Coordinamento delle misure cantonali di prevenzione del tabagismo
05.3618 · Mozione · 2005-10-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di coordinare le misure cantonali di prevenzione del tabagismo, in particolare per quanto riguarda i limiti d'età per la vendita di prodotti del tabacco ai giovani, i termini di transizione connessi con il limite d'età e gli eventuali divieti di fumare.
Begründung
Attualmente si può osservare uno sviluppo disordinato della pianificazione di misure cantonali volte all'introduzione di un limite d'età per la vendita di prodotti del tabacco ai giovani. Alcuni cantoni perseguono il limite d'età di 16 anni, mentre altri optano per il limite di 18 anni. Tra i vari cantoni vi sono, in parte, notevoli divergenze anche sui termini di transizione dibattuti nello stesso contesto, come pure sulle modalità d'introduzione del divieto del fumo negli spazi pubblici.
Al fine di permettere a tutti gli interessati, consumatori e commercianti, di operare in un contesto di certezza giuridica e per consentire una corretta pianificazione occorrerebbe coordinare le misure cantonali di prevenzione del tabagismo. Tale compito può essere assunto unicamente dalla Confederazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Attualmente le autorità federali competenti intrattengono regolari contatti con i cantoni e utilizzano le piattaforme esistenti per promuovere il coordinamento intercantonale. Tali piattaforme comprendono i seguenti organi e istituzioni: la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, la Conferenza dei delegati cantonali ai problemi delle tossicomanie, l'Associazione dei medici cantonali della Svizzera e l'Associazione svizzera dei responsabili cantonali per la promozione della salute. Anche gli ispettori delle derrate alimentari, i laboratori cantonali e i chimici cantonali hanno a loro disposizione piattaforme di coordinamento a cui fanno ricorso. Il coordinamento delle attività di prevenzione è garantito pure dalla commissione federale per la prevenzione del tabagismo e dall'Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo.
In merito al divieto di vendita, il Consiglio federale ha integrato nel suo programma di legislatura 2003-2007 il messaggio concernente la revisione della legge sulle derrate alimentari e il decreto federale sull'adesione della Svizzera alla convenzione quadro dell'OMS del 21 maggio 2003 sul controllo del tabacco. Tale convenzione comprende un divieto di vendita dei prodotti del tabacco ai minorenni. In Svizzera la maggiore età subentra a 18 anni, ciò che di fatto significa un divieto di vendita ai minori di 18 anni.
Il Consiglio federale ribadisce la sua intenzione di continuare ad assumere anche in futuro il coordinamento di queste attività in collaborazione con i cantoni e le piattaforme esistenti. Tuttavia sottolinea il fatto che, in linea di principio, i cantoni sono competenti per la prevenzione e continuano a svolgere un ruolo centrale nella prevenzione del tabagismo. L'adozione delle relative misure compete dunque alle autorità cantonali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.