stampa si è fortemente occupata negli ultimi tempi, è uno dei punti maggiormente al centro dell'attenzione. Tuttavia, il Consiglio federale non è favorevole all'istituzione di un registro dei "pirati della strada" accessibile a chiunque per i seguenti motivi:

1. Come indicato dalla mozione, non vi è nessuna definizione di "pirata della strada". Crearne una non avrebbe peraltro alcun senso. Nel concetto di "pirata della strada" quale viene utilizzato dai media è insito un giudizio di valore che si situa al di fuori della classificazione giuridica della gravità delle infrazioni. La legge suddivide le infrazioni per superamento della velocità massima consentita nelle seguenti categorie: reati di lieve entità (procedura delle multe disciplinari), infrazioni leggere (contravvenzione; ammonimento), infrazioni medio-gravi (contravvenzione; revoca della licenza di condurre per almeno un mese) e infrazioni gravi (delitti; revoca della licenza di condurre per tre mesi). Tuttavia, la pena è sempre inflitta nel singolo caso, secondo la gravità oggettiva dell'infrazione (tenendo conto delle condizioni meteorologiche o del traffico, della messa in pericolo delle persone ecc.) e in funzione della responsabilità che il conducente si deve assumere per i propri atti. Questa differenziazione è più che sufficiente, per cui non è necessario creare una nuova categoria d'infrazioni (del tipo "i pirati della strada saranno puniti con..."). Tanto più che per costituire una simile categoria sarebbe necessario definire dapprima con precisione che cos'è un pirata della strada.

2. L'articolo 61 del Codice penale svizzero (CP; RS 311) prevede già uno strumento utile per tutte le sentenze penali, e non solo per il caso dei pirati della strada. Secondo questo articolo, il giudice può ordinare che la sentenza sia resa pubblica se l'interesse pubblico lo richiede. Egli fissa parimenti le modalità della pubblicazione.

3. Attualmente l'Ufficio federale delle strade (USTRA), in virtù dell'articolo 104b della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro informatizzato delle misure amministrative (ADMAS). L'ADMAS contiene tutte le misure ordinate entro i vigenti termini di prescrizione. I dati sono accessibili senza restrizioni alle autorità riconosciute dal legislatore come aventi diritto (autorità d'immatricolazione, autorità di perseguimento penale e giudiziarie).

4. Un registro pubblico dei pirati della strada non è conforme ai principi di base del diritto in materia di protezione dei dati, in particolare al principio di proporzionalità. Già oggi esiste uno strumento (l'ADMAS) mediante il quale possono essere raggiunti gli obiettivi auspicati dall'autore della mozione. Inoltre, a differenza dell'ADMAS, con un registro di questo tipo per le autorità sarebbe impossibile tenere sotto controllo il trattamento dei dati che s'impone assolutamente. Chiunque potrebbe infatti copiare i dati dal "registro ufficiale" e poi diffonderli in modo incontrollato, p. es. via Internet.

5. La polizia è già oggi al corrente delle revoche della licenza di condurre grazie al sistema di ricerca RIPOL. Se un automobilista viene fermato e controllato (nel quadro di un'azione isolata o di un'operazione a tappeto), essa è in grado di verificare a ogni momento se egli sia in possesso della patente o se questa gli sia stata ritirata.

6. Il Consiglio federale dubita che un registro pubblico degli automobilisti rei di essersi fatti revocare la licenza di condurre possa effettivamente avere un effetto preventivo. Quest'atteggiamento è confermato anche dagli psicologi del traffico: chi non è dissuaso dal pigiare troppo il piede sull'acceleratore con le attuali minacce di sanzione penale e l'accresciuto rischio, a partire dal 1° gennaio 2005, di subire un ritiro della patente non si lascia impressionare nemmeno da una misura più leggera come quella di vedere il proprio nome pubblicato su un registro. Un registro dei pirati della strada potrebbe addirittura risultare controproducente fra le cerchie degli stessi, poiché il figurarvi potrebbe essere visto come una distinzione molto ambita all'interno di una "classifica dei conducenti più veloci".

Per riassumere, l'onere della Confederazione e dei Cantoni per allestire e gestire un simile registro appare sproporzionato in confronto alla bassa efficacia per la sicurezza stradale che (nel migliore dei casi) ci si può attendere. È preferibile concentrare le risorse limitate nell'attuazione delle misure decise con la revisione della LCStr e nell'intensificazione dei controlli di polizia necessari per prevenire i delitti causati dai pirati della strada.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.