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05.1137 · Interrogazione · 2005-10-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Da alcuni anni gli igienisti dentari possono gestire un proprio studio e quindi esercitare un'attività lavorativa indipendente. Tuttavia è loro proibito gestire propri impianti a raggi X.

1. Perché il Consiglio federale ritiene giustificato riservare la radiografia esclusivamente ai dentisti?

2. Il rilascio di una licenza secondo gli articoli 28 segg. della legge sulla radioprotezione non potrebbe essere esteso agli igienisti dentari che acquisiscono le necessarie conoscenze tecniche in radiologia e dimostrano di possederle con un attestato di capacità?

3. Se tale non è il caso, domando al Consiglio federale se riesce a conciliare questa inutile limitazione della concorrenza con il principio della libertà economica di cui all'articolo 27 della Costituzione federale.

4. I dentisti e gli igienisti dentari non sono da considerarsi concorrenti nell'ambito dell'igiene dentaria e non dovrebbero quindi beneficiare della parità di trattamento in virtù del principio della libertà economica?

5. Perché il Consiglio federale mantiene il monopolio in materia di raggi X per i dentisti?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Attualmente gli igienisti dentari sono autorizzati a manipolare gli impianti a raggi X a uso odontoiatrico sotto la direzione e la responsabilità di un dentista esperto. Un principio fondamentale della radioprotezione nel settore medico consiste nel fatto che, da un lato, lo svolgimento di un esame radiologico deve essere indicato (la questione dell'indicazione, ossia la questione della necessità dal profilo medico, può essere risolta soltanto da una persona con competenza medica) e, dall'altro, che una radiografia deve sempre avere come conseguenza la decisione circa l'opportunità di trattare o di non trattare una malattia dentaria. Secondo l'opinione del Consiglio federale, queste decisioni continuano a rientrare nella sfera di competenza esclusiva dei dentisti. Secondo l'articolo 15 della legge sulla radioprotezione, nel caso dell'applicazione di raggi X a scopi diagnostici o terapeutici non sono stabiliti valori limite di dose per i pazienti. L'esposizione radiologica medica è subordinata al giudizio della persona medica responsabile (giustificazione e ottimizzazione). Il Consiglio federale ritiene che i contenuti della formazione degli igienisti dentari non adempiano il presupposto che permette di assumersi questa responsabilità. Il 24 novembre 2004 la Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CFR) ha emanato un parere sulla gestione di impianti a raggi X presso igienisti dentari che esercitano l'attività quali liberi professionisti. La CFR è dell'avviso che la responsabilità e la competenza per la decisione circa l'indicazione e la diagnosi relative alle radiografie, che costituiscono la premessa per il rilascio di una licenza d'esercizio, non possano essere assunte dagli igienisti dentari. Il Consiglio federale fonda la sua opinione su questa perizia.

2. Secondo l'articolo 31 della legge sulla radioprotezione, una licenza per un impianto a raggi X può essere rilasciata unicamente se nell'impresa in questione sono garantite a tutti gli effetti sia la qualificazione medica e tecnica sia la perizia in materia di radiologia. Gli igienisti dentari non possono acquisire il diritto di gestire un impianto a raggi X assumendosi la responsabilità esclusiva. A questo proposito è determinante il fatto che manchi la competenza per determinati aspetti medici di un esame radiologico, che comprendono la decisione circa l'indicazione e la diagnosi relativa alle radiografie e che sono riservati ai dentisti. Neanche con una formazione complementare le conoscenze degli igienisti dentari possono essere equiparate a una formazione odontoiatrica, ciò che significa che la competenza medica è insufficiente.

3. Il diritto di esercitare un'attività radiologica e di ottenere la relativa licenza si desume dalla competenza e dalla formazione concernente tale attività. Secondo il Consiglio federale, nel presente caso non si tratta di un'inutile limitazione della concorrenza. La limitazione risulta piuttosto dalle competenze e dalle attività professionali differenti dei dentisti e degli igienisti dentari. Grazie alla sua formazione, il dentista dispone di un bagaglio specialistico molto più fornito, per cui la salute dei pazienti risulta meglio tutelata. Non vi è quindi alcuna violazione del principio della libertà economica.

4. Secondo la legislazione in materia radiologica, gli esami radiologici connessi a dosi di radiazione applicate al paziente e a rischi radiologici con implicazioni cancerogene possono essere eseguiti soltanto da persone con formazione medica a livello universitario. Anche nel campo d'attività dell'igiene dentaria gli esami radiologici implicano una responsabilità in materia di radioprotezione per i pazienti e il personale, tanto per le indicazioni quanto per l'esecuzione degli esami. Come già spiegato nelle risposte alle domande 1 a 3, non si può pertanto partire dal presupposto che i medici e gli igienisti dentari siano concorrenti.

5. Il Consiglio federale non ha stabilito alcun monopolio in materia di raggi X per i dentisti. Il diritto di esercitare un'attività radiologica medica e di ottenere una licenza risulta dalla competenza, dalle attività e dalla formazione in medicina e in radioprotezione dei titolari della licenza. Anche in altri Paesi d'Europa gli igienisti dentari con i curricola formativi più diversi (apprendistato, scuola specializzata, università) hanno la possibilità di gestire uno studio sotto la propria responsabilità. In ogni caso devono tuttavia associarsi a un dentista se intendono esercitare anche un'attività radiologica.

Risposta del Consiglio federale.