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05.3473 · Mozione · 2005-09-06

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Gli accordi bilaterali permettono alle PMI svizzere (p. es. architetti, ingegneri, installatori, falegnami, posatori di rivestimenti, posatori di pavimenti, ecc.) di fornire beni o servizi nei Paesi vicini, a condizione di comprovare che esercitano effettivamente il mestiere in questione in Svizzera.

Di conseguenza, il Consiglio federale è invitato ad adottare le misure adatte a semplificare il più possibile la procedura che consente alle PMI di addurre la prova summenzionata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'accordo relativo alla libera circolazione delle persone prevede la possibilità di effettuare prestazioni di servizi transfrontalieri per un massimo di 90 giorni per anno civile. Tale diritto è soggetto all'obbligo di ottenere un riconoscimento del proprio diploma se la professione è regolamentata nel Paese ospitante. Questo principio si applica a tutti i prestatori di servizi nello spazio UE. I prestatori di servizi hanno pertanto il massimo interesse a procedere con sufficiente anticipo per poter ottenere il riconoscimento del proprio diploma.

Oltre al riconoscimento dei diplomi, il Paese ospitante può esigere documenti complementari. Questi requisiti devono tuttavia essere previsti nella legislazione nazionale, essere proporzionali e non discriminatori. Se esigono tali documenti, gli Stati membri sono tenuti ad accettare i documenti validi nel Paese d'origine.

Il Consiglio federale è comunque consapevole dei problemi pratici incontrati da prestatori di servizi svizzeri in diversi Paesi dell'UE ed esaminerà le modalità per risolverli.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.