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05.3020 · Interpellanza · 2005-03-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a voler rendere nota la sua valutazione quanto alla situazione attuale per quanto attiene alla vendita d'alcopop in Svizzera. In modo particolare il Consiglio federale è invitato a prendere posizione sugli effetti dell'introduzione dell'imposta del 300 per cento su tali bevande avvenuta il 1° febbraio 2004.

Invito inoltre il Consiglio federale a indicare qual è l'evoluzione del consumo di questi prodotti dall'immissione sul mercato dei nuovi prodotti meno zuccherati i quali sfuggono all'imposizione.

Domando allo stesso modo al Consiglio federale di precisare se la nuova legge è elusa e se, secondo il Consiglio federale stesso, sussiste l'opportunità di procedere a una nuova modificazione della legge nell'intento d'impedire una tale pratica.

Begründung

Con la ricerca di nuovi consumatori, qualche anno fa, l'industria delle bevande distillate ha lanciato sul mercato delle nuove bevande alcoliche fortemente edulcorate. Queste bevande, conosciute con il nome di "alcopop" sono andate incontro a un rapido successo nel nostro Paese. In Svizzera, nel 2002, sono state vendute circa 40 milioni di bottigliette, allorquando due anni prima il loro smercio ammontava a solo 2 milioni. Queste bevande molto edulcorate costituiscono il prodotto ideale per le persone che non apprezzano il gusto dell'alcool nella sua forma tradizionale, vale a dire i consumatori giovani. Gli alcopop sono inoltre dei prodotti di richiamo particolarmente interessanti per il settore delle bevande distillate. Purtroppo è tristemente riconosciuto che con quanto prima inizia il consumo delle bevande, tanto deleterie sono le conseguenze di una dipendenza. Per ovviare a questo pericolo, le Camere federali hanno accettato nel mese d'ottobre del 2003, una modificazione della legge sull'alcool la quale introduceva un aumento del 300 per cento dell'imposta gravante le bevande distillate edulcorate di un tenore alcolico inferiore al 15 per cento del volume, contenente almeno 50 grammi di zucchero per litro (art. 23bis cap. 2 bis della legge federale sull'alcool del 21 giugno 1932). Questa modificazione legislativa è entrata in vigore il 1° febbraio 2004. Nell'intento d'eludere la tassa, l'industria delle bevande distillate ha modificato la composizione della maggior parte degli alcopop, nell'intento d'immettere sul mercato dei prodotti meno zuccherati. Le informazioni ricevute sull'evoluzione della consumazione in Svizzera d'alcopop sembrano quanto meno contraddittorie. Secondo alcune fonti, queste bevande sostitutive sono evitate dai consumatori. Le statistiche della Regìa federale degli alcool riferiscono di una forte diminuzione dell'importazione di bottigliette d'alcopop. Nel 2002 sono state importate 39 milioni di bottigliette, nel 2003 25 milioni e infine l'anno scorso 16 milioni bottigliette hanno varcato la frontiera. Nel frattempo però sembra che le vendite siano al rialzo in seguito all'immissione sul mercato di bottigliette con una nuova ricetta (meno zuccherate e pertanto meno gravate dall'onere fiscale) proposte dai fabbricanti (vedasi l'articolo del periodico "Bon à savoir" del 12 gennaio 2005, p. 2). Se questa tendenza al rialzo dovrebbe rivelarsi esatta, sarà allora il caso che le Camere federali riflettano su un adattamento della legge, per evitare che quest'ultima sia elusa dai fabbricanti di bevande alcoliche. Mi sembra pertanto assolutamente necessaria una valutazione in merito da parte del Consiglio federale per quanto attiene alle conseguenze precise, relative all'introduzione della tassa sugli alcopop e all'apparizione sul mercato delle nuove bevande simili, ma meno zuccherate.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel corso del 2004, prima dell'entrata in vigore al 1° febbraio dell'imposta speciale, sono state importate circa 8 milioni di bottigliette d'alcopop, le quali sono state vendute al prezzo precedente durante tutto il 2004 e l'inizio del 2005. Per contro, dal 1° febbraio 2004, tutti i produttori svizzeri ed esteri hanno rinunciato a immettere sul mercato dei prodotti che sarebbero stati assoggettati all'imposta speciale di 116 franchi per litro d'alcool puro, vale a dire da 1,80 a 2 franchi per bottiglietta.

Allo stesso tempo, i due principali produttori (95 per cento del mercato nel 2003) hanno sviluppato dei nuovi prodotti contenenti meno di 50 grammi di zucchero, con i quali si mira ad un pubblico adulto, lasciandosi alle spalle il target dei giovani. Questo tipo di prodotti differisce in modo decisivo dalle gassose e dalle altre bevande edulcorate contenenti alcool, apprezzate molto dai giovani e per le quali lo Stato è dovuto intervenire. Le importazioni di questi nuovi prodotti sono limitate e non sussiste alcun indizio per il quale si possa affermare con certezza un successo anche per giovani adolescenti e i bambini. I tentativi di riprodurre degli alcopop a partire da bevande fermentate non assoggettate alla legge sull'alcool non hanno dato alcun risultato soddisfacente, in quanto il retrogusto amaro derivante dalla bevanda fermentata non è andato incontro ai favori dei più giovani. Ai sensi della giurisprudenza in materia, ogni manipolazione tecnica dell'alcool di tali bevande fermentate allo scopo di produrre una bevanda alcolica, implica l'imposizione della bevanda ottenuta.

L'introduzione dell'imposta speciale sugli alcopop ha pertanto centrato il suo obiettivo di sanità pubblica, eliminando dal mercato delle bevande alcoliche chiaramente destinate a bambini e adolescenti, i quali abusavano sovente col loro consumo. Noi continueremo tuttavia a seguire da molto vicino l'evoluzione del mercato e non esiteremo a reagire nel caso in cui dovessero esserci dei nuovi prodotti che possano avere un certo successo e compromettere la salute dei bambini e degli adolescenti.

Risposta del Consiglio federale.