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06.1068 · Interrogazione urgente · 2006-06-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il fallimento della Swissair non ha eguali nella storia economica più recente. Il rapporto d'inchiesta della Ernst & Young ha rilevato gravi errori da parte degli organi della compagnia aerea. Agli occhi dell'opinione pubblica, il processo penale contro i responsabili di allora assume quindi ancora più importanza. Ora, stando ai media, tale processo rischia di sfociare in un nulla di fatto. Vi è la concreta possibilità che importanti capi d'accusa cadano in prescrizione. Mentre all'estero grossi processi penali in ambito economico terminano con una sentenza in un lasso di tempo ragionevole, in Svizzera casi importanti rischiano di venire insabbiati. Per quel che concerne Swissair, inoltre, vi sono poche informazioni riguardanti lo stato delle procedure civili intentate contro i responsabili. Il Consiglio federale ha sempre sottolineato che avrebbe perseguito fino all'ultimo l'accoglimento delle sue pretese. Alla Confederazione spetta quindi un ruolo importante. Nel caso Swissair la popolazione (anche attraverso il sostegno finanziario della Confederazione), i collaboratori e numerosi piccoli azionisti hanno pagato per gli errori del management. Hanno diritto a un pieno chiarimento del caso.

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande inerenti al caso Swissair.

1. Dopo la promozione dell'accusa nei confronti di 19 ex-responsabili della società, vi è il rischio di prescrizione per parecchi capi d'accusa. Quali sono i motivi dell'imminente prescrizione? In quale misura ciò è dovuto a carenze organizzative? Nel caso concreto, quali sono, secondo il Consiglio federale, le possibilità di evitare l'imminente prescrizione? Quali misure propone il Consiglio federale affinché in futuro la procedura possa rivelarsi più adeguata, più efficiente e più rapida? Sarebbe stato possibile affidare il procedimento penale riguardante Swissair al Ministero pubblico della Confederazione? Il Consiglio federale ritiene che la nuova normativa in materia di prescrizione nel diritto penale sia idonea anche in caso di reati economici complessi?

2. Sul piano civile, sono state annunciate azioni anche da parte della Confederazione. A che punto sono le azioni civili di responsabilità? Quali passi concreti ha finora intrapreso il Consiglio federale affinché siano prese in considerazione le pretese della Confederazione? Al fine di tutelare le sue pretese, ha sfruttato tutte le possibilità di interrompere la prescrizione?

3. Fino alla creazione della Swiss nell'autunno/inverno 2001/02, la Confederazione ha concesso, a titolo di finanziamento transitorio, un prestito dell'ammontare di un miliardo di franchi. In base al rapporto annuale 2005 del controllo delle finanze, questo prestito non è ancora stato conteggiato. Nella fattispecie permangono divergenze quanto all'ammontare delle diverse pretese. Quale dipartimento è competente per rappresentare gli interessi della Confederazione, e chi dirige concretamente le trattative? Quali sono gli importi in gioco attualmente? Quando e come questo caso potrà essere liquidato?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In generale: alla fine di marzo 2006, il Ministero pubblico del cantone di Zurigo ha informato l'opinione pubblica di aver promosso l'accusa nei confronti di 19 ex-dirigenti Swissair per diversi reati patrimoniali e in materia di documenti. Per alcuni di questi reati il Codice penale (CP) prevede una pena detentiva fino a tre anni: in questi casi, secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera c, in combinato disposto con l'articolo 337 CP, l'azione penale si prescrive in sette anni. Questo vale per le seguenti fattispecie: false indicazioni su attività commerciali (art. 152 CP), amministrazione infedele semplice (art. 158 n. 1 CP) e favori concessi ad un creditore (art. 167 CP). Poiché la maggior parte di questi reati sarebbero stati commessi tra gennaio e ottobre 2001, l'azione penale relativa a tali infrazioni si prescriverà nel corso del 2008. Ciò non vale tuttavia per i capi d'accusa più gravi, ossia la diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 CP), la cattiva gestione (art. 165 CP) e la falsità in documenti (art. 251 CP), per i quali il CP prevede una pena detentiva fino a cinque anni. Per questi reati l'azione penale si prescrive dopo 15 anni (art. 70 cpv. 1 lett. b CP).

Competenza per il perseguimento penale: i reati menzionati, per i quali l'azione penale si prescrive dopo sette anni, sottostanno esclusivamente alla giurisdizione cantonale. Per quel che concerne i reati per cui l'azione penale si prescrive dopo 15 anni, dal 1° gennaio 2002, data dell'entrata in vigore dell'articolo 340bis CP, il Ministero pubblico della Confederazione può aprire un'inchiesta, ma a determinate condizioni. Nel caso Swissair tali condizioni legali non erano chiaramente soddisfatte. Non solo i presunti reati sono stati manifestamente e prevalentemente commessi nel cantone di Zurigo, ma nell'autunno 2001 le competenti autorità zurighesi, pochi giorni dopo il grounding di Swissair, hanno loro stesse avviato una procedura e non hanno chiesto al Ministero pubblico della Confederazione di riprendere la causa.

Motivi dell'imminente prescrizione: in considerazione della manifesta competenza cantonale, non spetta al Consiglio federale esprimersi sui motivi della lunghezza della procedura e sul conseguente rischio di prescrizione per alcuni capi d'accusa.

Possibilità di evitare la prescrizione: in teoria, mettendo in vigore al più tardi all'inizio del 2008 una modifica del CP, si potrebbe abolire il divieto di retroattività per nuove normative più restrittive in materia di prescrizione, come suggerito recentemente da un professore di diritto penale zurighese. In tal modo sarebbe inoltre possibile prolungare il termine di prescrizione di sette anni per una parte o per l'integralità dei reati. Il Consiglio federale è contrario a procedere in tal senso, e questo per i motivi seguenti. È indegno di uno Stato di diritto aggiustare a posteriori una legge in modo da poter ottenere l'esito desiderato in un caso concreto. Anche dal profilo della dottrina penale risulta contestabile trasgredire, in un singolo caso, alle collaudate norme sul perseguimento di reati secondari, anche se il caso in questione è di rilevanza nazionale o addirittura internazionale. Tanto più che nell'autunno del 2001 il Parlamento ha approvato i nuovi termini di prescrizione previsti dall'articolo 70 CP e ha ripreso testualmente nel CP rivisto il divieto di retroattività del 1942 per nuove normative più severe in materia di prescrizione.

Nuove norme sulla prescrizione e procedure penali complesse: nell'ambito del perseguimento di reati economici commessi collettivamente da più responsabili, il problema principale risiede nel dimostrare chi, quando, con quali conoscenze e con quali intenzioni ha preso una determinata decisione o l'ha approvata. Un prolungamento dei termini di prescrizione complicherebbe ancor di più questa problematica. Più il tempo passa, più diventa difficile ricostruire e dimostrare determinati fatti. È del resto anche e soprattutto per questo che esistono i termini di prescrizione. Il Consiglio federale ritiene pertanto che le nuove norme in materia di prescrizione siano adeguate anche a procedure penali complesse. I nuovi termini corrispondono ampiamente ai vecchi termini di prescrizione assoluti, ma le regole relative al loro computo sono divenute più severe per gli interessati. In particolare, non vi è più prescrizione dopo l'emanazione di una sentenza in prima istanza.

Alla luce di tali circostanze non vi è quindi la necessità di attribuire competenze supplementari alla Confederazione.

2. Non sono state annunciate azioni da parte della Confederazione. Secondo l'articolo 757 del Codice delle obbligazioni, è innanzitutto il liquidatore di SAir Group, l'avvocato Karl Wüthrich, che deve far valere, insieme alla delegazione dei creditori, le pretese civili. Gli azionisti e i creditori possono far valere le loro pretese soltanto quando gli organi della liquidazione vi hanno rinunciato. Sulla base dei chiarimenti effettuati, il liquidatore è giunto alla conclusione che esistevano indizi secondo cui il modo di agire degli organi di Sair Group fondava la loro responsabilità. In base a ciò il liquidatore ha adottato le misure necessarie, tra le quali alcune atte a interrompere la prescrizione. Lo stato attuale della procedura è periodicamente illustrato in circolari indirizzate ai creditori di SAir Group: l'ultima data dell'8 marzo 2006 (cfr. n. VI./1. concernente la transazione Roscor e la ricapitalizzazione di Sabena). Queste circolari sono liberamente consultabili in Internet. Il Consiglio federale parte dal presupposto che il liquidatore di Sair Group e la delegazione dei creditori adottano ogni misura necessaria per tutelare al meglio gli interessi dei creditori. Tenuto conto di tali circostanze, la Confederazione ritiene che non vi sia né la necessità né la possibilità di compiere passi legali.

3. I due contratti di prestito di diritto pubblico del 5 ottobre 2001 (contratto di base) e del 24/25 ottobre 2001 (contratto complementare) tra la Confederazione Svizzera e Swissair in moratoria concordataria si basano sull'articolo 101 della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748) e, da parte della Confederazione, sono stati firmati dall'allora direttore dell'UFAC. Eventuali controversie contrattuali dovranno quindi essere oggetto di una decisione dell'UFAC, impugnabile mediante ricorso. In considerazione delle conseguenze finanziarie dei contratti, tuttavia, la tutela degli interessi della Confederazione non incombe unicamente al DATEC: ogni mossa deve infatti essere strettamente concordata con il DFF.

Riguardo alla fattispecie, occorre rilevare che Swissair, società anonima svizzera per la navigazione aerea, in procedura concordataria (Swissair) ha l'obbligo di tenere una contabilità relativa all'impiego di prestiti. Tale conteggio non è ancora stato allestito. In base alla pianificazione del liquidatore di Swissair, il conteggio dovrà essere presentato alla delegazione dei creditori a metà settembre 2006 e in seguito, per approvazione, alla Confederazione. Non è certo che i termini previsti possano essere rispettati: questo dipenderà dall'avanzamento della procedura di liquidazione. Il conteggio sarà esaminato dal Controllo federale delle finanze che, in base alle disposizioni della legge sul controllo delle finanze (RS 614.0) allestirà un rapporto all'attenzione dell'UFAC.

Sulla base dei contratti di prestito menzionati, sono stati messi a disposizione della Swissair mezzi pari a circa 1 170 milioni di franchi per il mantenimento dell'orario invernale 2001/02. Il versamento è stato effettuato a causa del bisogno di liquidità. Per il conteggio occorre tuttavia distinguere, da un profilo materiale e temporale, le uscite e le entrate derivanti dai voli effettuati nell'ambito dell'orario invernale da un lato e la massa del fallimento dall'altro. In procedure di lunga durata, inoltre, occorre talvolta tenere conto dei crediti ancora scoperti reclamati da società basate in Svizzera e all'estero. Quando sarà stato allestito e approvato il conteggio definitivo relativo ai prestiti, si conoscerà l'ammontare netto risultante dalle delimitazioni periodiche tra la massa del fallimento e le entrate conseguite nell'ambito dell'orario invernale. Vista la complessità della procedura, i tempi si preannunciano lunghi.

Risposta del Consiglio federale.