06.1178 · Interrogazione · 2006-12-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il cantante rock francese Johnny Hallyday sta considerando l'eventualità di trasferire il domicilio in Svizzera, più precisamente a Gstaad, dove evidentemente possiede già un appartamento di vacanza. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché Johnny Hallyday possa motivare il trasferimento del proprio domicilio a Gstaad? Il requisito del centro degli interessi personali presuppone una durata minima della presenza fisica in Svizzera?
2. Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché Johnny Hallyday possa godere del privilegio dell'imposizione forfetaria?
3. Al cantante sono state fatte promesse concrete? Chi (cantone, comune) determina la tassazione nel caso concreto e in che misura si consultano le autorità fiscali della Confederazione?
4. Come si spiega agli altri Stati il fatto che la Svizzera riserva un trattamento fiscale di favore a stranieri facoltosi che non esercitano un'attività lavorativa nel loro territorio?
5. Per gli stranieri in altri Stati esistono trattamenti speciali in materia fiscale paragonabili all'imposizione forfetaria praticata in Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
Il trattamento fiscale di singoli contribuenti è protetto dal segreto fiscale. Alle domande saranno fornite, pertanto, risposte generali senza fare riferimento a determinati contribuenti.
1. Il diritto fiscale si basa su una definizione autonoma del termine domicilio pur rifacendosi alla corrispondente definizione nel diritto civile. Per domicilio si intende il luogo in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quello che fa stato non è l'intenzione dichiarata dal soggetto bensì le modalità di realizzazione di quest'intenzione nelle condizioni di vita effettive riconoscibili dall'esterno. La giurisprudenza del Tribunale federale definisce invero il domicilio di una persona il luogo in cui questa costituisce di fatto il centro dei propri interessi vitali. Ciò è determinato in base a circostanze esterne, oggettive, da cui sono riconoscibili questi interessi e non semplicemente in funzione dei propositi manifestati dal contribuente. Secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), la dimora fiscale è data quando la persona fisica soggiorna in Svizzera senza interruzioni apprezzabili almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
2. Secondo l'articolo 14 LIFD e la disposizione di tenore praticamente identico dell'articolo 16 della legge sulle imposte del cantone di Berna, le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso. Se tali persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l'imposta secondo il dispendio spetta loro anche oltre tale limite.
3. Dato che la tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta sono effettuate dai cantoni, spetta in primo luogo alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni garantire che l'imposizione secondo il dispendio avvenga in conformità alla legge. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha un diritto di vigilanza, tuttavia interviene solo in caso di violazione delle disposizioni legali.
4. L'imposizione secondo il dispendio è in linea generale una procedura di tassazione semplificata. Questo vale in particolare per i casi in cui le persone fisiche provenienti dall'estero si stabiliscono in Svizzera e conseguono il proprio reddito in altri Paesi. Poiché le autorità fiscali svizzere non dispongono dei mezzi per determinare e verificare il reddito e la sostanza all'estero, l'imposizione secondo il dispendio costituisce un'alternativa pratica alla tassazione ordinaria.
5. Il Consiglio federale rimanda alla sua risposta (n. 4) all'interrogazione Leutenegger Oberholzer del 7 ottobre 2005 (05.1150; Imposizione secondo il dispendio). Da un confronto sommario tra i diversi ordinamenti giuridici emerge che in nessuno Stato vige formalmente un sistema di imposizione secondo il dispendio simile a quello applicato in Svizzera. Tuttavia, questo non significa che nei singoli Paesi non valgano materialmente norme analoghe. Il Lussemburgo e la Francia, ad esempio, ma anche la Gran Bretagna e l'Irlanda, accordano agli stranieri determinate facilitazioni. Non è nemmeno semplice stabilire un confronto dei sistemi fiscali nazionali, poiché diversi Paesi non prevedono l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, che invece in Svizzera è presa in considerazione proprio nell'imposizione cantonale secondo il dispendio. Inoltre, le disposizioni sulle basi di calcolo variano fortemente da Paese a Paese.
Risposta del Consiglio federale.