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05.3462 · Postulato · 2005-06-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sull'energia prevede sia l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (art. 1) sia provvedimenti volontari dell'economia (art. 2). Nel 2001, con il programma SvizzeraEnergia, il Consiglio federale ha fissato chiari obiettivi che comprendono, fra l'altro, l'aumento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione razionale dell'energia. SvizzeraEnergia intende fornire un importante contributo nel settore dell'efficienza energetica.

Nel 2002 il Consiglio federale ha introdotto in Svizzera l'etichettaEnergia per diversi elettrodomestici e lampade, con riferimento alle corrispondenti direttive della Comunità europea, e da allora ha esteso l'indicazione del consumo energetico ad altre categorie di apparecchi.

In linea di massima, il Consiglio federale approva quanto auspicato dall'autore del postulato e ritiene opportuno tentare di raggiungere gli obiettivi innanzitutto con accordi settoriali mirati. Tuttavia, i risultati auspicati potrebbero variare notevolmente a seconda delle categorie di apparecchi, poiché per alcune di esse sono già stati adottati, in quest'ambito, provvedimenti di più ampia portata. La possibilità di stipulare un accordo presuppone sempre una disponibilità della controparte. L'impegno delle aziende e delle associazioni di categoria e la negoziazione di accordi mobilitano risorse in termini di personale. Ciò nonostante, i rappresentanti dei settori si dimostrano di regola molto cooperativi e interessati alla conclusione di accordi.

a. L'indicazione del consumo di energia presuppone in linea di massima delle norme che sono alla base delle misurazioni dei consumi. Questo è il caso, in particolare, quando gli apparecchi elettrici sono fatti funzionare solo raramente alla potenza massima possibile. Nel caso degli accordi su base volontaria, i requisiti di tali norme o standard possono essere fissati in modo meno restrittivo che non nel caso delle prescrizioni. Ci sono anche categorie di apparecchi, come ad esempio i "set-top box" per la televisione digitale, che di regola non sono scelti dai consumatori, bensì messi a disposizione dai fornitori del servizio. In simili casi occorre trovare altre vie per giungere a una soluzione efficace.

b. Per gli apparecchi che producono calore, la dichiarazione esiste già. L'energia elettrica è trasformata direttamente in calore. La potenza elettrica corrisponde esattamente alla quantità di calore fornita. Questi apparecchi, tuttavia, sono utili solo in casi eccezionali, poiché per produrre calore consumano energia elettrica di alta qualità.

Per quanto riguarda gli apparecchi generatori di freddo, il Consiglio federale prevede d'introdurre - in occasione della prossima revisione dell'ordinanza sull'energia - l'etichettaEnergia per i climatizzatori in Svizzera. La dichiarazione per gli apparecchi con una potenza di raffreddamento fino a 12 kW costituisce un adeguamento al diritto europeo; essa sarà integrata nell'ordinanza sull'energia con un rimando alla corrispondente direttiva CE.

c. Il consumo massimo di energia dei motori elettrici viene già oggi dichiarato attraverso la potenza nominale, che è determinante nella scelta del motore. Il consumo effettivo dipende da diversi fattori, come il dispositivo di comando, le condizioni d'utilizzazione, l'efficienza del motore ecc., non rilevabili con una semplice dichiarazione. Nel mese di dicembre 2004, l'Ufficio federale dell'energia ha concluso un accordo con la rete tecnologica svizzera "swissT.net" (ex "Schweizer Automatik Pool", SAP), in qualità di rappresentante del settore, per incrementare la quota dei motori ad elevato grado di efficienza. Il programma SvizzeraEnergia ha integrato fra i suoi temi anche l'efficienza energetica dei motori elettrici. Questo provvedimento soddisfa le richieste del postulato.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.