Soppressione delle discriminazioni nel settore dell'assicurazione automobile
04.3656 · Mozione · 2004-12-09
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di introdurre urgentemente le modifiche legislative necessarie affinché siano rese impossibili le esclusioni discriminatorie in materia di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, in particolare sulla base del criterio della nazionalità.
Begründung
L'esclusione di alcune categorie di conducenti, in particolare in base alla nazionalità, è in ultima analisi un divieto di circolare indiretto. Infatti, dato che per poter circolare esiste l'obbligo di contrarre un'assicurazione di responsabilità civile, le discriminazioni sulla base dell'esclusione non sono di ordine privato ma pubblico: esse equivalgono a una misura di polizia senza possibilità di ricorso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come già espresso nel suo parere del 15 settembre 2004 sulla mozione Zisyadis "Soppressione delle discriminazioni nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore", il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione, secondo cui discriminazioni nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore sono inammissibili. In particolare, esso reputa che non sia chiaro in che misura si possano far valere motivi oggettivi non discriminatori per giustificare in linea di principio la stipulazione di contratti di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore con persone di quasi tutte le nazionalità e l'esclusione da tali contratti di persone appartenenti a nazionalità ben precise. Qualora escludessero senza motivi oggettivi o in modo discriminatorio individui appartenenti a determinate nazionalità dalla stipulazione dei predetti contratti, gli assicuratori commetterebbero un abuso contro il quale l'autorità di sorveglianza dovrebbe intervenire nel quadro dell'articolo 35 capoverso 3 della Costituzione federale, sulla base dell'articolo 17 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori. In un simile caso, gli assicuratori non potrebbero appellarsi alla loro libertà contrattuale.
2. L'applicazione del criterio della nazionalità nel tariffario dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore è ammissibile a determinate condizioni. Pertanto sussiste la possibilità che un'esclusione valida soltanto temporaneamente, ossia fino all'adeguamento delle tariffe dei premi, sia oggettivamente fondata nell'ambito del tariffario in funzione dei rischi. Tuttavia, per sapere se l'adeguamento delle tariffe giustifichi veramente l'esclusione temporanea di persone di determinate nazionalità dalla stipulazione di contratti di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, è necessaria una valutazione nell'ottica della proporzionalità, segnatamente in base alle circostanze concrete di ogni fattispecie. L'esclusione potrebbe essere giustificata ad esempio con la motivazione secondo cui la stipulazione di contratti di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore con gli appartenenti alle nazionalità in questione comporterebbe un rischio attuariale non calcolabile che non potrebbe essere neutralizzato mediante un corrispondente tariffario. Bisogna tuttavia partire dal presupposto che, se mai dovesse succedere, una simile fattispecie dovrebbe verificarsi soltanto molto raramente.
3. Grazie alle basi legali esistenti è possibile evitare esclusioni discriminatorie fondate sulla nazionalità. Non è pertanto necessario avviare le modifiche di legge richieste dall'autore della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.