05.440 · Iniziativa parlamentare · 2005-10-07
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La Costituzione federale deve essere completata con la disposizione seguente:
Art. 62 cpv. 3
I Cantoni provvedono affinché i Comuni e i privati mettano a disposizione, secondo il bisogno e sino al termine dell'obbligo scolastico, strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia e alla scuola. La Confederazione può sostenerli in tale compito.