05.3659 · Mozione · 2005-10-07
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a presentare una modifica del Codice penale svizzero, affinché la sottrazione d'imposta sia considerata un delitto.
Begründung
Un partecipante a una manifestazione elettorale alla quale avevo assistito ha detto una volta il seguente: "un buon contribuente non è colui che dichiara un reddito e una sostanza elevati, bensì colui che dichiara correttamente al fisco il suo reddito e la sua sostanza." Presumo che gran parte dei nostri contribuenti prenda sul serio l'equità fiscale e agisca quindi correttamente in materia fiscale.
La sottrazione d'imposta non va minimizzata e va perseguita penalmente, salvo in caso di sottrazione di poche migliaia di franchi.
Introducendo la fattispecie penale della sottrazione d'imposta nel Codice penale l'assistenza giudiziaria internazionale diverrebbe possibile anche per questo delitto. Secondo il diritto in vigore, l'assistenza giudiziaria è ammessa soltanto in caso di truffa in materia di tasse. La modifica di legge permetterebbe di togliere il segreto bancario in maniera necessariamente mirata.
Una mozione Grobet del 26 giugno 1998, avente il medesimo scopo, era stata trasmessa dal Consiglio nazionale il 16 dicembre 1999 sotto forma di postulato. Da allora regna il silenzio. Una modifica di legge sarebbe importante ai fini dell'equità fiscale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Non è assolutamente vero che il vigente ordinamento giuridico della Svizzera minimizza la sottrazione d'imposta. Tutte le leggi fiscali in vigore prevedono la punibilità della sottrazione d'imposta e le disposizioni penali legali prevedono multe molto elevate. Nell'ambito delle imposte dirette (imposte sul reddito e sulla sostanza), dove è punibile non soltanto la sottrazione consumata ma anche il tentativo di sottrazione d'imposta, si distingue tra sottrazione d'imposta (semplice) e frode fiscale. La sottrazione d'imposta è trattata come una contravvenzione, perseguita dalle autorità fiscali cantonali e sanzionata con multe. In linea di principio, non sono tuttavia ammesse misure coercitive, contrariamente a quanto previsto per il delitto di frode fiscale. In caso di sottrazione continuata di importanti somme d'imposta, il legislatore federale prevede i cosiddetti provvedimenti speciali d'inchiesta, che sono approvati dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e presi dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. I provvedimenti speciali d'inchiesta permettono, come per i delitti fiscali, l'impiego di mezzi coercitivi, in modo che, in tale fattispecie, il segreto bancario non possa essere opposto a un'inchiesta delle autorità. Tali mezzi coercitivi sono, tra l'altro, possibili nell'ambito di imposte e tasse indirette riscosse dalla Confederazione (come l'imposta sul valore aggiunto e i dazi doganali) per tutte le fattispecie penali fiscali, quindi non soltanto in caso di truffa in materia di tasse, ma anche in caso di sottrazione d'imposta.
2. Ancor di recente una commissione d'esperti, diretta dall'ex consigliere di Stato Franz Marty, si è occupata in dettaglio del diritto penale fiscale, redigendo in proposito un rapporto circostanziato, trasmesso al capo del DFF nel mese di ottobre del 2004 e pubblicato all'inizio del 2005. Secondo la commissione d'esperti, si deve mantenere la suddivisione tra sottrazione d'imposta (semplice) da una parte e frode fiscale e truffa in materia di tasse dall'altra e salvaguardare la differente regolamentazione processuale tra le imposte sul reddito e sulla sostanza nonché tra le imposte e le tasse indirette. Il citato rapporto non propone solo i necessari adeguamenti dovuti alla più recente giurisprudenza CEDU ma anche di ancorare nella legge il principio d'opportunità, nel senso richiesto pure dall'autore della mozione.
3. L'autore della mozione chiede che la fattispecie penale della sottrazione d'imposta sia ancorata nel Codice penale (CP), in modo che l'assistenza giudiziaria sia possibile anche per questo delitto. Occorre tuttavia specificare che l'assistenza giudiziaria internazionale in materia di sottrazione d'imposta non è stata finora applicata, poiché tale fattispecie penale non è ancorata nel CP. In caso di delitti fiscali, l'assistenza in materia penale AIMP prevede l'assistenza giudiziaria soltanto per la frode fiscale e la truffa in materia di tasse, fattispecie non regolamentate nel CP. Il fatto di concedere l'assistenza giudiziaria internazionale, e dunque di togliere il segreto bancario, soltanto in caso di frode fiscale e di truffa in materia di tasse è quindi in sintonia con l'ordinamento giuridico svizzero. L'accordo sulla fiscalità del risparmio, entrato in vigore il 1° luglio 2005, nonché gli altri accordi di Schengen e Dublino e l'accordo sulla lotta contro la frode, conclusi tra la Svizzera e l'UE, hanno confermato una volta di più e addirittura rafforzato il segreto bancario in materia di imposte dirette. Gli elettori non capirebbero perché la Svizzera debba rinunciare al sistema d'assistenza giudiziaria e amministrativa, difeso in occasione dei citati accordi dopo sfibranti trattative, e permettere, anche nei casi di sottrazione delle imposte sul reddito e sulla sostanza, il giudizio da parte del giudice penale e l'introduzione di provvedimenti coercitivi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.