05.3209 · Postulato · 2005-03-18
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Incaricando il Consiglio federale di esaminare come accordare in modo duraturo la protezione prioritaria di cui godono i beni di uno Stato estero in virtù del diritto internazionale pubblico, il postulato parte dalla tesi secondo cui attualmente in Svizzera i beni di uno Stato estero non sarebbero sufficientemente protetti. Il postulato si rifà al decreto del 1918 del Consiglio federale e a un disegno di legge del 1923 concernente il sequestro e le misure d'esecuzione forzata sui beni di Stati esteri, secondo una visione ancora improntata allo stato di guerra. Anche nel 1939 il Consiglio federale emanava disposizioni in base alle quali non era possibile ordinare il sequestro dei beni di uno Stato estero senza il consenso del Consiglio federale. Secondo la prassi dell'amministrazione federale e nella misura in cui questa sia in grado di giudicare la prassi dei tribunali, non si conoscono attualmente casi da cui si possa concludere che i beni di Stati esteri sottostanno a misure d'esecuzione forzata non conformi al diritto internazionale pubblico.
Anche se il problema che qui si solleva fosse ancora d'attualità, la protezione giuridica applicabile in Svizzera ai beni di Stati esteri è pienamente garantita. È necessario distinguere tra le azioni che uno Stato compie in qualità di Stato sovrano ("acta iure imperii") e quelle che può compiere anche un privato ("acta iure gestionis"). Secondo la prassi vigente, e in analogia al carattere di diritto consuetudinario internazionale dell'immunità degli Stati, i tribunali accordano l'immunità nel primo caso e la rifiutano nel secondo. Questo vale tanto nella procedura di riconoscimento quanto nella procedura d'esecuzione. Per quanto riguarda quest'ultima entrano in linea di conto due altre garanzie, derivanti dal diritto internazionale pubblico: è necessario che il credito per cui si richiede il sequestro abbia un rapporto sufficientemente stretto con la Svizzera (il cosiddetto "Binnenbeziehung") e che l'oggetto del sequestro non serva a scopi rilevanti dall'esercizio della potenza pubblica. Il diritto applicabile in materia d'esecuzione forzata soggiace a queste condizioni di diritto internazionale pubblico, senza peraltro citarle nel dettaglio (cfr. art. 30a e 92 cpv. 1 n. 11 LEF, applicabili anche nella procedura di sequestro). Le disposizioni menzionate sono state introdotte in occasione della revisione della LEF nel 1997. Sono tenuti ad attenervisi tanto il tribunale che pronuncia il sequestro quanto l'ufficio d'esecuzione. Le circolari del DFGP, menzionate nel postulato, ai governi cantonali del 26 novembre 1979 e dell'8 luglio 1986 relative all'immunità degli Stati esteri per quanto concerne la giurisdizione e l'esecuzione mantengono inoltre la loro validità.
Nell'ambito della citata revisione della LEF si è discusso su una procedura intermedia nel corso della quale il DFAE avrebbe esaminato, prima dell'esecuzione, l'eventualità di un ordine di sequestro sotto il profilo della sua conformità al diritto internazionale pubblico. Questa opzione è stata tuttavia scartata, essenzialmente perché la revisione rafforzava in modo considerevole la protezione del debitore colpito da un sequestro attraverso l'adozione di incisivi rimedi giuridici (introduzione dell'opposizione al sequestro al posto della richiesta di annullamento, troppo complicata). Nella prassi, il nuovo diritto del sequestro è accolto in modo favorevole.
Infine, il Tribunale federale (cfr. DTF 113 Ia 172) ammette il ricorso di diritto pubblico di uno Stato estero fondato sull'articolo 84 capoverso 1 lettera c OG per violazione della sua immunità di giurisdizione o della sua immunità d'esecuzione, anche se non ci si può riferire a un accordo internazionale. Un ricorso di diritto pubblico è pure ammissibile in virtù dell'articolo 84 capoverso 1 lettera d OG, poiché l'invocazione dell'immunità che conferisce il diritto internazionale pubblico implica la contestazione della competenza delle autorità svizzere.
A livello internazionale, la richiesta di un esame della reciprocità da parte del DFAE non corrisponderebbe allo stato attuale del diritto internazionale regionale pertinente per la Svizzera (Convenzione europea del 16 maggio 1972 sull'immunità degli Stati; RS 0.273.1). Inoltre, essa si opporrebbe all'evoluzione del diritto a livello universale. In occasione della loro 59 Assemblea generale, le Nazioni Unite hanno effettivamente adottato per consenso la "Convention del Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens" (Risoluzione A/RES/59/38 del 16 dicembre 2004) che, così come la Convenzione europea del 1972, non prevede l'esigenza di reciprocità e definisce le immunità conformemente alla pratica attuale della Svizzera.
In conclusione, sia che si valuti l'attuale situazione giuridica sia che si consideri la prassi dei tribunali o delle autorità, non vi è alcun segno che indichi che oggi in Svizzera i beni di Stati esteri siano protetti in modo insufficiente dalle misure d'esecuzione forzata.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.