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04.3802 · Interpellanza · 2004-12-17

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Nel mese di ottobre del 2004 la Corte costituzionale federale di Karlsruhe ha stabilito che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) non vincola sistematicamente le autorità e i tribunali tedeschi. Questa sentenza, che avrà una notevole risonanza, precisa che "la legge fondamentale .... non abdica .... alla sovranità, che risiede in ultima analisi nella Costituzione tedesca".

Considerato quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. In Svizzera chi ha l'ultima parola nei casi in cui il diritto nazionale contrasta con il diritto internazionale?

2. Cosa pensa il Consiglio federale della decisione della Corte costituzionale di Karlsruhe secondo cui la Repubblica federale di Germania non è di norma tenuta a eseguire "pedissequamente" le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo?

3. È disposto a dare alla sovranità della Svizzera almeno lo stesso peso che la Germania dà, benché membro dell'UE e della NATO, alla propria sovranità nei confronti della giurisprudenza europea?

4. Qualora il diritto internazionale dovesse sistematicamente prevalere sul diritto nazionale, il Consiglio federale è disposto a riesaminare la CEDU - oggi considerata un atto normativo direttamente applicabile del nostro ordinamento giuridico (sistema monistico) - sotto il profilo della salvaguardia della sovranità svizzera e, se del caso, ad adottare il sistema dualistico, che separa rigorosamente il diritto internazionale pubblico e il diritto nazionale?

5. Al fine di preservare la sovranità nazionale, è disposto - come la Germania - a non conformarsi a talune sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, ad esempio per quanto concerne l'attuazione dell'iniziativa sull'internamento recentemente accettata dal Popolo?

Stellungnahme des Bundesrates

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) stabilisce un elenco di diritti universali che costituiscono le basi di una coesistenza nella pace e nella dignità, sia a livello nazionale sia nelle relazioni con gli Stati che riconoscono tali diritti. In questo senso, la CEDU è conforme ai valori e alle tradizioni che da sempre caratterizzano la Confederazione. Dagli anni Cinquanta, l'adozione della CEDU ha consentito di sviluppare progressivamente in Europa una zona contraddistinta dalla pace e dal rispetto della dignità umana e dei principi dello Stato di diritto.

1. La Costituzione federale, accettata da Popolo e cantoni, prevede espressamente (art. 5 cpv. 4 e 191 Cost.) che la Confederazione e i cantoni devono rispettare il diritto internazionale e che quest'ultimo è determinante per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. In ultima analisi, spetta ai tribunali procedere a una ponderazione degli interessi in gioco nel caso specifico. Benché la Svizzera non disponga di una rigida gerarchia delle norme, il diritto internazionale pubblico prevale in linea di principio sulle leggi federali, salvo nei casi in cui il legislatore federale abbia scientemente inteso adottare una norma contraria al diritto internazionale. Il rango occupato dai trattati internazionali nell'ordinamento giuridico svizzero è tuttora controverso, sia in dottrina sia nella giurisprudenza. Le disposizioni cogenti del diritto internazionale pubblico (ius cogens) prevalgono tuttavia su qualsiasi disposizione del diritto nazionale e costituiscono pertanto un limite per le revisioni costituzionali. In virtù dell'articolo 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, gli Stati parte sono tenuti - conformemente al principio "pacta sunt servanda" - ad adempiere agli obblighi di diritto internazionale che hanno stipulato. Ratificando la CEDU, la Svizzera si è impegnata a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo per le controversie di cui è parte (art. 46 cpv. 1 CEDU).

2. In linea di massima, non spetta al Consiglio federale commentare le sentenze delle autorità giudiziarie estere o nazionali. Il Consiglio federale constata tuttavia che nella sua sentenza del 14 ottobre 2004 menzionata dall'autore dell'interpellanza la Corte costituzionale federale tedesca ha cassato la decisione dell'autorità inferiore e precisato che tutti gli organi dello Stato sono in linea di principio vincolati dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e tenuti a porre fine alle violazioni della CEDU o a ripristinare una situazione conforme alla Convenzione. La Corte costituzionale ha espressamente confermato questa decisione in una sentenza del 28 dicembre 2004 concernente la medesima causa.

3. Nelle sue sentenze, la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara se vi è stata o meno una violazione della CEDU nei confronti di un individuo. Lo Stato interessato è in seguito tenuto a conformarsi alla sentenza e a eliminare la violazione accertata dalla Corte (art. 46 cpv. 1 CEDU). Quest'obbligo si applica a tutti gli Stati parte alla CEDU ed è stato espressamente confermato dalla Corte costituzionale tedesca, come già rilevato nelle righe che precedono. Ciò vale anche per il nostro Paese. Ratificando la CEDU nel 1974 la Svizzera si è infatti impegnata ad assicurare la compatibilità del suo diritto con la Convenzione. Del resto, nella sentenza citata dall'autore dell'interpellanza la Corte costituzionale federale rileva che è suo dovere impedire o eliminare, nella misura del possibile, le violazioni del diritto internazionale e che essa concorre quindi indirettamente all'attuazione del diritto internazionale.

4. Il fatto che un Paese abbia adottato il sistema monistico o quello dualistico è irrilevante, poiché gli Stati parte sono obbligati a conformarsi alle sentenze della Corte europea che li concernono (art. 46 cpv. 1 CEDU). Il passaggio dal monismo al dualismo non esonererebbe la Svizzera da tale obbligo. Anche gli Stati parte che hanno adottato il sistema dualistico hanno integrato le disposizioni della CEDU nel loro diritto nazionale.

5. Contrariamente a quanto affermato dall'autore dell'interpellanza, la Corte costituzionale federale rileva espressamente che i tribunali sono vincolati dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Precisa inoltre che il fatto di non prendere in considerazione una sentenza di tale Corte può violare i diritti fondamentali e il principio dello Stato di diritto. I tribunali tedeschi dovranno quindi tener conto anche in futuro delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Anche la Svizzera ha assunto tale obbligo ratificando la CEDU. Nel messaggio concernente l'iniziativa sull'internamento, il Consiglio federale ha sottolineato che l'articolo 123a Cost. è conforme alla CEDU e dev'essere attuato alla luce di altre disposizioni costituzionali. Ciò è stato pubblicamente confermato dal capo del DFGP dopo la votazione popolare.

Risposta del Consiglio federale.