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06.1170 · Interrogazione · 2006-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 197 CP prevede quanto segue:

4. Pornografia

1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con la detenzione o con la multa.

A tale proposito chiedo:

- Chi si rende punibile se minori di sedici anni scaricano sui loro cellulari filmati pornografici che poi scambiano tra di loro?

- L'industria pornografica, che mette a disposizione tali sequenze?

- Il provider?

- I genitori che sottoscrivono l'abbonamento con il provider (Swisscom, Orange, Sunrise) e consegnano il cellulare ai giovani?

- I giovani stessi?

- In tale ambito vi è chiarezza giuridica oppure è necessario intervenire a livello legislativo?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 197 numero 1 CP si rende punibile già chi dà a una persona minore di sedici anni la possibilità concreta di entrare in contatto con la pornografia, anche se è il giovane a dover avviare per primo lo scambio dei dati. Inoltre la punibilità non presuppone che il giovane abbia effettivamente preso conoscenza del materiale pornografico. È sufficiente l'offerta a una cerchia indeterminata di persone, a meno che non siano stati presi provvedimenti efficaci per evitare che anche i minori di sedici anni ne possano beneficiare (cfr. DTF 131 IV 67 e 119 IV 151 in relazione con registrazioni sonore). Ne consegue che i seguenti gruppi di autori sottostanno all'articolo 197 numero 1 CP: il settore della pornografia che rende liberamente richiamabili i contenuti in questione per il tramite di servizi a valore aggiunto o di Internet (sempre a condizione che la sovranità svizzera in materia penale sia data) e i genitori o altre persone che mettono a disposizione di minori di sedici anni un cellulare sapendo che vi è registrato materiale pornografico. Il giovane che in questo modo viene in possesso di pornografia soft o che la carica egli stesso sul suo cellulare è punibile soltanto se trasmette tale materiale ad altri minori di sedici anni.

Per contro la responsabilità penale delle persone che non rendono accessibile o offrono personalmente pornografia è retta dalle regole generali del CP sulla partecipazione (istigazione secondo art. 24 CP e complicità secondo art. 25 CP). Nella legge le condizioni per la punibilità della partecipazione sono formulate in modo generale e vanno concretate dalla giurisprudenza e dalla dottrina. La rilevanza penale di comportamenti che si limitano a favorire un agire delittuoso è controversa sotto il profilo giuridico. Così non è definitivamente chiarito in che misura occorra limitare con criteri supplementari la responsabilità per esempio in caso di complicità in atti commessi con dolo eventuale, che di per sé non rivestono ancora un chiaro carattere delittuoso. Anche alla luce dei numerosi casi possibili, non si può trovare nell'ambito della presente risposta un minimo comune denominatore ai limiti della punibilità degli access provider e degli hosting provider nell'ambito di Internet, dei fornitori di servizi di telecomunicazione o dei genitori come complici ai sensi dell'articolo 25 CP, tanto più che nella maggior parte dei casi si pongono anche questioni complesse in relazione alla punibilità dell'omissione. Il legislatore lascia consapevolmente alla giurisprudenza il compito di imputare la responsabilità penale nel singolo caso, e non soltanto in relazione alla responsabilità penale del provider, bensì in generale. Nemmeno nell'ambito della revisione della parte generale del Codice penale licenziata nel 2002 furono introdotte precisazioni in merito.

Il Parlamento ha per contro accettato una mozione Pfisterer 00.3714 che mira a disciplinare con maggiore precisione la responsabilità penale nel settore di Internet (e se necessario anche oltre). Una commissione peritale istituita dal DFGP ha elaborato proposte per una modifica di legge, che il Consiglio federale ha posto in consultazione come base di discussione. Il Consiglio federale prenderà prossimamente conoscenza dei risultati della consultazione e deciderà su come procedere.

Risposta del Consiglio federale.

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