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06.3373 · Mozione · 2006-06-23

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a presentare in Parlamento le basi giuridiche necessarie all'imposizione di un divieto per la pubblicità sessista.

Begründung

In Svizzera sono sempre più numerose le donne vittime di omicidi perpetrati dal coniuge o dal compagno, la violenza domestica è presente in tutti i ceti sociali e continuano ad esservi bambini vittime di violenze sessuali. Troppi uomini considerano ancora la violenza nei confronti di donne e bambini una forma legittima d'imposizione della propria volontà. Spesso donne e bambini non sono considerati persone bensì oggetti dei quali gli uomini possono disporre come meglio credono.

Un tale comportamento è sostenuto e legittimato dalla pubblicità sessista per cui, per combattere la violenza nella nostra società, dobbiamo vietare l'uso di immagini sessiste.

Grazie alla Commissione svizzera per la lealtà, il settore pubblicitario si avvale certamente di uno strumento che si occupa, fra l'altro, anche delle denunce contro la pubblicità sessista e discriminante. Stando ai rapporti annuali le denunce contro le pubblicità sessiste sono frequenti e accusano diversi soggetti pubblicitari. La Commissione per la lealtà può senz'altro pronunciarsi in merito al contenuto di determinate pubblicità e ottenere l'interruzione di una campagna pubblicitaria, ma non può imporre sanzioni. Ne consegue che una denuncia presentata presso la Commissione per la lealtà ha il potere di attirare ancora più l'attenzione del pubblico sulla pubblicità oggetto della denuncia, facendo il gioco degli autori della stessa e incoraggiando questi ultimi a trasgredire le disposizioni della commissione.

Si può porre fine a quanto sopra descritto soltanto grazie ad un divieto concernente la pubblicità sessista che preveda anche l'applicazione di sanzioni. Per questa ragione invito il Consiglio federale a creare le basi per l'istituzione di un divieto, ispirandosi ai principi della Commissione per la lealtà esistenti solo in tedesco e francese, N.d.T, la quale definisce la pubblicità sessista nel modo seguente:

Si è in presenza di pubblicità sessista in particolare quando una persona dell'uno o dell'altro sesso:

- è rappresentata come oggetto di sfruttamento, in atto di sottomissione o devozione;

- è avvilita verbalmente, visivamente o acusticamente;

- in giovane età, non gode di un particolare rispetto;

- le viene portato pregiudizio dal punto di vista sessuale. In particolare, si parla di denigrazione sessuale quando non sussiste nessun legame naturale fra il sesso della persona e il prodotto pubblicizzato oppure la persona viene utilizzata soltanto per attirare l'attenzione del pubblico (cfr. principio 3.11).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il principio della Commissione svizzera per la lealtà (commissione), che dichiara sleale la pubblicità sessista costituisce al momento l'unico disciplinamento in materia. L'autoregolamentazione applicata dal ramo pubblicitario medesimo ha finora dato soddisfazione. Per tener conto della sensibilità piú acuta rispetto alla pubblicità sessista la delegata per le pari opportunità della città di Zurigo è stata nominata membro della commissione in qualità di perito. Da quella data la commissione fa prova di una giurisprudenza piú differenziata e le sue decisioni sono applicate per intero, con qualche rara eccezione. Finanziata dal ramo pubblicitario, questa fondazione ha lo scopo di promuovere l'autocontrollo della pubblicità. La tendenza nei paesi dell'OCDE e dell'Unione europea è quella di un promovimento e di un rafforzamento dell'autoregolazione e dell'autocontrollo da parte dell'economia. Il Consiglio federale approva questi sforzi conformi al principio di sussidiarietà che, per risolvere i problemi, tende a fare appello all'autodisciplina degli interessati piuttosto che alla normativa statale. Se l'autodisciplinamento e l'autocontrollo sono garantiti - com'è qui il caso - non occorre legiferare. Ciò s'impone soprattutto nel campo penale il quale, nel rispetto del principio della legalità, richiede una descrizione quanto mai precisa del comportamento punibile. Il Consiglio federale dubita che si possa concepire un divieto della pubblicità sessista chiaramente deducibile in giudizio ed efficacemente applicabile dai tribunali. Va poi ricordato che, per le persone interessate, è piú facile ricorrere alla commissione che al giudice. La procedura tramite la commissione è d'altronde gratuita e la commissione può esercitare, per mezzo della fondazione, un'influenza diretta sui responsabili della pubblicità, ciò che è piú efficace di una lunga e onerosa azione penale dall'esito incerto. Occorre infine sottolineare che pronunciare un divieto di pubblicità o sanzionare in seguito delle campagne pubblicitarie equivale a ledere la libertà economica, protetta dal diritto costituzionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.