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Legge sui rifugiati economici all'interno della Svizzera

05.3559 · Mozione · 2005-10-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare con urgenza una legge sui rifugiati economici all'interno della Svizzera, che contempli altresì misure coercitive.

Begründung

Il nostro Paese è molto interessante per un genere particolare di rifugiati economici, ovvero i rifugiati fiscali all'interno della Svizzera che sfruttano in maniera legale i numerosi sistemi fiscali interni.

Negli ultimi anni, il numero di questi rifugiati è aumentato sensibilmente, sicuramente anche a causa del crescente numero di milionari nel nostro Paese.

È dunque necessario prendere misure specifiche e mirate per arrestare questo flusso di rifugiati economici. Occorre creare una legge speciale, che, pur rispettando rigorosamente la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, preveda misure coercitive amministrative per i rifugiati economici. Tali misure dovrebbero far sì che il cambiamento del domicilio fiscale dal vecchio al nuovo comune non avvenga all'improvviso bensì progressivamente.

La legge dovrebbe contenere la definizione di "rifugiato economico all'interno della Svizzera". È considerato tale colui che beneficia di un risparmio fiscale pari o superiore a 100 000 franchi in caso di cambiamento del domicilio fiscale.

La presente mozione si riallaccia alla decisione presa da uno dei massimi dirigenti di una grande banca svizzera di trasferirsi in un comune fiscalmente più favorevole.

Il Consiglio federale deve adottare misure urgenti per rassicurare la popolazione e assicurare la pace confederale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il sistema di tassazione postnumerando, che è applicato da alcuni anni in tutti i cantoni, prevede il principio dell'unità del periodo fiscale (art. 216 LIFD e art. 68 LAID). Di conseguenza, in caso di cambiamento del domicilio all'interno della Svizzera, il periodo fiscale non viene più frazionato. Il diritto di imposizione dei cantoni si estende invece a tutto il periodo fiscale. Determinante è il domicilio al 31 dicembre del corrispondente periodo fiscale. Questo sistema offre il vantaggio di presentare una sola dichiarazione d'imposta per il periodo fiscale in questione e di evitare i problemi legati alla tassazione di periodi di tempo. Inoltre, in tal modo vengono semplificate le modalità tecniche della ripartizione fiscale intercantonale e viene facilitata la mobilità intercantonale.

2. Benché sia stata introdotta soltanto di recente, questa semplificazione è messa in discussione dall'autore della mozione. In caso di attuazione della mozione, il sistema fiscale a livello cantonale diverrebbe evidentemente molto più complicato. Per ogni cambiamento di domicilio sarebbe necessario allestire calcoli comparativi (uno secondo il diritto del cantone di partenza e uno secondo il diritto del cantone d'arrivo), per stabilire le persone soggette alla nuova regolamentazione. Queste ultime dovrebbero allestire una dichiarazione d'imposta sia per il cantone di partenza sia per il cantone d'arrivo. Una forma completamente nuova di ripartizione fiscale intercantonale si determinerebbe gradualmente nell'arco di diversi anni. La situazione si complicherebbe ulteriormente in caso di cambiamento frequente di domicilio.

3. La normativa auspicata dall'autore della mozione contravverrebbe però anche al principio costituzionale della libertà di domicilio e al sistema federale svizzero. Mere ragioni fiscali non dovrebbero limitare la libertà di domicilio né i relativi diritti e obblighi. Anche il principio della parità di trattamento è leso, se a situazioni uguali non corrispondono trattamenti uguali e a situazioni diverse trattamenti diseguali. Non si comprende infatti qual è la differenza essenziale tra una persona che vive da tempo nel cantone d'arrivo e una persona che vi è appena arrivata.

4. L'attuale concorrenza fiscale intercantonale non va sopravvalutata, fintanto che non obbliga i cantoni a ridurre le imposte a un livello che rende impossibile il finanziamento delle prestazioni pubbliche necessarie. Lavori empirici indicano che le migrazioni all'interno della Svizzera per ragioni fiscali esistono effettivamente ma non impediscono affatto il finanziamento delle prestazioni pubbliche.

Il Consiglio federale non può chiaramente sostenere una modifica di legge inutile e incostituzionale, che richiederebbe oltretutto un procedimento oltremodo oneroso sotto il profilo amministrativo e organizzativo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.