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04.3532 · Postulato · 2004-10-06

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

A seguito della revisione della legge sull'assicurazione disoccupazione (LADI), il Seco ha emanato nuove direttive per la concessione delle indennità di insolvenza in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento. In considerazione degli scompensi che questa direttiva comporta, auspico che sia più adeguatamente valutata la sua aderenza allo spirito della legge e che sia conseguentemente corretta.

Begründung

Scopo della moratoria concordataria e del differimento di fallimento è di evitare la chiusura di un'impresa.

Una recente direttiva del Seco concorre incomprensibilmente a compromettere questo obiettivo. Essa tende infatti a privare l'impresa dei suoi collaboratori/collaboratrici, senza i quali ogni tentativo di risanamento è evidentemente votato all'insuccesso. Il lavoratore, per non correre il rischio di vedersi negare l'indennità di insolvenza (e di rimanere senza reddito), dovrebbe - secondo il Seco - abbandonare l'impresa e rinunciare allo sforzo di risanamento.

La direttiva del Seco appare perciò controproducente sia per l'impresa che per la stessa assicurazione disoccupazione. Genera pure un evidente disagio per i lavoratori, costretti a scegliere tra la fedeltà all'impresa e la preservazione del diritto all'indennità di insolvenza.

Gli interrogativi, che la prassi del Seco solleva, sono d'altronde accentuati dalla lettura dell'articolo 58 LADI sulla quale essa è basata. La formulazione di questo articolo non lascia dedurre una simile applicazione. Si ha cioè l'impressione che ci si trovi confrontati ad una forzatura della volontà del legislatore, che va corretta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) la moratoria concordataria va concessa se la relativa domanda non appare infondata (art. 295 cpv. 1 LEF). L'omologazione del concordato è subordinata alla condizione che l'esecuzione del concordato assicuri l'integrale soddisfacimento dei crediti privilegiati (art. 306 cf. 2 LEF). Per crediti privilegiati si intendono tra l'altro i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro per i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. a LEF). Ne discende che in caso di moratoria concordataria e di conclusione di un concordato i crediti salariali dei lavoratori interessati per gli ultimi sei mesi di contratto devono essere integralmente rimborsati in conformità alla legislazione in materia di esecuzione e di fallimento. La legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione in linea di principio in questi casi esclude la possibilità di indennità per insolvenza contemplata secondo gli articoli 51segg. della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI), giacché i crediti salariali devono essere coperti ai sensi del diritto d'esecuzione e fallimentare.

L'istituto dell'indennità per insolvenza è retto dagli articoli da 51 a 58 LADI. L'estensione dell'indennità per insolvenza è data dall'articolo 52 capoverso 1 LADI; è limitata agli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento ovvero della concessione della moratoria concordataria secondo lo spirito dell'articolo 58 LADI. Ai sensi della LADI l'assicurato, nella procedura concordataria (come in quella di fallimento o di pignoramento), deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro (art. 55 cpv. 1 LADI). Al riguardo, la legislazione in materia di contratto di lavoro dà al lavoratore la possibilità di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro in caso d'insolvenza del datore di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto (art. 337a del Codice delle obbligazioni). Se si prospetta una moratoria concordataria o la dilazione giudiziaria del fallimento, la garanzia dei crediti salariali può essere dubbia. Come spiegato in precedenza, al riguardo decide il giudice competente applicando le prescrizioni del diritto d'esecuzione e fallimentare. Egli dispone l'eventuale omologazione del concordato.

Con l'entrata in vigore il 1° luglio 2003 della revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, l'articolo 58 LADI è stato modificato come segue: "In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia ai lavoratori che hanno lasciato l'impresa." Lo scopo della nuova formulazione emerge dal messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (FF 2001 pag. 2008): evitare che l'assicurazione contro la disoccupazione debba pagare due volte l'indennità per lo stesso assicurato in caso d'insolvenza, qualora il concordato non sia stato approvato.

Avvalendosi della facoltà di emanare direttive rivolte agli organi d'esecuzione il Seco ha messo a punto una direttiva concernente l'articolo 58 LADI. Essa stabilisce che per quanto riguarda il fatto di lasciare l'impresa fa stato l'effettiva uscita da quest'ultima e che per eventuali crediti salariali successivi alla moratoria concordataria o alla dilazione giudiziaria del fallimento non è ammessa indennità per insolvenza. Si attiene quindi ai limiti fissati dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e ottempera alle disposizioni pertinenti del diritto d'esecuzione e fallimentare. L'inasprimento della prassi deplorata dall'autore dell'interpellanza non va assolutamente ricondotta alla direttiva del Seco. Discende piuttosto dalla volontà del legislatore, quale essa emerge dal messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e dal tenore dell'articolo corrispondente.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.